Apprendistato Clausole campione

Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesi
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50...
Apprendistato. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Apprendistato. Fim, Fiom, Uilm intendono, attraverso la contrattazione, privilegiare, anche alla luce delle innovazioni legislative intercorse, l’istituto dell’apprendistato come forma di ingresso al lavoro per i giovani finalizzata ad un lavoro qualificato e stabile in funzione del forte investimento in formazione che accompagna l’intera durata del contratto. Perché questo realmente avvenga occorre che la formazione sia certa e certificata e a partire da quanto previsto dalla Legge regolamentare tramite il CCNL la quantità di ore da dedicare all’attività formativa, le modalità di erogazione della formazione, le sedi in cui questa deve essere svolta, ed i suoi contenuti di riferimento. Vanno regolamentate contrattualmente inoltre le caratteristiche che deve avere il tutor, il suo livello professionale e il grado d’istruzione, nonché prevista una formazione specifica per i soggetti che assumano tale ruolo. Devono inoltre essere definiti i profili professionali da prendere a riferimento per ogni livello di sbocco previsto. Poiché il contratto di apprendistato è anche fortemente incentivato è inoltre necessario un impegno contrattuale che porti alla stabilità dei contratti di apprendistato già realizzati per poterne stipulare altri. Ciò come forma di prevenzione degli abusi, pur nella consapevolezza che le imprese che abbiano formato una professionalità qualificata non abbiano alcun interesse a perderla. Si ritiene possibile l’ampliamento delle qualifiche per le quali è fin qui stato possibile utilizzare il contratto di apprendistato, prevedendone l’utilizzo per le qualifiche dal 1° al 5° livello. Si ritiene che la durata massima consentita dal contratto debba essere di 60 mesi e che la durata debba essere direttamente proporzionale col livello di sbocco. Si ritiene inoltre che in presenza di titolo di studio inerente la qualifica da acquisire col contratto di apprendistato la durata dell’apprendistato debba essere ridotta di 3 mesi in caso di attestato rilasciato da scuola professionale, di 1 anno in caso di diploma, di 2 anni in caso di laurea. Inoltre, le precedenti esperienze lavorative devono essere considerate per la definizione della durata del contratto di apprendistato e della progressione retributiva. L’inquadramento e la retribuzione vanno definiti prendendo a riferimento i livelli contrattuali, come previsto dalla Legge ed eliminando la percentualizzazzione oggi in essere. Va inoltre prevista una progressione graduale che portino retribuzione ed inquadramento ad...
Apprendistato. Le parti, in coerenza di quanto in premessa, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma 1, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sop...
Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero.
Apprendistato. Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
Apprendistato. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a partire dal 19 luglio 2012, troverà applicazione l'accordo allegato al presente c.c.n.l.
Apprendistato. Le parti concordano di recepire all'interno del c.c.n.l. le disposizioni contenute nell'"Accordo interconfederale in materia di apprendistato" siglato in data 28 maggio 2014. Le parti concordano che il Piano formativo individuale (PFI) allegato al c.c.n.l. può essere oggetto di modifica e/o integrazione sulla base delle disposizioni normative regionali in materia. La disciplina dell'apprendistato, così come disciplinata all'interno del c.c.n.l., decorre, comunque, dalla data del 1° luglio 2013. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue: Disciplina generale Le parti concordano di sostituire quanto riportato nella "Disciplina generale" come segue: "Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., riconoscono nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione di competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di innovazione, trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze del mercato. Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie: