Common use of Rimpatrio del veicolo Clause in Contracts

Rimpatrio del veicolo. (prestazione valida solo all’estero) Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.

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Samples: www.hdiitalia.it

Rimpatrio del veicolo. (prestazione valida solo all’estero) Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.

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Samples: www.hdiitalia.it

Rimpatrio del veicolo. (prestazione valida solo all’estero) Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativaorganizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa organizzativa sono a carico della Societàdi HDI Italia. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società HDI Italia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società HDI Italia a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy

Rimpatrio del veicolo. (prestazione valida solo all’estero) Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativaorganizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa organizzativa sono a carico della Società. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.

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