Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro Clausole campione
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Le parti stabiliscono che l'organismo paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro é previsto nell’O.P.N.I.
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Le parti stabiliscono che l'organismo paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro é l‟OPAN, le cui parti istitutive sono FOR.ITALY e CONFAMAR.
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008 è garantita dal Soggetto Promotore; i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso il medesimo soggetto; Tutti gli Studenti tirocinanti sono in possesso di certificato di idoneità e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria annuale. E’ fatta salva per il Soggetto Ospitante - ove ritenuto opportuno dallo stesso - effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008; in tale ipotesi, i relativi referti ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la Struttura del Soggetto Ospitante.
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. La normativa di salute e sicurezza vigente in Italia, si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione, aggravata dal fatto che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non prevede alcuna “modularità” delle disposizioni applicabili rispetto alle particolarità dei rischi e alle dimensioni delle attività produttive Il decreto in parola impone n modo indistinto l’adozione – tendenzialmente assistita da sanzione penale – degli stessi obblighi documentali e formativi. A ciò si aggiunga che da sempre l’Italia ha provveduto alla trasposizione nel proprio ordinamento delle direttive comunitarie, attraverso una tecnica di recepimento che ha individuato procedure spesso più complesse di quelle imposte. Tali procedure, nel tempo, si sono dimostrate penalizzanti per le imprese italiane rispetto alle altre imprese del sistema europeo. Sollecitazioni in tal senso sono contenute anche nell’ultima relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, per la quale appare chiara la necessità che si realizzino, in tempi quanto più possibili stretti, modifiche al quadro legislativo. Questo nell’ottica di rendere gli adempimenti di salute e sicurezza più attinenti alle peculiarità di settore e alle differenti dinamiche delle attività lavorative di riferimento. D’altra parte, a più di dieci dalla sua entrata in vigore, il corpus normativo del decreto evidenzia “i segni del tempo”, sia in termini di mancato adeguamento alle nuove forme di lavoro e produzione, sia in termini di limitata efficacia di alcune sue prescrizioni, specie documentali. Risulta opportuno, pertanto, un quadro normativo razionale, che tenga finalmente conto della realtà rappresentata dalle micro e piccole imprese. Per tali motivi, si perseguano soluzioni semplici ed efficienti, onde garantire una protezione efficace della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. In modo particolare, per il miglioramento della prevenzione, risulta utile sburocratizzare la materia, definendo una serie di modalità semplificate per una applicazione effettiva, ergo non meramente documentale degli obblighi. In parallelo, è il caso di procedere ad una revisione complessiva dell’apparato sanzionatorio, giacché eccessivamente prescrittivo, punitivo e basato su controlli formali. Un aspetto, quest’ultimo, rilevato fra i punti critici anche dal comitato SLIC (composto dai rappresentanti dei servizi ispezione del lavoro di ciascuno Stato...
