Termine del servizio Clausole campione

Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto B.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri)
Termine del servizio. 2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7. 2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando. In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’Infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni. Le aziende, in tali casi, si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero: - per i servizi XX0, XX0 ed SP3, entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando; - per i servizi SM, entro tre ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2.7.D.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Tali previsioni, con i limiti fissati al presente alinea, si applicano anche al PPT. 2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.7 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto C.1. A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore. 2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci) Moduli di equipaggio Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 2° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne; - non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne; - non oltre la 10a ora in caso di prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando il limite previsto al precedente alinea in caso di prestazioni lavorative notturne. Per i servizi A/R di cui ai precedenti 1° e 2° alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore. 2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)
Termine del servizio. 2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7. 2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando. In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’Infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni. 2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.7 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 10a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4; - non oltre la 8a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4. Per i servizi A/R di cui ai precedenti alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore. 2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte) E.1 L’orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli di lavoro” che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l’orario di lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore, che dovrà essere comunque garantito su base mensile. E.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da: - scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo xxxxxx; - accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea, considerando pari a 75 minuti per ogni tratta il tempo delle operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo del treno, e con diversa quantificazione che potrà essere concordata a livello aziendale in fase di definizione dei turni di cui al successivo punto 2.9; - spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea; - riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra; - pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea. Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto. E.3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina particolare si svolgono normalmente a cavallo di due giorn...
Termine del servizio. Al termine di ogni servizio espletato, il Fornitore deve rilasciare un documento di lavoro numerato e datato dal quale risultino, di norma: riferimento all’Ordine di Intervento; luogo (presidio, distretto, dipartimento, servizio, sede o altra struttura) dell'Amministrazione Contraente dove è stato eseguito il servizio (luoghi di movimentazione interna, di prelievo e di destinazione); data e durata dell'intervento; ora di inizio e ora di fine intervento, tenendo conto che in tale computo non sono compresi i tempi dalla sede del Fornitore a quella di prelievo dei beni e dalla sede ultima di destinazione dei beni alla sede del Fornitore; numero di operatori impiegati e le ore di attività per il servizio di facchinaggio e trasloco; tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegate; attestazione di corretto montaggio; importo del servizio espletato; eventuali problematiche e criticità riscontrate. Per i servizi prestati in via continuativa, quali il presidio fisso, il documento di lavoro viene presentato con cadenza trimestrale e deve riportare: il n. di operatori impiegati, il n. giorni e/o di n. ore di servizio, il tempo di impiego di eventuali attrezzature nonché il corrispettivo complessivo. Il documento di lavoro deve essere firmato per attestazione dal Supervisore dell'Amministrazione Contraente o suo delegato, al fine di procedere al pagamento. L’importo relativo ad ogni servizio eseguito dal Fornitore viene di volta in volta imputato all’importo dell’ Ordinativo di Fornitura.
Termine del servizioIl Cliente è tenuto a comunicare per iscritto a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES a mezzo PEC l’intenzione di rinnovare oppure di cessare di fruire del servizio SaaS per l’annualità successiva entro il 30 settembre dell’anno in corso. In caso di: (a) richiesta di rinnovo del servizio SaaS: entro la scadenza del periodo contrattuale, nelle modalità previste nelle Condizioni Generali, il Cliente deve sottoscrivere unicamente gli allegati contenenti le condizioni specifiche della fornitura. È garantita la continuità operativa; (b) richiesta di recesso dal servizio SaaS: sino al giorno della scadenza del Contratto, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES continua ad erogare il servizio SaaS senza soluzione di continuità, garantendo gli SLA e mantenendo ferme le condizioni economiche vigenti. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES consegna al Cliente il documento che descrive il processo di disattivazione del servizio SaaS che esplicita il piano temporale, il formato con cui vengono consegnati i dati. Il recesso del servizio SaaS prevede due scarichi di dati completi (uno di prova ed uno finale). Qualora il Cliente richieda assistenza da parte di specialisti DEDAGROUP PUBLIC SERVICES finalizzata alla dismissione del servizio SaaS per il passaggio ad altra soluzione, viene predisposto uno specifico ordine per le attività di supporto. In ogni caso, fino alla scadenza del contratto, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES presta l’assistenza necessaria secondo correttezza e buona fede, allo scopo di consentire al Cliente l’ordinato trasferimento dei dati di cui è titolare. I dati correlati e conseguenti all’erogazione del servizio SaaS vengono conservati nei sistemi DEDAGROUP PUBLIC SERVICES per un periodo di 90 giorni successivi al termine del contratto, salvo differenti accordi o norme inderogabili di legge che dispongono diversamente. Decorso tale periodo vengono distrutti. La suddetta modalità ha lo scopo di tutelare i segreti industriali ed organizzativi di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES nonché il diritto del Cliente di avere, in via permanente e continua, il pieno possesso dei propri dati nonché la certezza della cancellazione dai sistemi DEDAGROUP PUBLIC SERVICES al termine del periodo di salvaguardia.
Termine del servizio. Il periodo di validità della presente Descrizione del servizio ha inizio alla data indicata sul Modulo d'ordine e prosegue per tutta la durata ("Termine") indicata su tale modulo. A seconda dei casi, il numero di sistemi, licenze, installazioni, deployment, endpoint gestiti o utenti finali per cui il Cliente ha acquistato uno o più Servizi, la tariffa o il prezzo e il Termine applicabili per ciascun Servizio sono indicati sul Modulo d'ordine del Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra Dell e il Cliente, l'acquisto dei Servizi coperti dalla presente Descrizione del servizio deve avvenire esclusivamente per uso interno da parte del Cliente e non a scopo di rivendita o ai fini di un centro servizi.
Termine del servizio. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso: - non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - non oltre la 10a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4; - non oltre la 8a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4. Per i servizi A/R di cui ai precedenti alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore. 2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)