Common use of RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI Clause in Contracts

RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di tra- sferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, regolare salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, dirigibili e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di tra- sferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società so- cietà di traffico regolare, regolare salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, dirigibili e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale l’even- tuale viaggio in aereo di tra- sferimento trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato dall'As- sicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 per il caso di Morte €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale ] per persona ] complessivamente per aeromobile Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati effet- tuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate transvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero do- vessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di tra- sferimento trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il . Il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 per il caso di Morte €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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Samples: gruppocnp.it

RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli veli- voli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale l’even- tuale viaggio in aereo di tra- sferimento trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato dall'As- sicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 per il caso di Morte €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale ] per persona ] complessivamente per aeromobile Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, regolare salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, dirigibili e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dirotta- mento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di tra- sferimento trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato dall’Assicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: €. 1.050.000,00 per il caso di Morte €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 per il caso di Morte €. 2.600.000,00 per il caso di Morte per il caso di Invalidità Permanente Totale ] per persona ] Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzio- nale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato iniziato nel momento in cui l'Assicurato l’Assicurato sale a bordo del- l'aeromobile dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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RISCHIO VOLO, DIROTTAMENTI. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuatieffet- tuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri eli- cotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate tra- svolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsto in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di tra- sferimento trasferimento dal luogo luo- go dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio di volo. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato dall’Assicurato con la Società o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento abbina- mento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: ] €. 1.050.000,00 per il caso di Morte per persona €. 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale €. 2.600.000,00 €. 2.600.000,00 per il caso di Morte ] complessivamente €. 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato iniziato nel momento in cui l'Assicurato l’As- sicurato sale a bordo del- l'aeromobile dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

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