Common use of Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate Clause in Contracts

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (2); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (2) Secondo le linee xxxxx XXXX (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (rumour) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l’emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR). iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell’ora della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell’Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile. 5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo 7 e l’iscrizione dei destinatari nel registro insider (“Registro”). Inoltre, l’Investor Relator predispone un’eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell’ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. 6. Nel caso in cui: i. sia rilevato un rumor che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita; ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o iii. l’Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all’Articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l’informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente. 7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell’avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito web

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Samples: Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E Delle Operazioni Sul Capitale

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (21); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (21) Secondo le linee xxxxx XXXX (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (2). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (rumour) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l’emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR). iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell’ora della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell’Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile. 5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo 7 e l’iscrizione dei destinatari nel registro insider (“Registro”). Inoltre, l’Investor Relator predispone un’eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell’ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. 6. Nel caso in cui: i. sia rilevato un rumor che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita; ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o iii. l’Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all’Articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l’informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente. 7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell’avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito web

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Samples: Procedure for the Management and Dissemination of Privileged Information and Capital Operations

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (21); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (21) Secondo le linee xxxxx XXXX guida dell’ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (2). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (rumour) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l’emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR). iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell’ora della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell’Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile. 5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo 7 e l’iscrizione dei destinatari nel registro insider (“Registro”). Inoltre, l’Investor Relator predispone un’eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell’ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. 6. Nel caso in cui: i. sia rilevato un rumor che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita; ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o iii. l’Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all’Articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l’informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente. 7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell’avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito web

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (21); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (2). (1) Secondo le linee xxxxx XXXX (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (rumour) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l’emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR). iii. (2) Ai sensi del Considerando (49) MAR, “la Società è in grado comunicazione al pubblico di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3).informazioni privilegiate da 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell’ora della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere esserne più garantita la riservatezza dell’Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile. 5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell’emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione”. Il Considerando (50) precisa: “ai fini dell’applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l’esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell’emittente, anche se non rientrante nell’ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell’emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall’organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all’approvazione di un altro organo dell’emittente, qualora la struttura dell’emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell’informazione prima dell’approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l’approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell’informazione da parte del pubblico”. Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo all’articolo 7 e l’iscrizione dei destinatari nel registro insider (“Registro”). Inoltre, l’Investor Relator predispone un’eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell’ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. 6. Nel caso in cui: i. sia rilevato un rumor che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita; ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o iii. l’Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all’Articolo all’articolo 10, aggiornando conseguentemente il RegistroRegistro dei soggetti interessati. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo al SDIR. Qualora l’informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente. 7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell’avvenuto ritardo mediante una comunicazione scrittascritta che spiega le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla MAR. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito webweb della stessa CONSOB.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (21); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (21) Secondo le linee xxxxx XXXX guida dell’ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (rumour) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l’emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso e ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di comunicazione non intenzionale (a meno che fuorviare il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR).pubblico; e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (32). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’informazione. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) essersi dotata dotato di uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell’ora della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell’Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile. 5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo 7 e l’iscrizione dei destinatari nel registro insider (“Registro”). Inoltre, l’Investor Relator predispone un’eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell’ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. 6. Nel caso in cui: i. sia rilevato un rumor che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita; ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o iii. l’Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l’immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all’Articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l’informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente. 7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell’avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito webnonché

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Samples: Procedure for the Management and Dissemination of Privileged Information and Capital Operations