Termine del servizio Clausole campione

Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto B.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri)
Termine del servizio. 2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto C.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci) Moduli di equipaggio Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 2° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne; - non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne; - non oltre la 10a ora in caso di prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando il limite previsto al precedente alinea in caso di prestazioni lavorative notturne. Per i servizi A/R di cui ai precedenti 1° e 2° alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore. 2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 10a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4; - non oltre la 8a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4. Per i servizi A/R di cui ai precedenti alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore. 2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)
Termine del servizio. 2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
Termine del servizio. Al termine di ogni servizio espletato, il Fornitore deve rilasciare un documento di lavoro numerato e datato dal quale risultino, di norma: • riferimento all’Ordine di Intervento; • luogo (presidio, distretto, dipartimento, servizio, sede o altra struttura) dell'Amministrazione Contraente dove è stato eseguito il servizio (luoghi di movimentazione interna, di prelievo e di destinazione); • data e durata dell'intervento; • ora di inizio e ora di fine intervento, tenendo conto che in tale computo non sono compresi i tempi dalla sede del Fornitore a quella di prelievo dei beni e dalla sede ultima di destinazione dei beni alla sede del Fornitore; • numero di operatori impiegati e le ore di attività per il servizio di facchinaggio e trasloco; • tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegate; • attestazione di corretto montaggio; • importo del servizio espletato; • eventuali problematiche e criticità riscontrate. Per i servizi prestati in via continuativa, quali il presidio fisso, il documento di lavoro viene presentato con cadenza trimestrale e deve riportare: il n. di operatori impiegati, il n. giorni e/o di n. ore di servizio, il tempo di impiego di eventuali attrezzature nonché il corrispettivo complessivo. Il documento di lavoro deve essere firmato per attestazione dal Supervisore dell'Amministrazione o suo delegato, al fine di procedere al pagamento.
Termine del servizio. Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES a mezzo PEC l’intenzione di rinnovare oppure di cessare di fruire del servizio SaaS per l’annualità successiva entro il 30 settembre dell’anno in corso. In caso di:
Termine del servizio. Il periodo di validità della presente Descrizione del servizio ha inizio alla data indicata sul Modulo d'ordine e prosegue per tutta la durata (“Termine”) indicata su tale modulo. A seconda dei casi, il numero di sistemi, licenze, installazioni, deployment, end-point o Utenti finali gestiti per cui il Cliente ha acquistato uno o più Servizi, la tariffa o il prezzo e il Termine applicabile per ciascun Servizio sono indicati sul Modulo d'ordine del Cliente. Se non diversamente stabilito per iscritto tra Dell e il Cliente, l'acquisto dei Servizi nell'ambito della presente Descrizione del Servizio dovrà unicamente avvenire per l'utilizzo interno da parte del Cliente e non a scopi di rivendita o di centro servizi.
Termine del servizio. Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto