Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari: distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti; negoziazione in conto proprio; esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e tras missione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente: assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente; esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato. 3.3.1. Azioni di propria emissione
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Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari: distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti; negoziazione in conto proprio; esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e tras missione trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente: assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente; esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili dispon ibili sul mercato.
3.3.1. Azioni di propria emissione
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Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB CONS OB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari: distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti; negoziazione in conto proprio; esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la l a propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e tras missione trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente: assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente; esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione esecuz ione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato.
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Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi. Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari: distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti; negoziazione in conto proprio; esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti. Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi “diretti” nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall’intermediario. Nel caso in cui, invece, l’intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l’obbligo di eseguire l’ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti. In particolare, per quanto attiene all’esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall’emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento. La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di “collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi” e “ricezione e tras missione trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti”, rispettivamente: assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall’emittente; esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal “Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato.
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