TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul sito dell’X.X.XX (Autorità Nazionale Anticorruzione).
3. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare si impegna a:
a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Impresa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’ accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della PROVINCIA DI SALERNO ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla PROVINCIA DI SALERNO ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di SALERNO della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso di subappalto l’Impresa si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Una copia dei suddetti contratti verrà inviata all’Istituto al fine di verificare l’apposizione della suddetta clausola. Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r..
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e xx.xx. e ii.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registri sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010, D.L. n. 187/2010, Legge n. 217/2010). A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on - line sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG:
a) le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale);
b) le spese effettuate con il Fondo per le minute spese;
c) i pagamenti a favore dei dipendenti;
d) i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
e) i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (ENEL – TELECOM – ENI – VIVIGAS ecc.).