Decorrenza e durata Clausole campione

Decorrenza e durata. Il presente Contratto, già integrato del Verbale di Accordo del 6 Ottobre 2021, rinnova il CCNL “Servizi Ausiliari” del 21/11/2017. Esso ha validità dal 1° Novembre 2021 e scadrà il 31 Ottobre 2024, sia per la parte economica che normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovranno pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga. Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. A tal proposito, le Parti richiamano l’Accordo Quadro sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della Contrattazione Collettiva e sulle regole della stessa” in allegato 4 al CCNL. In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”, nei valori che saranno calcolati in base all’incremento degli Indici Nazionali IPCA (al netto degli energetici importati) intervenuto dalla data di applicazione del presente CCNL alla data di sua scadenza. Le Parti determineranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono. Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta per decadenza. In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, in attuazione dell’Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione Collettiva, prima di c...
Decorrenza e durata. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Decorrenza e durata. Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è annualmente rinnovato fino alla approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo. Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall’articolo 5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.
Decorrenza e durata. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di liquidazione del finanziamento e ha una durata pari a 12, o 18, o 24, o 30, o 36 mesi senza tacito rinnovo.
Decorrenza e durata. Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Decorrenza e durata. Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal 1 gennaio 2016 al 31 dicem- bre 2018. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo con- trattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data di- sdetta almeno sei mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata a.r., da una delle parti stipulanti.
Decorrenza e durata. Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall’1.1.2010 e scade il 31.12. 2012. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 7 (sette) mesi prima della sua scadenza. Per le procedure di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto. Ai fini del solo prossimo rinnovo, i termini di cui all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto decorrono da settembre 2012 (disdetta) e ottobre 2012 (invio piattaforma). Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 16/12/2011, si è proceduto a dare copertura economica sulla base di parametri condivisi e parte normativa per il periodo 1 gennaio 2010- 31 dicembre 2012 Le parti concordano che quanto di competenza economica per il prossimo rinnovo contrattuale relativamente al periodo 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013 è stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale
Decorrenza e durata. Considerato quanto inteso dalle parti ai sensi del comma 1, primo capoverso, e del comma 3, secondo capoverso, della Premessa, il presente accordo ha durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2017.
Decorrenza e durata. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2013. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.