Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. Si precisa che le aliquote per scaglioni di reddito dell'articolo 11 del TUIR che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si rendera' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Si precisa, inoltre, che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate dal 1 gennaio 2001 fino alla data di emanazione della presente circolare che sono stati assoggettati a tassazione secondo modalita' differenti rispetto a quelle in essa contenute, rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di sanzioni. Pertanto, nessun adempimento deve essere effettuato dal sostituto d'imposta.

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Servizio di documentazione tributaria. Si precisa La scelta di operare l'imposizione del reddito conseguito dalla gestione del fondo con un'imposta sostitutiva, assolta dal fondo stesso, rappresenta una scelta di opportunita' politica e amministrativa che rientra nella potesta' impositiva dello Stato italiano e tale circostanza non puo' porre i fondi fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni convenzionali. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 prevedono apposite disposizioni transitorie (gia' illustrate con circolare 24 novembre 2000, n. 213/E) in base alle quali le aliquote per scaglioni imposte previste, rispettivamente, dall'articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 si applicano agli interessi e altri proventi delle operazioni di reddito dell'articolo 11 prestito titoli e di pronti contro termine e ai proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto estero, maturati fino al 31 dicembre 2000. I relativi importi devono essere liquidati entro il 31 gennaio 2001 e versati entro il 16 febbraio 2001. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del TUIR che il sostituto d'imposta applica D.Lgs. n. 239 del 1996, detenuti al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico devono essere eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2000. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si rendera' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato La relativa imposta sostitutiva deve essere liquidata entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001 e versata entro il 16 febbraio 2001. Si precisaL'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta deve essere versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, inoltre, che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate dal 1 gennaio 2001 fino alla data di emanazione della presente circolare che sono stati assoggettati a tassazione secondo modalita' differenti rispetto a quelle in essa contenute, rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di sanzionin. 241. Pertanto, nessun adempimento il fondo pensione puo' utilizzare, fino a compensazione dell'imposta dovuta, i versamenti a titolo di IRPEG e di ILOR per gli anni 1993 e 1994 e di imposta sostitutiva del 15 per cento, non ancora del tutto utilizzati e che risultano dalla dichiarazione del fondo pensione relativa all'imposta sostitutiva per l'anno 2000. Al riguardo, si ricorda che per l'imposta sostitutiva dovuta nella misura di 10 milioni (o 5 milioni) ai sensi del previgente articolo 14 del D.Lgs. n. 124 il termine di versamento e' rimasto al 16 gennaio 2001 e va effettuato con il codice tributo 1679. Con riferimento alla dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, il comma 6 dell'articolo 5 in commento stabilisce che essa va presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Tuttavia, qualora il bilancio o il rendiconto non sia approvato nei termini, la dichiarazione deve essere effettuato dal sostituto presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto, la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Per i fondi interni, costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti, la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. Infine, il comma 7 stabilisce che ogni operazione di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione e' soggetta ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa.

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Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti per il pagamento dell'imposta anno per anno, l'imposta e' di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non e' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193). Si precisa che le aliquote per scaglioni di reddito dell'articolo 11 del TUIR che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto contofa presente, inoltre, che la tassazione nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del sostituto d'imposta ha carattere provvisoriotasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, atteso checomprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto stabilito dal secondo previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1 dell'articolo 1710-bis quinquies, che siano stati registrati prima del TUIR4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, invece, l'imposta relativa saradi bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali". Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo. Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, vale a dire: - quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorche' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di tassazione dei cinque anni precedenti a quello cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Circolare del 16/11/2006 n. 33 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento; - quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento; - in cui ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento. Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, nota 2- bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte dovuta nella misura di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal 1 gennaio 2001numero di esemplari o copie. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si rendera' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Si precisa, inoltre, che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate dal 1 gennaio 2001 fino alla data di emanazione della presente circolare che sono stati assoggettati a tassazione secondo modalita' differenti rispetto a quelle in essa contenute, rimborsando le maggiori Il versamento delle imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di sanzioni. Pertanto, nessun adempimento deve essere effettuato dal sostituto d'impostasecondo le modalita' telematiche stabilite dall'articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000).

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Servizio di documentazione tributaria. Si precisa Per effetto di tale sostituzione, le disposizioni in commento non entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2007, come originariamente previsto dall'articolo 37, comma 37 del d.l. n. 223 del 2006 e, quindi, i soggetti che le aliquote per scaglioni svolgono attivita' di reddito commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il comma 328 dell'articolo 11 1 della legge finanziaria 2007 ha inoltre inserito i commi 37-bis e 37-ter nell'articolo 37 del TUIR che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezionecitato d.l. Conseguentementen. 223 del 2006. Il comma 37-bis, gli uffici finanziaristabilisce, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltretra l'altro, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio"gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, atteso chen. 18, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 20012008, devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi". Per tale motivoI predetti misuratori fiscali, sia nelle certificazioni che le cui spese di acquisizione saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziariintegralmente deducibili nell'esercizio in cui saranno sostenute, si renderanon dovranno essere sottoposti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003. L'utilizzo di tali apparecchi misuratori fiscali "di nuova generazione" e' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato finalizzato a decorrere semplificare ulteriormente gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal 1 gennaio 2001regolamento di cui al d.P.R. n. 696 del 1996. Si precisaIl citato comma 37-bis stabilisce, inoltreinfatti, che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate dal 1 gennaio 2001 fino alla "I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale". Al riguardo, il successivo comma 37-ter prevede che "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di emanazione entrata in vigore della presente circolare che disposizione sono stati assoggettati emanate disposizioni atte a tassazione secondo disciplinare le modalita' differenti rispetto di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi". Va rilevato, infine, che i soggetti della grande distribuzione, che avevano gia' la facolta' di optare per la comunicazione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 1, commi da 429 a quelle in essa contenute432, rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) possono continuare ad avvalersi delle richiamate disposizioni, usufruendo del beneficio dell'esonero dall'obbligo di sanzioni. Pertanto, nessun adempimento deve essere effettuato dal sostituto d'impostaemissione dello scontrino fiscale.

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Servizio di documentazione tributaria. Si fa, altresi', presente, che in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 1997. Inoltre, per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, puo' essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Al riguardo, si precisa che le aliquote tale credito, derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sui TFR, puo' essere utilizzato (in aggiunta alle modalita' proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per scaglioni il suddetto credito d'imposta. Detto credito, tuttavia, non e' utilizzabile ai fini della compensazione di reddito dell'articolo 11 del TUIR che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezionealtre imposte o contributi. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto L'acconto e' dovuto anche per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si rendera' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Si precisaricorda che a norma dell'articolo 4 del D.L. 11 marzo 1997, inoltren. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, in caso di operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate dal 1 gennaio 2001 si estinguono per effetto delle operazioni medesime, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti: . dagli stessi soggetti fino alla data di emanazione efficacia della presente circolare fusione o della scissione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; . dalla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione. Il comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 47 prevede, infine, che sono stati assoggettati a tassazione secondo modalitase il TFR e' differenti rispetto a quelle in essa contenutecorrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di sanzioni. Pertanto, nessun adempimento l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere effettuato liquidata dal sostituto d'impostapercettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso e' percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di percezione di un'anticipazione di TFR.

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Servizio di documentazione tributaria. Si precisa che le aliquote Esemplificando i criteri sopra indicati, per scaglioni un "nuovo iscritto", si avra': RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito di reddito dell'articolo 11 del TUIR che il sostituto d'imposta applica riferimento K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato fino al fine 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentementecapitale, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' riferita all'importo maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per tale motivo2001 E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si renderariferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' necessario evidenziare le assoggettati ad imposta e delle somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Si precisa, inoltre, che gli Uffici finanziari provvederanno a riliquidare le non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle prestazioni in forma di capitale erogate dal a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il comma 1-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Naturalmente, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimo, si terra' conto soltanto degli anni anteriori al 1 gennaio 2001. E' stato, infine, previsto che la predetta ritenuta debba essere applicata ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipo. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verra' applicata quando l'impresa di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento del tipo di contratto prescelto per la gestione stessa, non configurano il presupposto per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 che eroghera' la prestazione ai singoli iscritti potra' provvedere ad applicare la predetta ritenuta sui rendimenti maturati fino alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento ai riscatti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo di essi riferibile all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della previgente disciplina. La differenza tra l'ammontare complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000 e K1 costituisce l'importo maturato riferibile alle prestazioni in forma periodica, da assoggettare a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura dell'87,50 per cento. Le prestazioni in forma periodica gia' in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2001 fino alla data di emanazione della presente circolare che continuano ad essere assoggettate al previgente regime fiscale, quindi, sono stati assoggettati a tassazione secondo modalita' differenti rispetto a quelle in essa contenute, rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di sanzioni. Pertanto, nessun adempimento deve essere effettuato dal sostituto d'impostatassate nella misura dell'87,5 per cento.

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