Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazio...
Secondo livello di contrattazione. 1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo.
3. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi...
Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’...
Secondo livello di contrattazione. (Contrattazione integrativa)
Secondo livello di contrattazione. 1. Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle OO.SS: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..
Secondo livello di contrattazione. Anche per il tramite di sindacati aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie del presente CCNL, può essere avviata la contrattazione collettiva territoriale e aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli. La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale introduca per i dipendenti riconoscimenti economici come i “premi di produttività”, questi dovranno essere vincolati alla produttività e alle altre variabili che misurano l’accrescimento economico e finanziario dell’impresa le quali dovranno essere misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.M. del 25 marzo 2016, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e dalle successive modifiche ed integrazioni normative. Qualora, invece, la contrattazione di secondo livello istituisca premi fissi, tali somme non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Tali premi, disciplinati dalla contrattazione di secondo livello, possono essere totalmente oppure parzialmente sostituite con i servizi di welfare aziendale ed infine non concorrono alla determinazione del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Secondo livello di contrattazione. In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello regionale per l'intero Settore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-economici nel territorio regionale.
B) Confronto con le Istituzioni regionali/territoriali. Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,al ruolo delle attività professionali, al coordinamento delle attività formative, in particolare sia quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
Secondo livello di contrattazione. CAPO I - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE E WELFARE AZIENDALE
Secondo livello di contrattazione. Contrattazione di istituto/scuola
Secondo livello di contrattazione. Le parti concordano di integrare l'art. 5 (Premessa) inserendo al 1° comma la seguente previsione: "Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali.". N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue: