Decorrenza e durata. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
Decorrenza e durata. Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è annualmente rinnovato fino alla approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo. Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall’articolo 5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.
Decorrenza e durata. Il presente Contratto, valido nell’area metropolitana di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell’impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il 1° marzo 2022, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del contratto medesimo, e avrà durata fino al 30 giugno 2024. La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa. Si stabilisce che, in riferimento al settore delle costruzioni edili dell’area metropolitana di Napoli, se le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovessero concordare, con altre associazioni datoriali, condizioni sia retributive che normative meno onerose di quelle previste dal CCNL Edile Industria e dal presente contratto provinciale, tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle imprese edili iscritte e versanti in Cassa Edile. Il giorno 08/03/2022 in Napoli presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli si sono incontrati: - Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (di seguito ANCE Napoli) - FeNEAL-UIL di Napoli e provincia - FILCA-CISL della Campania - FILLEA-CGIL di Napoli e provincia premesso che le parti hanno stabilito: • che per il territorio della città metropolitana di Napoli l’istituto dell’E.V.R. decorre dal 1° gennaio 2022; • che l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio. Ciò premesso, in data odierna le Parti si sono incontrate per effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) erogabile per l’anno 2022. Per gli operai l’erogazione dell’E.V.R. avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo. Le parti concordano, per il 2022, di utilizzare i quattro parametri del CIPL sottoscritto in data 21/06/2017. La veri...
Decorrenza e durata. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di liquidazione del finanziamento e ha una durata pari a 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54, o 60 mesi senza tacito rinnovo.
Decorrenza e durata. Il presente Contratto recepisce l’Accordo Sindacale sottoscritto tra le Parti il 12 dicembre 2016 e rinnova, per l’ambito di applicazione del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi, il CCNL “Servizi” del 30/10/2012. Esso ha validità dal 1° maggio 2017 e scadrà il 30 aprile 2020, sia per la parte economica che normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Decorrenza e durata. Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Decorrenza e durata. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha validità dal 1° Giugno 2019 e scadrà il 31 Maggio 2022, sia per la parte economica che normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno sei mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia economica e normativa fino al successivo accordo di rinnovo. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà preferibilmente pervenire all’altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Decorrenza e durata. Gli istituti contenuti nel presente accordo troveranno applicazione, salvo quanto espressamente previsto per ciascun specifico istituto, dal 1° luglio 2014 con le seguenti eccezioni: ll contributo aggiuntivo alla previdenza integrativa, pari allo 0,50% per il 2014, sarà erogato il 1° novembre c.a. e calcolato sulla situazione contrattuale in atto al 1° gennaio 2014. Tale importo sarà maggiorato del rateo di rivalutazione calcolato dal 1° gennaio 2014.; le nuove condizioni della polizza malattia avranno decorrenza dal 1° luglio 2014 con pagamento del rateo di premio a carico del dipendente e applicazione dei nuovi massimali; gli istituti previsti per il FOR e per gli interventi programmati entreranno in vigore a partire dal 1/6/2014. Il presente c.i.a. sostituisce il contratto del 9/10/2009 e scadrà il 31 dicembre 2016 . Xxxx si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente di tre anni in tre anni. Ciascuna delle parti firmatarie potrà dare disdetta per iscritto almeno 6 mesi prima della scadenza del presente cia. Nelle more del rinnovo gli istituti del contratto disdettato continueranno a produrre gli effetti.
3.1 numero di richieste
3.2 ordine cronologico e anticipazioni per ristrutturazione abitazione
3.3 anticipazione T.F.R. ex lege 53/2000
a) quali genitori, anche adottivi o affidatari si avvalgano del diritto di assenza facoltativa (post partum) o di assenza per la malattia del bambino;
b) abbiano presentato la domanda – accolta dalla Direzione Risorse Umane - di congedo per la formazione di cui all’ art. 5 legge 53/2000.