Richiesta di verificazione e/o procedure di controllo dell’Organismo Clausole campione

Richiesta di verificazione e/o procedure di controllo dell’Organismo. Il titolare dello strumento o un suo delegato invia una richiesta scritta/via e-mail, telefonica, entro il termine di 5 gg dalla scadenza precedente o entro 10 gg, da eventuali altri interventi sullo strumento che abbiano comportato la rimozione di etichette o altri sigilli, anche di tipo elettronico. Tale richiesta deve essere corredata dei dati completi del titolare (ragione sociale, PI, REA, luogo di utilizzo dello strumento) e dei dati tecnici degli strumenti come di seguito specificato: ▪ la tipologia dello strumento meccanico, elettronico, a funzionamento non automatico o automatico, ▪ modello, matricola, ▪ caratteristiche metrologiche (MAX, e= ) degli strumenti da sottoporre a verificazione, ▪ Il luogo di utilizzo, ▪ Altre informazioni attinenti e ritenute utili, ▪ Decreto di approvazione. Questa richiesta ricevuta dall’OdI della Barbera Bilance srl deve essere registrata su apposito registro e tale richiesta consentirà all’organismo di emettere una regolare offerta di preventivo (offerta) per le attività di verificazione periodica. La società Barbera Bilance srl, in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta specificando che il presente regolamento è scaricabile dal sito web (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) ed evidenziando nell’offerta che la firma di accettazione comporta anche la presa visione del presente regolamento. Una volta ricevuta l’accettazione da parte del cliente, effettuato il relativo riesame commerciale e tecnico e, a esito positivo, il responsabile tecnico potrà procedere alla pianificazione dell’attività. Qualora tra Organismo di ispezione e Cliente sia già stato sottoscritto un contratto di gestione delle scadenze delle verifiche degli strumenti di pesatura, il titolare procede a chiedere la conferma delle tariffe applicate e la Barbera bilance provvederà ad emettere relativa offerta specificando le tariffe applicate per la specifica attività. Dal momento in cui l’offerta è accettata si procede alla pianificazione delle attività di verificazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).