Riposo giornaliero Clausole campione

Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.
Riposo giornaliero. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24 (ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate, limitate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Riposo giornaliero. 1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Riposo giornaliero. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Con riferimento all'art. 17 della legge 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore di cui all'art. 7 della legge 66/2003 può essere derogato accordando periodo equivalente di riposo compensativo entro i successivi 15 giorni o, in caso eccezionale in cui la concessione di tale periodo equivalente di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, accordando una protezione appropriata. Le modalità e le causali per le quali può essere prevista la deroga al riposo compensativo saranno individuate nell'ambito del secondo livello di contrattazioni di cui all'articolo 3 del presente CCNL Il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: cambio del turno; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature; manutenzioni svolte verso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase d'avvio di nuove attività; studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore; custodia di impianti in genere; tempo degli inventari, redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee adempi menti fiscali od amministrativi straordinari, In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare. In attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni custoditi a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall'art 17 D.lgs 66/2003 per quanto concerne l'art. 7 riguardante il riposo giornaliero.
Riposo giornaliero. 1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Riposo giornaliero. Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n.66, qualora, in relazione ad esigenze legate alla continuità dell’assistenza nei confronti degli utenti, il servizio venga erogato mediante turni di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere fruito in maniera non consecutiva. Le parti rendono esplicito che con l’indicazione della non consecutività della fruizione del riposo giornaliero hanno inteso esprimere la volontà di frazionare il riposo stesso. In tal caso sarà comunque garantita una frazione di riposo consecutivo non inferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le XX.XX. firmatarie e/o R.S.A./R.S.U. I contratti collettivi stipulati al secondo livello potranno stabilire ulteriori e/o diverse de- roghe alla continuità della fruizione che, in ogni caso, non potrà essere inferiori alle 7 ore. Sono fatti salvi gli accordi decentrati già raggiunti in merito.
Riposo giornaliero. In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa sta- bilita dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo, fatte salve le attività svolte in servizio di reperibilità ai sensi dell’art. 32 lett. G del presente CCNL.
Riposo giornaliero. 1Il riposo giornaliero è di almeno 11 ore consecutive. Esso può tuttavia essere ridotto fino a 9 ore più volte alla settimana, a condizione che, nella media di 2 settimane, sia di 12 ore. 2In caso di lavoro notturno, il riposo non può essere in alcun caso inferiore a 12 ore.
Riposo giornaliero. Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si conviene che, con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite. In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi. Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione. A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Riposo giornaliero. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’Art. 17 del D. Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL. Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: