Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti per il pagamento dell'imposta anno per anno, l'imposta e' di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non e' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193). Si fa presente, inoltre, che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000).
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Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti Tale condizione va verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle societa'. A tal fine, si ritiene che i piani in corso, gia' deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per il pagamento dell'imposta anno l'esercizio dell'opzione oppure ove prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per annopoter usufruire dell'agevolazione, l'imposta senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative. La seconda condizione posta dalla norma e' di natura complementare e che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile sulla base del relativo piano, nel rispetto del requisito temporale del triennio, le azioni della societa' emittente siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per quanto concerne la sussistenza della condizione in commento, si osserva come non sia sufficiente il fatto che la quotazione delle azioni sia stata semplicemente disposta, essendo necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati regolamentati al momento in cui l'opzione e' esercitabile (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996). Come si evince dalla Relazione governativa al decreto, quindi, la condizione della quotazione deve essere versata verificata in capo alla societa' emittente le azioni assegnate e, quindi, rientrano nella disciplina di favore - sempreche' siano rispettate le altre condizioni - anche se i piani di importo inferiore a 67 euro; ciostock option deliberati da societa' in quanto non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una societa' del gruppo quotata. A differenza della norma previgente che imponeva un vincolo di indisponibilita' delle azioni assegnate per un periodo quinquennale, la nuova norma prevede che il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta beneficiario debba mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione non tutte le azioni ricevute, bensi' un "investimento nei titoli oggetto di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale opzione non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffadifferenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente". In sostanza, parte prima..."l'oggetto del vincolo e' costituito dalla differenza tra il valore normale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario in modo tale da consentire lo smobilizzo o la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente. Ad esempio: . numero di azioni offerte = 120 . valore unitario delle azioni offerte = euro 8,3 . valore complessivo delle azioni al momento dell'offerta = euro 1.000 . valore normale unitario delle azioni al momento dell'assegnazione = euro 13,3 . valore normale complessivo delle azioni al momento dell'assegnazione = euro 1.600 . prezzo pagato dal beneficiario = euro 1.000 La differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal beneficiario del piano, pari a euro 600, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, a condizione che vengano mantenute nei cinque anni successivi all'assegnazione un numero di azioni corrispondente a euro 600, ossia 45 azioni. Pertanto, 75 azioni possono essere vendute o date in garanzia anche prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione. In sostanza, una volta effettuato il calcolo del numero delle azioni Circolare del 19/01/2007 n. 1 che non possono essere cedute o date in garanzia nel quinquennio, stabilito alla data dell'assegnazione delle azioni, tale numero di azioni deve essere mantenuto indipendentemente dalla circostanza che il valore delle azioni subisca modificazioni nel corso del predetto periodo. In tal modo, il dipendente non e' estensibile all'imposta complementare costretto ad acquistare un numero maggiore di azioni per tenere fede al valore dell'investimento da mantenere, nell'ipotesi in cui il valore delle azioni diminuisca. Qualora le azioni che dovevano essere mantenute (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990nell'esempio le 45 azioni) siano anche parzialmente cedute o date in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, n. 260193). Si fa presentel'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione (nell'esempio, inoltre, che la nota Ieuro 600) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti assoggettato a tassazione nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari periodo d'imposta in cui avviene la cessione o superiore a due anni e, la costituzione in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000)garanzia.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. Nella particolare ipotesi, frequente nei contratti di leasing immobiliare, nella quale il corrispettivo e' costituito da un canone periodico composto da una quota certa, e da un'altra variabile, quest'ultima remunerativa della componente finanziaria e quantificata periodicamente in base all'andamento di particolari indici di riferimento, l'imposta dovuta al momento della registrazione e' commisurata, in applicazione del comma 1 dell'articolo 35, del TUR, alla sola parte di corrispettivo gia' determinata. Per quanto concerne l'imposta applicabile alla parte indeterminata del corrispettivo, questa sara' liquidata e versata entro 20 giorni dalla scadenza annuale del contratto, momento in cui avverra' la definitiva determinazione della stessa. Di regola, infatti, per i contratti di locazione aventi durata pluriennale la determinazione dell'imposta di registro e' cadenzata dai segmenti temporali in cui e' suddiviso il periodo di durata del contratto. Anche in relazione alle ipotesi in esame, pertanto, si deve ritenere che la definitiva determinazione della parte indeterminata di corrispettivo deve avvenire con la cadenza annuale tipica dei contratti di locazione, nonostante le indicizzazioni stabilite contrattualmente debbano essere calcolate con periodicita' diversa da quella annuale. Tale principio opera anche nel caso in cui le parti si siano avvalse della facolta' - prevista dall'articolo 2.1 del provvedimento - di versare in unica soluzione l'imposta di registro dovuta sulla parte determinata di corrispettivo. Come precisato nel provvedimento, il pagamento della maggiore imposta derivante dalla parte indeterminata di corrispettivo, effettuato telematicamente nei termini sopra indicati, tiene luogo della denuncia del verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta di cui all'articolo 19 del TUR Per il versamento di tale ulteriore imposta dovra' essere utilizzato lo specifico codice tributo n. 116T concernente "imposta di registro per contratti di locazione finanziaria - parte variabile del canone". Qualora il contribuente opti canone, per il pagamento dell'imposta anno per annoperiodo di tempo considerato ai fini degli adempimenti in esame, l'imposta erisulti ancora del tutto indeterminato (vedasi contratto di leasing a stato avanzamento lavori) andra' indicato comunque un imponibile, sia pur minimo, con assolvimento della corrispondente imposta di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale registro che non puo' essere comunque inferiore a euro 67,00. Successivamente, quando l'importo del canone sara' determinato l'imposta si rendera' applicabile in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non eproporzionale con le modalita' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193)sopra indicate. Si fa presente, inoltre, presente che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, anche per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto i contratti di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua corso alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche opera la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo regola enunciata dall'articolo 35, comma 10-quinquies2, che siano stati registrati prima del 4 TUR secondo cui "Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati1978, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimenton. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del pagamento corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della relativa imposta proporzionalequale si verificano. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, Qualora l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella sia stata corrisposta per l'intera durata del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), proroga del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000).".
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Servizio di documentazione tributaria. Qualora Esulano, pertanto, dalla disposizione agevolativa tutte le operazioni per le quali il contribuente opti pagamento del corrispettivo - anche se parziale, ma in tal caso limitatamente all'importo fatturato - avviene anteriormente o contestualmente alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Con riferimento alle concrete modalita' di applicazione della disposizione agevolativa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali ci si puo' avvalere della facolta' di trimestralizzazione dalla stessa accordata si osserva quanto segue. Per le cessioni di beni, come ricordato, della facolta' in parola ci si puo' avvalere ove per il pagamento dell'imposta anno del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla data della consegna. Ne consegue che per annole consegne con fatturazione immediata, l'imposta epuo' farsi riferimento alla data della fattura, che coincide con quella della consegna, competendo quindi la facolta' di natura complementare e deve trimestralizzazione nei casi in cui sia pattuito che il pagamento del corrispettivo debba essere versata anche se eseguito entro una data successiva a quella di importo inferiore a 67 euroemissione della fattura; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non per le operazioni per le quali ci si avvalga della fatturazione differita puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non e' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193). Si fa presente, inoltre, che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua farsi riferimento alla data del 4 luglio 2006 documento di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, competendo quindi per tali operazioni il beneficio accordato dalla norma anche nei casi in cui sia complessivamente superiore pattuito che il pagamento del corrispettivo debba essere eseguito alla data di emissione della fattura, che in tale ipotesi e' ovviamente successiva alla data della consegna. Si precisa che per le cessioni periodiche o continuative di beni (che a dodici mesinorma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data della loro fatturazione), con esecuzione reiterata di pluralita' di consegne in un determinato periodo di tempo stabilito contrattualmente (periodo settimanale, decadale, quindicinale, ecc.), per valutare l'operativita' della norma agevolativa si deve far riferimento non alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalita' delle consegne eseguite in tale periodo, e quindi la facolta' di cui trattasi compete se contrattualmente e' pattuito che il pagamento debba essere eseguito in data successiva alla scadenza di tale periodo. In Per le prestazioni di servizi, ove l'avvenuta esecuzione della prestazione non formi oggetto di specifica comunicazione, agli effetti della disposizione agevolativa puo' assumersi a riferimento la data della fattura, dovendosi ritenere che assolva anche a tale funzione di comunicazione dell'avvenuta esecuzione la richiesta del pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite e nella fattura indicate; la facolta' di trimestralizzazione dei versamenti e' quindi da ritenersi accordata a condizione che per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla data della fattura. Si precisa che i subfornitori che intendono avvalersi della predetta facolta' non hanno alcun obbligo di comunicazione agli Uffici competenti della scelta effettuata in tal casosenso. Per quanto concerne il contenuto dell'agevolazione si rileva che l'articolo 8 non intacca per le operazioni in esame il principio della unitarieta', ai fini del calcolo della sia con riferimento all'I.V.A. a debito che con riferimento dell'I.V.A. ammessa in detrazione, rileva anche la frazione della liquidazione mensile o trimestrale, consentendo soltanto al contribuente che intende avvalersene di periodo compresa tra versare trimestralmente, senza interessi, l'ammontare dell'I.V.A. imputabile alle operazioni di subfornitura in esame ogni qual volta per il 4 luglio 2006 loro pagamento sia stato pattuito un termine successivo alla consegna o alla ultimazione della prestazione. Ne consegue che rimangono fermi i termini e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenzadi Circolare del 18/02/1999 n. 45 fatturazione, registrazione e di liquidazione del tributo anche relativamente alla subforniture. I contratti rientranti nell'ambito subfornitori che intendono avvalersi della agevolazione, se effettuano solo operazioni di applicazione dell'articolo 35subfornitura richiamate nell'articolo 8, comma 10-quinquiesuna volta eseguite le liquidazioni mensili, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 provvedono a versare l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di subfornitura con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registraticadenza trimestrale, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionalesenza interessi. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i I contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, trimestrali di cui all'articolo 1033 del D.P.R. n. 633 del 1972 eseguono i versamenti conseguenti alle liquidazioni dei primi tre trimestri solari senza applicazione di interessi; per il quarto trimestre, primo commaal versamento dell'imposta si procede entro il 16 febbraio senza applicazione di interessi, numero 8)ovvero di tale imposta puo' tenersi conto in sede di liquidazione del quarto trimestre operata con la dichiarazione annuale, del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - ma in ogni altro tal caso (e quindi, in particolare per le locazione con applicazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000)interessi sull'ammontare complessivo dell'imposta da versare.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti Tali strumenti si differenziano dalle forme collettive di previdenza per il pagamento dell'imposta anno fatto che l'adesione avviene su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive, e, pertanto, nel presupposto di una scelta del tutto incondizionata. Il carattere pienamente volontario dell'adesione alle forme pensionistiche individuali e', inoltre, confermato dalla facolta', per annol'aderente, l'imposta edi variare nel tempo l'entita' del livello di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; ciocontribuzione ovvero del premio assicurativo, ancorche' in quanto il disposto dell'articolo 41 al momento dell'adesione o della conclusione del testo unico dell'imposta di registrocontratto assicurativo l'ammontare sia stato definito, ai sensi degli articoli 9-bis, comma 3, e 9-ter, comma 2, in misura fissa, nonche' dalla possibilita' di proseguire la partecipazione per un periodo massimo di 5 anni dal raggiungimento del quale "L'ammontare dell'imposta principale non puolimite dell'eta' essere pensionabile, in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffabase agli articoli 9-bis, parte prima..."comma 5, non e 9-ter, comma 1. La disciplina generale delle forme pensionistiche individuali e' estensibile all'imposta complementare (cfrpressoche' integralmente mutuata da quella relativa alle forme collettive di previdenza attuate mediante l'adesione a forme pensionistiche complementari. risoluzione ministeriale Infatti, da un lato, i regolamenti di entrambe le forme pensionistiche individuali devono definire i requisiti di accesso degli aderenti alle prestazioni di vecchiaia e di anzianita' e, dall'altro, possono prevedere la facolta' del 18 giugno 1990titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo non superiore al 50 per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione in forma periodica risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 260193335. In particolare, il comma 4 del citato articolo 9-bis dispone che per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa il regolamento deve prevedere che le prestazioni di vecchiaia siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso dei requisiti di partecipazione di almeno 15 anni e di un'eta' di non piu' di 10 anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ai fini del pensionamento di vecchiaia. Per i soggetti per i quali non opera alcun regime pensionistico obbligatorio occorre invece, determinare l'eta' pensionabile secondo l'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 (attualmente, cinquantasette anni). Si fa presenteAnaloghe previsioni reca l'articolo 9-ter in relazione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per effetto del richiamo contenuto nel comma 1 del medesimo articolo. Per quanto riguarda le forme individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, l'articolo 9-ter stabilisce, inoltre, talune condizioni soggettive ed oggettive in coerenza con la legislazione che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per disciplina il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto leggesettore assicurativo. In questa ipotesiprimo luogo, per fruire i contratti della detrazionespecie possono essere stipulati esclusivamente con imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attivita' assicurativa ovvero con imprese assicurative aventi sede legale all'estero ed operanti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e' necessarioregime, secondo quanto previsto dall'articolo 2quest'ultimo, riservato alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'U.E. ed alle sedi secondarie, situate in uno di tali Stati di imprese aventi sede legale in Italia. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che le imprese di assicurazione debbano comunicare le condizioni di polizza alla COVIP prima Circolare del 20/03/2001 n. 29 della relativa applicazione. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimentoD.Lgs. n. 47, le imprese stabilite in altro paese dell'U.E. operanti in Italia in libera prestazione di servizi sono tenute a nominare un rappresentante fiscale che il contratto risponde in solido con l'impresa per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di locazione abbia durata pari o superiore cui trattasi, stipulati a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesidecorrere dal 1 gennaio 2001. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate Le medesime funzioni attribuite al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti rappresentante fiscale possono comunque essere svolte da uno stabilimento delle predette imprese eventualmente gia' presente in corso di esecuzioneItalia. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registratiSi ritiene opportuno ricordare che, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento Ministro delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo finanze 13 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sulla G.U. n. 78 301 del 3 aprile 28 dicembre 2000), e' stato previsto che il rappresentante, ovvero lo stabilimento, deve tenere evidenza in apposito registro dei dati identificativi del contratto, dell'importo dei premi incassati e di quelli eventualmente non dedotti, comunicatogli dal contraente, nonche' dell'ammontare delle prestazioni erogate.
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Servizio di documentazione tributaria. Qualora La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il contribuente opti per calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il pagamento dell'imposta anno per annofondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di natura complementare e un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffatutto o in parte, parte prima..."dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, non a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' estensibile all'imposta maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare (cfr. risoluzione ministeriale o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del 18 giugno 1990, n. 260193). Si fa presente, inoltre, fondo che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio si e' applicabile anche alle locazionisciolto, comprese quelle finanziariee di quelli precedenti non ancora compensati, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35a riduzione, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3rispettivamente, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari risultato netto della propria gestione o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesirisultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. In tal casoLa forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del calcolo credito di imposta conseguente all'utilizzo della detrazione, rileva anche la frazione quota di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde risultati negativi ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzioneessa pervenuti. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinatoeffetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, ipotesi frequente nelle locazioni finanziariesono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinatoqualifica di soggetto cosiddetto "lordista", relativo a tutte le annualita' del contrattoespressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo1 aprile 1996, n. 239, che andra' versata con per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le modalita' precisate in precedenzaritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . I contratti rientranti nell'ambito la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di applicazione dell'articolo 35prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41, comma 101, lettere g-quinquiesbis) e g-ter), che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiuntodiritto estero, di cui all'articolo 10-ter, primo commacomma 1, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972legge 23 marzo 1983, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bolloItalia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, nota 2- bisdel D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972legge n. 77 del 1983, n. 642percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, l'imposta secondo cui le ritenute operate sui redditi di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000)capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.
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Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti per il pagamento dell'imposta anno per annoInfatti, l'imposta egia' dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto di natura complementare credito vero e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cioproprio - e non, come avveniva prima della modifica legislativa, una mera aspettativa - che pur non essendo ancora esigibile (acquisira' tale qualificazione solo nel momento in quanto il disposto dell'articolo 41 cui xxxx' eseguita la prestazione da parte del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non preponente/cliente) puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non e' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193). Si fa presente, inoltre, che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni eessere, in ogni caso, oggetto di cessione. Xxx' premesso, si ritiene che il periodo la esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che residua - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di cui ha gia' (civilisticamente) maturato il diritto. Il dato testuale del quarto comma dell'articolo 1748 cod. civ. ("salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione...") lascia altresi' intendere che la spettanza della provvigione in capo all'agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con cio' confermando la tesi che la costituzione del diritto puo' anche coincidere con quello della esigibilita'. Tale eventualita' e' possibile, in quanto, come affermato nella menzionata sentenza, "le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla data provvigione da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda l'onere probatorio". Con tale specificazione, in definitiva, il legislatore civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell'agente per l'opera resa, anche nel caso in cui a seguito di un accordo sopravvenuto tra preponente e terzo l'esecuzione del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesicontratto risulti, in tutto o in parte, impedita (cfr. In tal casoarticolo 1748, comma 5, cod. civ.). Cio' posto, si ritiene che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi) puo' dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del calcolo della detrazionediritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, rileva anche la frazione di promosso dall'agente stesso). Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo compresa tra d'imposta in cui il 4 luglio 2006 preponente e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando terzo concludono il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie. Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000)"procurato" dall'agente stesso.
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