Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata e' effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell'articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: . al numeratore, l'ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; . al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui e' sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l'aliquota media, che si ottiene moltiplicando l'imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta puo' essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L'esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:

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Servizio di documentazione tributaria. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata e' effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell'articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: . al numeratore, l'ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale Le disposizioni di cui all'articolo 10188-bis si applicheranno pertanto non solo agli iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, ma anche alle persone aventi domicilio fiscale nel medesimo Comune, le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. riforma del REGIME fiscale DELLE C.D. STOCK OPTION (Art. 2, commA 29) L'articolo 2, comma 129 del decreto ha sostituito i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i cui contenuti sono stati illustrati nel paragrafo 36 della circolare n. 28/E del 2006. Come si ricorda, all'assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato si rende applicabile la disciplina delle stock option contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del D.LgsTUIR. n. 124; . al denominatore, il numero degli anni e frazione Tale disposizione agevolativa prevede una forma di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni esenzione di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "una quota parte del reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametrolavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui e' sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l'aliquota media, che si ottiene moltiplicando l'imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta puo' essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Inoltre, sempre ai sensi della medesima disposizione, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto di voto esercitabile in forma assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo al 10 per cento. Non verificandosi entrambe le condizioni, la differenza concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Prima delle modifiche apportate dal decreto, l'applicazione delle disposizioni agevolative era subordinata, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, al verificarsi di ulteriori determinate condizioni e in presenza di taluni limiti. In particolare, le azioni offerte non dovevano essere cedute ne' costituite in garanzia prima che fossero trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e il valore delle azioni assegnate non doveva essere complessivamente maturato superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente (cosiddetto "parametro retributivo"). Tali nuove disposizioni si sono rese applicabili alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente alla data di accesso alla prestazione stessaentrata in vigore del medesimo d.l. Al riguardon. 223 del 2006 (quindi a decorrere dal 5 luglio 2006), occorre rilevare anche se i relativi piani erano stati deliberati anteriormente a tale data. Xxx' premesso, l'articolo 2, comma 29 del decreto, nel sostituire i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, ha eliminato dalle condizioni per fruire del regime in esame il predetto parametro retributivo ed ha modificato gli ulteriori requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. In particolare, la norma prevede che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non la disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis) sia rispettata tale condizione. L'esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:applicabile esclusivamente a condizione che: Circolare del 19/01/2007 n. 1

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Servizio di documentazione tributaria. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma Per quanto attiene la corretta individuazione delle operazioni passive correlate all'attivita' di capitalericerca disciplinata dal contratto stipulato con l'U.E., si osserva che il contratto tipo relativo al rimborso dei costi per i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (Quinto Programma Quadro) prevede, all'art. 25, che al fine di giustificare i costi ammissibili, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata e' effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell'articolo 17 contraente deve tenere in modo regolare, e secondo le normali convenzioni contabili dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: . al numeratore, l'ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; . al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno Stato in cui e' sorto stabilito, la contabilita' del progetto e la documentazione idonea a comprovare ed attestare in particolare i costi e le ore dichiarate nelle note spese. La documentazione deve essere precisa, completa e comprovante ed e' sottoposta a controlli da parte degli organi comunitari. Ai fini del beneficio della non imponibilita', in particolare, i costi sostenuti dovranno essere comprovati da idonei documenti giustificativi, dai quali risulti espressamente che gli acquisti di beni e di servizi non imponibili sono stati effettuati specificatamente ai fini del progetto di ricerca. La scrivente ritiene altresi' che non osti all'applicazione del predetto art. 72 la circostanza che l'ente, nei rapporti con l'Unione Europea, non operi nell'ambito dell'attivita' commerciale, bensi' agisca in via istituzionale. Se si ritenesse il diritto contrario, risulterebbe fortemente vanificata l'efficacia della norma in discorso rispetto alla prestazione pensionisticaratio perseguita, da rinvenire nell'esigenza che i fondi investiti dall'Unione Europea arrivino ai settori beneficiari senza essere decurtati del prelievo IVA. Si determinaIn merito al secondo quesito, inoltreconcernente la possibilita' di escludere dal reddito complessivo del CNR, l'aliquota mediasoggetto ad imposizione diretta, le somme percepite nel quadro dei contratti di promozione della ricerca intercorsi con la UE, si fa presente, in premessa, che si ottiene moltiplicando l'imposta relativa il CNR riveste la natura di ente pubblico strumentale attributario di funzioni statali. Da cio' discende che al reddito di riferimento per 100 e dividendo predetto ente torna applicabile l'art. 74, comma 2, del TUIR, il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta puo' essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi quale prevede che non costituisce esercizio di attivita' commerciale l'espletamento di funzioni statali da parte di enti pubblici. Naturalmente, come chiarito dalla circolare n. 37/E del 2 maggio 1994, mentre le attivita' svolte dall'ente nell'esercizio di funzioni statali non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione assoggettate ad imposizione, concorrono invece a formare il reddito complessivo dell'ente in argomento "i redditi derivanti dalle attivita' svolte in regime di diritto privato, anche qualora non sia rispettata tale condizionese connessi all'esercizio di funzioni statali (... es. L'esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:le attivita' svolte sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali) ".

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Servizio di documentazione tributaria. Relativamente La modifica si e' resa necessaria per adeguare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 461 del 1997 alla disciplina degli utili societari introdotta con la riforma fiscale di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. E' noto come nel sistema precedente alla riforma che ha introdotto l'IRES gli utili scontavano una prima tassazione, che aveva carattere provvisorio, in capo alla societa' che li produceva. La tassazione definitiva avveniva nel momento di percezione del dividendo in capo al socio sulla base del principio di imputazione del dividendo (cosiddetto "imputation system"). Il dividendo percepito e il relativo credito d'imposta (spettante in relazione alle prestazioni pensionistiche erogate imposte gia' pagate dalla societa') concorreva al reddito complessivo del socio ed il credito di imposta era detratto dall'imposta da questi dovuta. Gli utili, pertanto, dopo l'annullamento degli effetti della tassazione subita dalla societa', erano sottoposti ad imposizione definitiva con l'aliquota personale di ciascun socio. La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 344 del 2003 ha previsto l'abolizione del sistema di imputazione appena descritto, e l'eliminazione dell'istituto del credito d'imposta, aderendo al principio secondo cui la tassazione dell'utile deve avvenire esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (societa' partecipata), essendo irrilevante, in forma linea di capitaleprincipio, il nuovo articolo 17-bis successivo trasferimento dell'utile stesso ai soci. Per la tassazione degli utili percepiti da soggetti IRES, l'articolo 89, comma 2, del TUIR stabilisce che la tassazione separata prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente percipiente degli utili distribuiti da societa' ed enti commerciali residenti nel limite del 95 per cento del loro ammontare. L'applicazione dell'esclusione non e' effettuata mediante l'applicazione subordinata ad alcuna condizione. Sulla base del successivo comma 3, la medesima esclusione e' prevista per gli utili relativi ai titoli esteri e strumenti finanziari assimilati che rispettino i requisiti di un'aliquota determinata cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR. In deroga a tale regime, concorrono integralmente alla formazione del reddito del percettore gli utili e gli altri proventi distribuiti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR. Anche in tali casi usufruiscono, comunque, del regime di esclusione dalla formazione del reddito gli utili relativamente ai quali e' stato esperito con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto esito positivo l'esercizio dell'interpello secondo le modalita' indicate dal comma 1 dell'articolo 17 5, lettera b), dello stesso testo unicoarticolo 167. Xxx' premesso, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturatala disposizione antielusiva contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997 non risultava piu' adeguata al netto dei redditi gia' assoggettati ad impostaquadro normativo risultante dalla riforma. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto tale previsione interessava quelle operazioni di pronti contro termine o di riporto in cui si verificava l'acquisto a pronti di partecipazioni cum cedola al fine di incassare nel periodo di durata del contratto il relativo dividendo usufruendo del credito d'imposta. Pertanto, la norma - disponendo che "il mutuatario ed il cessionario a pronti hanno diritto al credito di imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato ... al mutuante ovvero al cedente a pronti" - mirava a evitare che i dividendi incassati dal cessionario a pronti o dal mutuatario ricevessero un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che sarebbe stato applicabile al cedente a pronti o al mutuante. Circolare del 19/01/2007 n. 1 Ed infatti, a differenza delle operazioni di pronti contro termine su obbligazioni - laddove il provento dell'obbligazione va indicato: . al numeratore, l'ammontare della prestazione calcolato e imputato per maturazione fra le parti dell'operazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a ragione del possesso del titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all'articolo 10ai sensi dell'articolo 89, comma 1-bis6, del D.Lgs. n. 124; . al denominatore, TUIR - nelle operazioni di pronti contro termine su partecipazioni il numero degli anni dividendo va imputato per intero all'acquirente a pronti che provvede allo stacco della cedola e frazione che in quel momento incorpora la qualifica di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui e' sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l'aliquota media, che si ottiene moltiplicando l'imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta puo' essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L'esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:socio.

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Servizio di documentazione tributaria. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma Sulla base di capitaletali criteri, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata e' effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell'articolo 17 dello stesso testo unico14 del D.Lgs. n. 124 ha stabilito che i fondi in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Ai fini del calcolo della base imponibile, assumendo la predetta disposizione ha previsto che il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile risultato della prestazione maturatagestione e' pari alla differenza tra: . il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d'imposta, al netto lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei redditi gia' assoggettati soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta; . e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al rapporto termine di ciascun anno (intendendo per tale l'ultimo giorno dell'anno di mercato aperto) e' aumentato e diminuito delle somme che nel corso dell'anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in cui va indicato: dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso. al numeratoreVengono, l'ammontare quindi, ad essere sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. Inoltre, e' previsto che i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della prestazione in forma gestione e su di capitaleessi compete un credito d'imposta del 15 per cento; tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, al netto dei contributi non dedotti delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi chiusi italiani). Tale disposizione evita la penalizzazione che i fondi pensione avrebbero subito qualora, avendo investito in OICVM italiani o cosiddetti lussemburghesi storici, fossero rimasti soggetti dell'imposta del 12,50 per cento. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. A tal fine, e' utilizzabile quello approvato dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) con deliberazione del 17 giugno 1998. A norma dell'ultimo periodo del comma 1, per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Inoltre, va precisato che l'esclusione dalla formazione del risultato di gestione di ciascun periodo d'imposta prevista per i proventi soggetti a ritenuta, per quelli esenti o non soggetti ad imposta deve essere limitata ai soli redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in di capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all'articolo 1041 del TUIR e non si estende alle eventuali plusvalenze derivanti da negoziazioni o da rimborso, comma 1che, pertanto, dovranno concorrere a formare il risultato netto, cosi' come le Circolare del 20/03/2001 n. 29 relative minusvalenze. Come gia' detto, il valore del patrimonio netto del fondo e' diminuito dei contributi versati e delle somme ricevute da altre forme pensionistiche. A tal fine, i contributi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese che, in quanto tale, non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonche' di quelle destinati ad alimentare le prestazioni per invalidita' e premorienza. Cio' in quanto, ai sensi della nuova lettera e-bis) dell'articolo 10 del TUIR, la deducibilita' compete per l'intero importo versato alla forma pensionistica. Con riguardo al calcolo dell'imposta sostitutiva, si osserva che nell'ambito della fase di accumulo il valore del D.Lgs. n. 124; . al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui patrimonio netto destinato alle prestazioni e' sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l'aliquota mediasuddiviso in quote assegnate al singolo iscritto, che si ottiene moltiplicando l'imposta confluiscono nella relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta puo' essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa. Al riguardo, occorre rilevare che i contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione. L'esclusione dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:posizione individuale.

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Servizio di documentazione tributaria. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate In particolare, l'obbligo di eseguire la registrazione in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata via telematica e' previsto per i soli soggetti in possesso di almeno cento unita' immobiliari (articolo 5 del d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404), mentre per quelli che possiedono un minor numero di unita' immobiliari il ricorso alla procedura telematica resta una facolta', potendo l'adempimento essere eseguito anche mediante presentazione del contratto su supporto cartaceo. Per la registrazione telematica effettuata mediante l'applicazione obbligatoriamente o per opzione, dovranno osservarsi le modalita' previste dal decreto direttoriale 31 luglio 1998 che, in particolare, prevede l'obbligo di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per trasmettere il trattamento testo del contratto. A beneficio di fine rapporto dal comma 1 dell'articolo 17 dello stesso testo unicoquanti utilizzano il prodotto software "Contratti di locazione", assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturatafornito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, e' opportuno precisare, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: . al numeratore, l'ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell'importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme gia' erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; . al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto "reddito di riferimento". Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui e' sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l'aliquota mediariguardo, che gli schemi contrattuali ivi proposti si ottiene moltiplicando l'imposta relativa al reddito riferiscono a fattispecie non imponibili ad IVA ed in particolare non contemplano i contratti di locazione finanziaria, spesso caratterizzati da clausole peculiari rispetto a quelle degli ordinari contratti di locazione. Pertanto, con particolare riferimento per 100 e dividendo a detti contratti di locazione finanziaria, si precisa che il suo importo per tale reddito. L'aliquota media deve essere applicata all'ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del TUIR precisa, tuttavia, che lo scomputo dei redditi gia' assoggettati ad imposta testo degli stessi puo' essere effettuato soltanto direttamente scritto nei campi modificabili appositamente predisposti dalla procedura nel pannello "Testo del contratto", ovvero riportato mediante operazioni di copia/incolla da documenti predisposti con i piu' comuni elaboratori di testo. Ai fini della registrazione telematica per la individuazione dell'oggetto del contratto devono essere presi in considerazione anche i nuovi codici da "04" a condizione che la prestazione "10", introdotti dal provvedimento del 14 settembre. In particolare, dovranno essere utilizzati i codici da "04" a "07" per i contratti di locazione finanziaria e i codici "09" e "10", per le locazioni di immobili strumentali, indicando i codici specifici ove sia stata esercitata in forma atto l'opzione per l'assoggettamento ad IVA. Per i contratti di capitale non sia superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data locazione di accesso alla prestazione stessa. Al riguardoimmobili abitativi, occorre rilevare che i contributi anche se effettuati dalle imprese costruttrici, e per quelli di locazione di immobili strumentali che non sono stati dedotti sono esclusi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 8, del d.P.R. n. 633 (ad esempio locazioni esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999), continuera' ad essere utilizzato il codice "02". In presenza di difficolta' operative riscontrate nella registrazione dei contratti in esame che, prima dell'emanazione della presente circolare, possono aver indotto i contribuenti ad effettuare la registrazione in ritardo o secondo modalita' diverse da tassazione anche qualora quelle precisate, gli uffici non sia rispettata tale condizioneapplicheranno sanzioni e interessi in conformita' al disposto dell'articolo articolo 6, comma 2, del D.lgs. L'esclusione n. 472/1997 secondo il quale " Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei redditi assoggettati ad imposta spetta, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:modelli per la dichiarazione e per il pagamento.".

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