Notifica del ritardo Clausole campione

Notifica del ritardo. 8.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma dell’articolo [8.1] della Procedura, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo. 8.3.2 La notifica è trasmessa alla Consob a cura dell’Ufficio Servizio Societario tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”. 8.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni: a) ragione sociale completa della Società; b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica); c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali); d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al pubblico; e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata; f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata. 8.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest’ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob, eventualmente anche in deroga a quanto precede.
Notifica del ritardo. Quando la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 10, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l’Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all’Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all’Allegato A via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx0. in caso di indisponibilità della PEC, a xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Ai sensi dell’articolo 4, par. 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del ritardo a Xxxxxx deve comprendere le seguenti informazioni: (a) identità della Società: ragione sociale completa; (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società; (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell’annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata; (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico. 2É necessario specificare come destinatario “Divisione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l’articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all’Autorità Competente su successiva richiesta di quest’ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra (via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”), il modulo di cui all’Allegato A completo anche di tali informazioni. La notifica all’Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunica...
Notifica del ritardo. Quando la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 10, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l’Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all’Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all’Allegato A via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx0. e, in caso di indisponibilità della PEC, a xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

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