Generale Clausole campione
Generale. 14.1 Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a non divulgare tutte le Informazioni riservate che ha ottenuto o ricevuto in seguito alla stipula del presente Contratto EULA e a comunicarle solo a dipendenti, agenti o terzisti suoi o delle Consociate autorizzate e dei Consulenti professionisti sulla base dello stretto principio della necessità di conoscerle. L’obbligo sopra menzionato non si applicherà in relazione alle Informazioni riservate che siano:
a) già note a una Parte, tranne nel caso in cui lo siano diventate per inadempimento della presente Xxxxxxxx
b) di pubblico dominio, tranne nel caso in cui lo siano diventate per inadempimento della presente Clausola 14.1.
14.2 Fermo restando quanto sopra, ciascuna Parte avrà diritto di divulgare le Informazioni riservate qualora tale divulgazione sia necessaria a norma di legge, decreto o ordinanza emessa dalle autorità competenti o da un giudice, purché tale Parte (i) divulghi unicamente la parte di Informazioni riservate che è stata richiesta, (ii) informi il destinatario delle Informazioni riservate del fatto che le stesse hanno carattere riservato e, laddove applicabile, impegni al meglio i propri mezzi per garantire che tali informazioni siano mantenute riservate da detto destinatario e (iii) comunichi prontamente all’altra Parte tale divulgazione di Informazioni riservate, specificando quali informazioni sono state divulgate, il destinatario delle stesse e le circostanze che ne hanno resa necessaria la divulgazione.
14.3 Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure che si renderanno necessarie di volta in volta per garantire la conformità alle disposizioni della Clausola 14.1 da parte dei suoi dipendenti, agenti e terzisti e, nel caso del Licenziatario, anche da parte di quelli delle Consociate o dei Consulenti professionisti.
14.4 Trimble potrà utilizzare i servizi dei terzisti e consentire loro di esercitare i diritti che le sono stati concessi al fine di fornire il Software o di erogare i servizi correlati, purché Trimble continui a essere responsabile della conformità di tali terzisti ai termini del presente Contratto EULA.
14.5 Il Software, la Documentazione o parti di entrambi potrebbero essere soggette a embargo o a restrizioni relative al controllo delle esportazioni. Il Licenziatario sarà tenuto a osservare tutte le leggi e le normative in materia di embargo e controllo delle esportazioni e in particolare quelle vigenti negli Stati Uniti d’America e nell’Unione Europea. Sen...
Generale. A. Il Software Sicep, la documentazione, le interfacce, i contenuti, i font e tutti i dati relativi a questa Licenza, sia se presenti su memoria di sola lettura, sia su altri supporti o in altra forma, vi vengono concessi in Licenza, e non venduti, da Sicep per essere usati unicamente nei termini di questa Licenza. Sicep e/o i licenziatari di Sicep si riservano la proprietà dello stesso Software Sicep e tutti i diritti non espressamente accordati.
B. Sicep potrebbe rendere disponibili, a propria discrezione, eventuali futuri aggiornamenti del Software Sicep per il dispositivo mobile. Gli aggiornamenti al Software Sicep, se esistenti, potrebbero non includere necessariamente tutte le funzionalità esistenti del software o le nuove funzionalità rilasciate da Sicep per i modelli più recenti o altri modelli di dispositivi mobili. I termini di questa Licenza regoleranno qualsiasi aggiornamento software fornito da Sicep al prodotto Software Sicep originale, a meno che tale aggiornamento non venga fornito con una licenza specifica; in questo caso, accettate che i termini di questa licenza regoleranno tale aggiornamento.
Generale x. Quando Xxxxxxx elabora i Dati personali per conto del Cliente, a meno che non sia stato concordato e sottoscritto dalle Parti un Contratto di elaborazione dati separato, si applica il Contratto di elaborazione dati qui disponibile.xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxx- agilent/data-processing-agreement
Generale. Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l’applicazione dell’Articolo 9.
Generale. Cegid si riserva il diritto di stabilire le modalità di imputazione dei pagamenti parziali effettuati dal Cliente agli importi dovuti dal Cliente a Cegid. Il Cliente non potrà porre in essere alcuna compensazione con gli importi allo stesso dovuti da Cegid ai sensi del Contratto, o di qualsiasi altro contratto in essere tra le Parti, senza il preventivo consenso scritto di Cegid.
Generale. 15.1 I diritti e i rimedi del Venditore stabiliti nel presente Contratto si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge.
15.2 Le parti concordano che nessun termine del presente Contratto sarà applicabile da soggetti diversi dalle parti stesse.
15.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in merito all'oggetto dello stesso.
15.4 Ciascuna parte dichiara di essere un contraente indipendente e di stipulare il Contratto come soggetto principale e non in qualità di agente per o a beneficio di qualsiasi altra persona.
15.5 Qualsiasi comunicazione fornita in relazione al contratto dovrà essere redatta per iscritto e consegnata a mano o tramite posta prioritaria prepagata o consegna speciale o posta prioritaria internazionale alla parte ricevente all'indirizzo da essa fornito per iscritto o alla sua sede legale. In tal caso, le comunicazioni postali saranno da considerarsi come ricevute alle ore 9:00 due giorni lavorativi dopo la spedizione e, qualora venissero consegnate a mano, il giorno della consegna o, se tale consegna avvenisse dopo le ore 16:00 di un qualsiasi giorno lavorativo, alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo. Qualsiasi comunicazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo 15 (inclusa l’e-mail) non saranno ritenute valide.
15.6 Il Contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o relative a esso, saranno regolate dalla legge italiana (tranne la Convenzione sulla vendita internazionale di merci di Vienna dell'11 aprile 1980) e, per la risoluzione di eventuali controversie, le parti si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani, salvo laddove il Venditore decidesse di avviare un procedimento nel Paese in cui è legalmente registrato l’Acquirente.
Generale. Il Cliente dovrà rispettare tutte le sanzioni, gli embarghi e il controllo delle (ri)esportazioni, le leggi e i regolamenti applicabili e, in ogni caso, quelli dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi giurisdizione applicabile a livello locale (collettivamente "Normativa sulle esportazioni").
Generale. E’ intesa come tecnica specifica del metodo VT per il controllo della ‘’Protezione dalla corrosione’’ e viene rilasciata solo come livello 2. I requisiti per la certificazione sono specificati in 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3.
Generale. La tecnica è una estensione al metodo RT, in tutti i settori di prodotto essa venga applicata, per CR Computed Radiography che DR Direct Radioghaphy. E’ prerequisito essere già certificati nel metodo Radiografico, almeno allo stesso livello di quello che si intende conseguire. L’ulteriore addestramento ed esperienza sono quelli specificati in prospetto A e B.
Generale. 1.1. Un contratto di vendita di Prodotti e/o Servizi (la "Merce") sarà concluso con la conferma scritta da parte nostra dell'Ordine (il "Contratto") e sarà regolato dalle Condizioni, che sono parte integrante del Contratto. Per “Ordine" si intende qualsiasi ordine di acquisto della Merce emessa per iscritto da noi al Venditore, contenente, tra l'altro, la descrizione della Merce da fornire e includente tutti i documenti, gli standard e i disegni a cui si fa riferimento, nonché le presenti Condizioni.