Disciplina generale Clausole campione

Disciplina generale. 1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5. 3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al...
Disciplina generale. 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specific...
Disciplina generale. Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati almeno la prestazione di lavoro e le relative mansioni, l’eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato e il piano formativo individuale secondo quanto disposto nell’art. 4 del presente accordo (secondo le linee guida contenute negli schemi allegati 2 e 3). Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 sono fatti salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti. Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Disciplina generale. Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superio- re a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del con- tratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scaden- za del periodo di formazione.
Disciplina generale. La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e successive modifiche, dall’art. 52 del Regolamento CE 445/02 nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
Disciplina generale. 27 Il CCNL “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx” - Aspetti generali sul CCNL I 1 29 Diritti sindacali e di Rappresentanza • R.S.A./R.S.T. • Assemblea SindacaleReferendum Aziendale • Cariche e Permessi SindacaliTrattenuta sindacale II 2-15 37 Livelli di Contrattazione e Incontri: • Contratto Collettivo Nazionale (di Primo livello) • Contratto Collettivo Integrativo (di Secondo livello) • Ambiti della Contrattazione Collettiva di Secondo livelloPremio di Risultato (P.d.R.) III 16-22 44 Diritti d’informazione IV 23-24 47 CCNL: Decorrenza e durata • Decorrenza e durata del CCNLClausole di raffreddamento - Indennità di Vacanza Contrattuale V 25-27 48 CCNL: Stampa e distribuzione • Esclusiva del CCNL • Distribuzione del CCNL ai Lavoratori VI 28-30 49 CCNL: Efficacia VII 31 50 CCNL: Definizioni • Definizioni dei termini utilizzati nel CCNL VIII 32 60 Mobilità e Mercato del Lavoro IX 33 61 Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro X 34-35 62 Collaborazioni • Ambito di riferimento • Trattamento economico e normativoProfili fiscali, contributivi e assicurativi XI 36-42 68 Lavoro a Tempo Parziale • Definizioni e Condizioni • Trattamento economico e normativo • Lavoro supplementare e straordinario - Clausole elastiche e flessibili • Trasformazioni del rapporto • Informativa e criteri di computo XII 43-51
Disciplina generale. Ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 81/2015 il contratto di apprendistato é disciplinato in base ai seguenti principi:
Disciplina generale. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Disciplina generale. PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE – PARTE PRIMA PROCEDURA PER CCNL ART. 4
Disciplina generale. PARTE SECONDA DISCIPLINA GENERALE – PARTE SECONDA