Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerne, inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
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Samples: Risoluzione Del 16/05/2005 N. 62
Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerne, inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti fondi di associazione previdenza "interni" del personale dipendente, l'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 47 ha sostituito il testo dell'articolo 70, comma 1, del TUIR. Tale disposizione prevede la deducibilita' degli accantonamenti ai predetti fondi, nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, a condizione che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, essi siano istituiti ai sensi dell'articolo 2 2117 del DPR n. 633 del 1972cod. civ. e siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. A tal fine, oltre ad indicare nel bilancio il saldo e la quota accantonata e le eventuali utilizzazioni nell'esercizio, e', altresi', necessario che nei registri obbligatori per i lavoratori dipendenti (es.: libro paga o libro matricola) o, eventualmente, in analoghi documenti contabili sostitutivi, siano iscritti gli accantonamenti imputabili a ciascun lavoratore dipendente. La base imponibile nuova norma, quindi, prevede la deducibilita' - al verificarsi delle prescritte condizioni - delle sole quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di tale apportolavoro. Qualora i fondi di previdenza interni non siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, deve essere individuata analogamente gli accantonamenti non sono deducibili, ma resta ferma la deducibilita' delle somme erogate a quanto disposto per le imposte direttetitolo di prestazione. Allo stesso modo, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, se i fondi interni non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono configurati ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, ancorche' costituiti in conti individuali, gli accantonamenti sono indeducibili, restando ferma la loro deducibilita' quando verra' erogata la prestazione. La linearita' del meccanismo delineato attraverso il nuovo regime di deducibilita' degli accantonamenti ai fondi di previdenza non ammette alcun tipo di deroga. Pertanto, anche con riferimento al personale in quiescenza e' ammessa la deducibilita' delle somme soltanto al momento dell'erogazione delle prestazioni. Nel comma 2-bis dello stesso articolo 70 e' stata trasferita la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 36, letteradel D.Lgs. n. 124, che prevede la deducibilita' dal reddito d'impresa di un importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche collettive.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerneTale tipo di contratti sono espressamente definiti nell'articolo 1 della legge in esame come quei contratti nei quali un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Gia' da tale definizione si evincono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, essenziali del nuovo contratto tipico: - le parti contraenti (subfornitore e committente) devono rivestire la qualita' di imprenditore; - la prestazione deve essere effettuata in conformita' alle prescrizioni fornite dal committente e puo' specificatamente consistere in lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dall'impresa committente ovvero nel fornire all'impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso. E', inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Ivaopportuno precisare che, a norma dell'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, il contratto deve essere necessariamente stipulato in forma scritta a pena di nullita' secondo le modalita' indicate dal medesimo articolo 2. Va, altresi', evidenziato che nel contratto in esame devono essere specificati, ai contratti di associazione sensi degli articoli 2 e 3 della legge appena menzionata: - i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente; - il prezzo pattuito per i beni o servizi che deve essere determinato o determinabile in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni modo chiaro e preciso; - i termini e le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivitamodalita' di lavoro autonomoconsegna e di collaudo; - i termini di pagamento della subfornitura e gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna. Con riferimento Pertanto, l'agevolazione recata dalla norma in esame e' applicabile al contratto di subfornitura, come sopra individuato, con esclusione di tutti i contratti: - non rientranti nella definizione di cui all'articolo 1 della legge in rassegna; - non aventi la forma ed il contenuto di cui agli articoli 1, 2 e 3; - aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature (articolo 1, comma 2, legge n. 192 del 1998). Si ritiene opportuno, infine, evidenziare che il subfornitore non puo' assumere la veste di mero intermediario fra il committente e coloro che provvedono alla fornitura dei beni rispondenti ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta requisiti richiesti. A tal riguardo l'articolo 4 della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione legge n. 192 del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 1998 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...la fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non puo', a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura, senza l'autorizzazione del committente, per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le cessioni parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore. Rientrano, pertanto, nella disposizione agevolativa anche le ipotesi di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza oggetto del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevolesubfornitura a condizione che presentino tutti i requisiti previsti dalla legge n. 192 del 1998. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore Circolare del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 18/02/1999 n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera45
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerneAl fine di stabilire la corretta disciplina fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale descritta nella presente istanza di interpello occorre, pertanto stabilire, in via preliminare la natura dell'apporto reso dall'associato. Dall'esame del contratto allegato all'istanza di interpello, appare evidente che l'obbligo assunto dall'associato consiste nel fornire all'associante beni ad un prezzo particolarmente favorevole. Si tratta, pertanto di una fattispecie contrattuale complessa, nella quale a fronte dell'apporto di beni effettuato dall'associato, l'associante provvede al pagamento di un prezzo generalmente stabilito in misura pari al prezzo di costo degli stessi beni o al 30 per cento del normale prezzo di cessione ed inoltre attribuisce all'associato un diritto di partecipazione agli utili ed alle perdite prodotti nell'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio degli stessi beni. Le clausole contenute nel contratto di associazione in partecipazione allegato all'istanza, sulla base delle quali l'associato si impegna a cedere i propri beni all'associante, senza obbligo di restituzione possono, quindi, fondatamente far ritenere che il tipo di apporto dovuto dall'associato (fornitura di determinati quantitativi di merce a prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto al prezzo di listino) non si possa configurare ne' come apporto di solo lavoro ne' come apporto di opere e servizi. La cessione dei beni all'associante concretizza, invece, un apporto di capitale in natura la cui remunerazione, al pari di quelle dovute in relazione alle partecipazioni societarie, non potra' essere dedotta ai fini della determinazione del reddito imponibile della societa' istante, in applicazione della disposizione recata dall'articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che l'apporto di beni che comporta il trasferimento della proprieta' degli stessi beni e' un'operazione fiscalmente rilevante, al pari di una cessione a titolo oneroso ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del Tuir. Per la valutazione del valore dell'apporto reso dall'associato, trova, quindi, applicazione il criterio sopra ricordato dettato dall'articolo 9 del testo unico, come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 secondo cui "in caso si conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti". Per espressa previsione normativa, pertanto, il corrispettivo conseguito dall'associato deve essere individuato nel valore normale dei beni apportati. Tenuto conto che l'apporto riguarda beni-merce, oggetto dell'attivita' esercitata dall'impresa associata, il valore normale degli stessi beni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 e comprensivo della quota di prezzo corrisposta dalla societa' associante, costituisce quindi ricavo rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile della societa' associata. Tale valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir potra' inoltre essere portato in deduzione nella determinazione del reddito della societa' associante. Ad analoghe conclusioni deve giungersi, a parere della scrivente, anche ai fini del trattamento fiscale applicabile agli utili corrisposti per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap. Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai dei contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione partecipazione, gli utili corrisposti in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai relazione a contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione da quello di lavoroRisoluzione del 16/05/2005 n. 62 sole opere e servizi non possono, occorreinfatti configurarsi quali costi di esercizio rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali compensi corrisposti all'associato non possono, invecequindi, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta essere dedotti nella determinazione della relativa operazionebase imponibile secondo le disposizioni dettate dall'articolo 5 del D. Lgs. N. 446 del 1997. Diversamente assume rilevanza anche ai fini della determinazione del valore della produzione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' valore normale dei beni acquistati dalla societa' associante; tale valore, determinato secondo i criteri dianzi esposti, concorrera' alla formazione del valore della produzione netta della societa' associata mentre potra' essere portato in esame deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, tassazione ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, letteradell'Irap in capo all'associante.
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Samples: Risoluzione Del 16/05/2005 N. 62