Servizio di condotta. a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00 deve essere garantito il rientro in residenza. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Servizio di condotta. a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-0.00- 5.00 deve essere garantito il rientro in residenza.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
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Servizio di condotta. a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-0.00- 5.00 deve essere garantito il rientro in residenza.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza l'efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’elevazione l'elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione l'elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
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