Riposi settimanali Clausole campione

Riposi settimanali. La durata del riposo settimanale deve comprendere almeno un’intera giornata solare ed è fissata in: • 36 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell’ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione su sei giorni lavorativi; • 48 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell’ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione ripartita su cinque giorni lavorativi, ovvero operata su turni non cadenzati. Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le ore 05.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 06.00.
Riposi settimanali. Art. 83 Ogni 7 gg. di lavoro il lavoratore ha diritto ad un riposo consecutivo di almeno 24 ore solitamente di domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 gg., ma fanno eccezione: ● le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello nella successiva di periodi di riposo giornaliero o settimanale; ● le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica per il personale addetto: ● ad attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima, al servizio o al prodotto; ● a servizi o attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti per la collettività; ● ad attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Permessi – ROL Art. 85 In sostituzione delle festività soppresse verranno fruiti dai lavoratori gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, per un totale di 72 ore annue. Detti permessi saranno fruiti in periodi di minore attività e mediante rotazione del personale, senza ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. I permessi non goduti entro il 31 dicembre saranno pagati con le spettanze del mese successivo. Aspettativa Art. 86 Al lavoratore assunto a tempo interminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, sia continuativo che frazionato in due periodi pari ad 1 mese per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 6 mesi. Il lavoratore che entro 5 gg. dalla scadenza dell’aspettativa non rientri in servizio è considerato dimissionario. Il datore di lavoro che accerti il venir meno dei motivi che hanno determinato la concessione dell’aspettativa potrà richiedere al lavoratore di riprendere l’attività entro 5 gg. Il lavoratore che si ammali durante l’aspettativa potrà prolungare quest’ultima per un periodo massimo di 120 gg. purché esibisca regolari certificati medici, non si tratti di malattie croniche o psichiche, che l’ulteriore periodo sia senza retribuzione o decorrenza dell’anzianità Conged...
Riposi settimanali. A. PARTE COMUNE OPERAI E IMPIEGATI:
Riposi settimanali. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di 24 ore consecutive, di re- gola in coincidenza con la domenica, da cumularsi con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo precedente. Qualora per esigenze aziendali il lavoratore presti attività lavorativa nella giornata di domenica, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana. In particolare, il riposo di 24 ore può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica per le attività il cui funzio- namento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevati della collettività. In casi da considerarsi eccezionali, nell’ipotesi di cui al comma precedente, qualora il riposo compensativo non ven- ga goduto, il lavoro prestato in tale occasione verrà retribuito come lavoro straordinario festivo con le modalità previste dal primo comma dell’art. 32 del presente ccnl. Fanno eccezione a quanto disposto nel precedente comma le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successi- vo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale nonché le attività lavorative caratterizzate da periodi di lavoro frazio- nati nel corso della giornata lavorativa.
Riposi settimanali. Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni - fanno eccezione le seguenti casistiche:
Riposi settimanali. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il lavoratore che segua specifiche credenze etico–religiose – e solo se le esigenze organizzative lo permettano – può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le Parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi. Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare. Qualora una delle festività dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata dì retribuzione unitamente alla retribuzione mensile. Il viaggiatore o piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale. Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto ad ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta. Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta
Riposi settimanali. Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di due giorni consecutivi. I giorni di riposo sono fissati dall'azienda in base ai turni ai turni di servizio e comunicati ai lavoratori con apposita tabella esposta in luogo accessibile. Fermo restando l'articolazione di cinque giorni lavorativi più due giorni di riposo, per esigenze tecniche, potranno effettuarsi turnazioni di massimo sei giorni consecutivi di lavoro, più due giorni di riposo, comunque complessivi 104 giorni di riposo nell'arco dell'anno, comprensivi dei giorni di riposo ricadenti nel periodo feriale. L'azienda si impegna a stornare i mancati giorni di riposo in ulteriore turno di xxxxx. I giorni di lavoro successivi al sesto consecutivo saranno retribuiti con la maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
Riposi settimanali. Art. 9  Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11, 24+11=35 ore di riposo totali) Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni --- art. 41 l.n. 133/2008 Il periodo di riposo è di regola in coincidenza con la domenica - Numerose eccezioni a retribuzione maggiorata Fanno eccezione a tali disposizioni sui riposi (contrasto con l’art. 36, 3° c. Cost.?):
Riposi settimanali. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. I lavoratori che, nei casi consentiti, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi. Qualora una delle festività dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno di riposo settimanale concordato, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione unitamente alla retribuzione mensile. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni domenicali: - I lavoratori aventi figli di età inferiore ai 3 anni; - I lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap o persone non autosufficienti conviventi; Altre ipotesi potranno comunque essere concordate in sede di contrattazione aziendale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).