Risolubilità del contratto per inadempimento Clausole campione

Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Risolubilità del contratto per inadempimento. [I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, sal- vo, in ogni caso, il risarcimento del danno. [II]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ot- tenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. [III]. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro
Risolubilità del contratto per inadempimento. Ai sensi dell’art. 1453, comma 1, c.c. «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la sua risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del v. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Risoluzione del contratto, in Noviss. Dig. it., Vol. XVI, Torino, 1969 183 C. M. BIANCA – ▇. ▇▇▇▇▇▇, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 533 e ss. danno». Tale istituto protegge il vincolo sinallagmatico, essendo una prestazione la giustificazione della controprestazione, cosicché in caso di inadempimento di una parte, il legislatore dà alla parte adempiente la possibilità di scegliere tra l’insistere per l’adempimento dell’altra parte oppure di porre nel nulla il rapporto contrattuale e richiedere la risoluzione con effetti retroattivi solo per le parti.184 Se si domanda l’adempimento si può successivamente proporre domanda di risoluzione, ma non viceversa (art. 1453, comma 2, c.c.) e dalla domanda di risoluzione non vi è più la possibilità di adempiere alla relativa obbligazione. Ad ogni modo, in entrambi i casi si può chiedere il risarcimento dei danni. Le scelte che la parte adempiente si trova a porre sono tutte traducibili in linguaggio macchina secondo l’automatismo “if this, then that”, ad esempio: se proponi la domanda di adempimento, successivamente puoi chiedere la domanda di risoluzione. Se proponi la domanda di risoluzione, non vi è la possibilità di adempiere. Anche il risarcimento del danno può essere integrato in questa logica, come una somma contrattuale calcolabile e liberata al verificarsi dell’esistenza del diritto ad ottenerla. Per l’intersezione tra l’apparato della giustizia e il nuovo strumento si rimanda alle considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi.185