Common use of Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi Clause in Contracts

Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari:  distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti;  negoziazione in conto proprio;  esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente:  assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente;  esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato. Per la trattazione sul mercato secondario delle azioni di propria emissione la Banca, al fine di garantire maggiori presidi informativi pre e post vendita, ha predisposto un apposito “Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare SCpA” - parte integrante della presente - che prevede, nell’ambito del “servizio di ricezione e trasmissione” degli ordini, l’inoltro a Nexi SpA delle richieste di compravendita aventi ad oggetto i titoli in parola. Nexi SpA, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento, provvede ad eseguirle nell’ambito del “servizio di negoziazione per conto terzi”. Con tale Regolamento la Banca ha inteso disciplinare le modalità di raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione delle proprie azioni sul mercato, al fine di offrire ai soci, agli azionisti e ai terzi interessati uno strumento per favorire gli scambi in un contesto di piena trasparenza. Possono avvalersi delle modalità di negoziazione illustrate nel Regolamento soltanto i clienti della Banca che abbiano in essere con la stessa un “Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e servizi aggiuntivi”. Le modalità di negoziazione disciplinate dal Regolamento non garantiscono l’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti della Banca che, pertanto, non assume alcun impegno di acquisto delle azioni che non è stato possibile vendere tramite le predette modalità di raccolta e trasmissione di ordini e di negoziazione.

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Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari:  distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti;  negoziazione in conto proprio;  esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente:  assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente;  esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili dispon ibili sul mercato. Per la trattazione sul mercato secondario delle azioni di propria emissione la Banca, al fine di garantire maggiori presidi informativi i nformativi pre e post vendita, ha predisposto un apposito “Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l’Istituto l’Istit uto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare SCpA” - parte integrante della presente - che prevede, nell’ambito del “servizio di ricezione e trasmissione” degli ordini, l’inoltro a Nexi SpA all’ICBPI delle richieste di compravendita aventi ad oggetto i titoli in parola. Nexi SpAL’ICBPI, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento, provvede ad eseguirle nell’ambito del “servizio di negoziazione per conto terzi”. Con tale Regolamento la Banca ha inteso disciplinare le modalità di raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione delle proprie azioni sul mercato, al fine di offrire ai soci, agli azionisti e ai terzi interessati uno strumento per favorire gli scambi in un contesto di piena trasparenzatraspare nza. Possono avvalersi delle modalità di negoziazione illustrate nel Regolamento soltanto i clienti della Banca che abbiano in essere con la stessa un “Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e servizi aggiuntivi”. Le modalità di negoziazione disciplinate dal Regolamento non garantiscono l’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti della Banca che, pertanto, non assume alcun impegno di acquisto delle azioni che non è stato possibile vendere tramite le predette modalità di raccolta e trasmissione di ordini e di negoziazione.

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Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB CONS OB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari:  distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti;  negoziazione in conto proprio;  esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la l a propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente:  assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente;  esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione esecuz ione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato. Per la trattazione sul mercato secondario delle azioni di propria emissione la Banca, al fine di garantire maggiori presidi informativi i nformativi pre e post vendita, ha predisposto un apposito “Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l’Istituto l’Istit uto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare SCpA” - parte integrante della presente - che prevede, nell’ambito del “servizio di ricezione e trasmissione” degli ordini, l’inoltro a Nexi SpA all’ICBPI delle richieste di compravendita aventi ad oggetto i titoli in parola. Nexi SpAL’ICBPI, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento, provvede ad eseguirle nell’ambito del “servizio di negoziazione per conto terzi”. Con tale Regolamento la Banca ha inteso disciplinare le modalità di raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione delle proprie azioni sul mercato, al fine di offrire ai soci, agli azionisti e ai terzi interessati uno strumento per favorire gli scambi in un contesto di piena trasparenzatraspare nza. Possono avvalersi delle modalità di negoziazione illustrate nel Regolamento soltanto i clienti della Banca che abbiano in essere con la stessa un “Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e servizi aggiuntivi”. Le modalità di negoziazione disciplinate dal Regolamento non garantiscono l’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti della Banca che, pertanto, non assume alcun impegno di acquisto delle azioni che non è stato possibile vendere tramite le predette modalità di raccolta e trasmissione di ordini e di negoziazione.

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