Riservatezza e sicurezza Clausole campione

Riservatezza e sicurezza. L’operatore economico aggiudicatario, deve adeguarsi alla normativa sulla privacy (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, in vigore dal 25 Maggio2018 e D. Lgs. n. 196/2003 ess.mm.ii.) per quanto riguarda la sicurezza dei dati. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza in funzione dell’esecuzione del contratto. Tali dati non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno formare oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia Laore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza pregiudizio dell’onere risarcitorio dei danni provocati all’Ente per effetto della condotta dell’aggiudicatario. L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L’aggiudicatario, in quanto consegnatario, è l’unico responsabile, sia penalmente che civilmente, della corretta tenuta e conservazione dei documenti presi in carico e del rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili; dovrà quindi garantire l’integrità e l’inviolabilità dei documenti e dei dati conservati nei propri depositi, assicurare la sicurezza del trattamento delle informazioni e dei dati sensibili in essi contenuti, prevedere idonei livelli di protezione degli accessi. L’aggiudicatario non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
Riservatezza e sicurezza. Limitiamo l’accesso ai dati personali non di pubblico dominio che La riguardano solo ai dipendenti che hanno necessità di conoscere tali dati per fornirLe prodotti o servizi. Manteniamo in essere meccanismi di protezione di natura fisica, elettronica e procedurale mirati a proteggere i dati non di dominio pubblico che La riguardano.
Riservatezza e sicurezza. 5.1. Datasite dovrà: (a) mantenere i Dati Personali riservati; e (b) garantire che i propri dipendenti che Trattano i Dati Personali si sono vincolati a obblighi di riservatezza o siano comunque soggetti ad obblighi di riservatezza previsti dalla legge. 5.2. Nel rispetto delle Norme sulla Protezione dei Dati, Datasite adotterà adeguate misure operative, tecniche e organizzative per garantire la protezione dei Dati Personali da qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso, accidentali o illeciti, come previsto nell'Appendice 2. 5.3. Il Cliente è l'unico soggetto responsabile di stabilire in modo indipendente se le misure tecniche e organizzative messe in atto da Datasite soddisfino i requisiti del Cliente, compresi gli obblighi di sicurezza previsti delle Norme sulla Protezione dei Dati applicabili. Il Cliente riconosce e concorda che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del Trattamento dei suoi Dati Personali, nonché dei rischi per gli Interessati) le pratiche e le politiche di sicurezza implementate e mantenute da Datasite con riferimento ai Dati Personali forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio. 5.4. Datasite aggiornerà le misure di sicurezza tecniche e organizzative in modo che siano in linea con gli sviluppi tecnologici ritenuti ragionevoli secondo il giudizio di Datasite.
Riservatezza e sicurezza. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere il segreto su tutti i dati delle Amministrazioni Comunali e della Comunità Montana di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. La Ditta dovrà inoltre impegnarsi all’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 196/2003 successive modifiche e integrazioni nonché nella normativa complementare.
Riservatezza e sicurezza. Le Societàmembri del Gruppo useranno controlli di sicurezza di tipo fisico, tecnologico e organizzativo, commisurati alla quantitàe al grado di sensibilitàdei Dati personali degli Utenti, per scongiurare un Trattamento non autorizzato degli stessi, come, per esempio, l'accesso non autorizzato, la loro raccolta e il loro impiego, lo smarrimento, la distruzione, e il loro danneggiamento. Le Societàmembri del Gruppo useranno sistemi di crittografia, firewall, controlli di accesso, standard e altre procedure di sicurezza per proteggere i dati Utente da accessi non autorizzati. L'accesso fisico o logico ai file elettronici e fisici dipenderàdalle responsabilitàlegate alla mansione e dalle esigenze aziendali.
Riservatezza e sicurezza. La Ditta ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Ciascuna parte dovrà prendere ragionevoli precauzioni per salvaguardare le informazioni riservate dell’altra parte. Tali precauzioni dovranno avere lo stesso grado di protezione ed efficacia che ogni parte utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate. Le parti potranno rivelare le informazioni riservate dell’altra parte ai propri dipendenti o consulenti solo qualora questi abbiano effettivamente bisogno di conoscerle e a condizione che siano vincolati da un accordo di riservatezza il cui contenuto sia non meno restrittivo di quello di cui alle presenti condizioni. Quando l’informazione riservata non sia più necessaria al fine di eseguire le obbligazioni previste dal contratto allora la parte ricevente, a richiesta dell’altra, dovrà restituirla o distruggerla. ▇▇▇▇▇▇▇▇ parte dovrà immediatamente informare l’altra qualora vengano a conoscenza di utilizzo non autorizzato o divulgazione non autorizzata di un’informazione riservata dell’altra parte e cooperare, in ogni ragionevole modo, per aiutare l’altra parte a riprendere possesso delle informazioni riservate e ad impedire l’ulteriore utilizzo o rivelazione non autorizzati. I precedenti obblighi di riservatezza non saranno applicati alle informazioni di natura numerica (Dati Aggregati) raccolte ed acquisite nei database della Ditta nel corso del presente contratto, sempre che le stesse siano gestite in forma anonima ovvero non associata all’Amministrazione. La Ditta si impegna ad assicurare all’Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica dei dati, documenti e notizie anzidetti, durante le attività svolte nel presente contratto. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l’applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Ditta sarà tenuta a corrispondere a favore dell’Amministrazione stessa una penale pari al 10% del valore del presente contratto.
Riservatezza e sicurezza. Tutto il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti. Il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.