PRESA VISIONE Clausole campione

PRESA VISIONE. I lavori sono illustrati negli atti depositati e visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale aperto al pubblico dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico. E’ fatto obbligo al legale rappresentante dell’impresa costruttrice (o suo delegato munito di delega scritta) di visionare il progetto, e di prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori. Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con l’Ufficio Tecnico Comunale che comunicherà il giorno del sopralluogo. La presa visione deve essere necessariamente effettuata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo delegato (in tal caso occorrerà produrre la delega al momento della visita); il delegato deve essere necessariamente un dipendente del concorrente (in caso di ATI/consorzi ordinari, un dipendente di un qualsiasi soggetto raggruppando; in caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili, un dipendente del consorzio o del consorziato che sarà indicato in gara come esecutore) Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità. Al termine della visita, verrà rilasciato un attestato di presa visione dei luoghi e del progetto, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti (art. 34 comma 1 lett. e) costituiti prima della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti (art. 34 comma 1 lett. e) non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI verrà consegnato uno o più attestati di presa visione. Si precisa che in caso di consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. b), c) il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio. In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l’esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona. Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l’e...
PRESA VISIONE. Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario dichiara di essere a conoscenza del Regolamento del mercato coperto di Piazza Garibaldi.
PRESA VISIONE. 1. Il Legale Rappresentante dell'Impresa e persona procura semplice conferita dal Legale Rappresentante o titolare dell'Impresa devono prendere visione dei locali e delle strutture in cui intendono svolgere le attività inerenti l'azione , e dichiarare nella richiesta di partecipazione alla gara di avere effettuato il sopralluogo e verificato la disponibilità. 2. Alla domanda di partecipazione alla gara, si deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di presa visione. In caso di R.T.I., solo l'impresa capogruppo dovrà eseguire il sopralluogo presso le strutture.
PRESA VISIONE. L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR.
PRESA VISIONE. Il sottoscritto letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.
PRESA VISIONE. Tutti gli atti della procedura verranno pubblicati, oltre che sul MePA, anche sul sito internet di questo Ente, percorso Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del Codice e del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Sarà possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura rivolgendosi, per informazioni di natura tecnica, concernenti in particolare il servizio in affidamento, al Responsabile del Procedimento xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (tel. 0835/301261). Il Fornitore dovrà essere pienamente consapevole del contesto hardware e software dell’Ente: tipologia dei sistemi client, server, apparati di rete attivi, reti, basi di dati e delle configurazioni hardware e software adottate o in previsione di essere adottate. A tale scopo è obbligo del Fornitore effettuare preventivamente, pena esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo: quest'ultimo, effettuato da parte del legale rappresentante del concorrente o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo) dovrà essere concordato e pianificato con il RUP. L’attestazione di sopralluogo verrà rilasciata in duplice copia: una copia verrà conservata agli atti dell’Ufficio e l’altra consegnata al concorrente, da allegare alla domanda di partecipazione. N.B. La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo non costituisce causa di esclusione dalla procedura se la stessa risulta effettuata, come da copia conservata agli atti dell’Ufficio
PRESA VISIONE. Tutti gli atti della procedura verranno pubblicati, oltre che sul MePA, anche sul sito internet di questo Ente, percorso Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del Codice e del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Sarà possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura rivolgendosi, per informazioni di natura tecnica, concernenti in particolare il servizio in affidamento, al Responsabile del Procedimento xxxxxxxxxx (tel. 0835/111111). Il Fornitore dovrà essere pienamente consapevole del contesto hardware e software dell’Ente: tipologia dei sistemi client, server, apparati di rete attivi, reti, basi di dati e delle configurazioni hardware e software adottate o in previsione di essere adottate. A tale scopo è obbligo del Fornitore effettuare preventivamente, pena esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo: quest'ultimo, effettuato da parte del legale rappresentante del concorrente o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo) dovrà essere concordato e pianificato con il RUP.
PRESA VISIONE. E’ OBBLIGATORIO prendere visione dei locali previa appuntamento da concordare con l’ufficio amministrativo della Fondazione G.M. Oddi al numero 0182.571443 o tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx

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  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione. Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso. Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze in caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto. Dovrà essere prodotto un primo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto. Sulla base dei documenti contrattuali il Progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni. Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Controllo (RFC) entro i successivi 15 giorni o in alternativa un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC). Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa. I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Raccomandazione Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l’ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’impresa stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.