Decorrenza e durata Clausole campione

Decorrenza e durata. Il presente Xxxxxxxxx recepisce l’Accordo Sindacale sottoscritto tra le Parti il 12 dicembre 2016 e rinnova, per l’ambito di applicazione delle Case di Cura e dei Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, il CCNL “Servizi” del 30/10/2012. Esso ha validità dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2020, sia per la parte economica che normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga. Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. A tal proposito le Parti richiamano l’Accordo Quadro sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa”. In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo.
Decorrenza e durata. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Decorrenza e durata. Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è annualmente rinnovato fino alla approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo. Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall’articolo 5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.
Decorrenza e durata. Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Decorrenza e durata. Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal 1 gennaio 2016 al 31 dicem- bre 2018. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo con- trattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data di- sdetta almeno sei mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata a.r., da una delle parti stipulanti.
Decorrenza e durata. Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall’1.1.2010 e scade il 31.12. 2012. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 7 (sette) mesi prima della sua scadenza. Per le procedure di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto. Ai fini del solo prossimo rinnovo, i termini di cui all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto decorrono da settembre 2012 (disdetta) e ottobre 2012 (invio piattaforma). Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 16/12/2011, si è proceduto a dare copertura economica sulla base di parametri condivisi e parte normativa per il periodo 1 gennaio 2010- 31 dicembre 2012 Le parti concordano che quanto di competenza economica per il prossimo rinnovo contrattuale relativamente al periodo 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013 è stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale
Decorrenza e durata. Considerato quanto inteso dalle parti ai sensi del comma 1, primo capoverso, e del comma 3, secondo capoverso, della Premessa, il presente accordo ha durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2017.
Decorrenza e durata. Il presente c.c.n.l., fatto salvo quanto diversamente previsto per singoli istituti, decorre dal 1/1/2010 e scade il 30/04/2013 sia per la parte economica che per la parte normativa. Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato sei mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto ha durata per l’anno 2020, con decorrenza dal 01 gennaio 2020 e scadenza al 30 giugno 2020;