Apprendistato Clausole campione

Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. E’ disciplinato dagli artt. 41-47 del D.lgs. n. 81/2015, dal D.M. 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi, nonché dalla normativa regionale vigente. Si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari. Ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Xxxxxx comunque essere rispettati i seguenti principi: - i lavoratori percepiranno per il primo e il secondo anno il 90% della retribuzione spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Al terzo anno i suddetti lavoratori percepiranno il 100% della citata retribuzione. - presenza di un tutore o referente aziendale; - possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; - possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di...
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesi
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50...
Apprendistato. Premessa
Apprendistato. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Apprendistato. (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero.
Apprendistato. Fim, Fiom, Uilm intendono, attraverso la contrattazione, privilegiare, anche alla luce delle innovazioni legislative intercorse, l’istituto dell’apprendistato come forma di ingresso al lavoro per i giovani finalizzata ad un lavoro qualificato e stabile in funzione del forte investimento in formazione che accompagna l’intera durata del contratto. Perché questo realmente avvenga occorre che la formazione sia certa e certificata e a partire da quanto previsto dalla Legge regolamentare tramite il CCNL la quantità di ore da dedicare all’attività formativa, le modalità di erogazione della formazione, le sedi in cui questa deve essere svolta, ed i suoi contenuti di riferimento. Vanno regolamentate contrattualmente inoltre le caratteristiche che deve avere il tutor, il suo livello professionale e il grado d’istruzione, nonché prevista una formazione specifica per i soggetti che assumano tale ruolo. Devono inoltre essere definiti i profili professionali da prendere a riferimento per ogni livello di sbocco previsto. Poiché il contratto di apprendistato è anche fortemente incentivato è inoltre necessario un impegno contrattuale che porti alla stabilità dei contratti di apprendistato già realizzati per poterne stipulare altri. Ciò come forma di prevenzione degli abusi, pur nella consapevolezza che le imprese che abbiano formato una professionalità qualificata non abbiano alcun interesse a perderla. Si ritiene possibile l’ampliamento delle qualifiche per le quali è fin qui stato possibile utilizzare il contratto di apprendistato, prevedendone l’utilizzo per le qualifiche dal 1° al 5° livello. Si ritiene che la durata massima consentita dal contratto debba essere di 60 mesi e che la durata debba essere direttamente proporzionale col livello di sbocco. Si ritiene inoltre che in presenza di titolo di studio inerente la qualifica da acquisire col contratto di apprendistato la durata dell’apprendistato debba essere ridotta di 3 mesi in caso di attestato rilasciato da scuola professionale, di 1 anno in caso di diploma, di 2 anni in caso di laurea. Inoltre, le precedenti esperienze lavorative devono essere considerate per la definizione della durata del contratto di apprendistato e della progressione retributiva. L’inquadramento e la retribuzione vanno definiti prendendo a riferimento i livelli contrattuali, come previsto dalla Legge ed eliminando la percentualizzazzione oggi in essere. Va inoltre prevista una progressione graduale che portino retribuzione ed inquadramento ad...
Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
Apprendistato. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a partire dal 19 luglio 2012, troverà applicazione l'accordo allegato al presente c.c.n.l.
Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.