Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerne, inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera

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Servizio di documentazione tributaria. Nella particolare ipotesi, frequente nei contratti di leasing immobiliare, nella quale il corrispettivo e' costituito da un canone periodico composto da una quota certa, e da un'altra variabile, quest'ultima remunerativa della componente finanziaria e quantificata periodicamente in base all'andamento di particolari indici di riferimento, l'imposta dovuta al momento della registrazione e' commisurata, in applicazione del comma 1 dell'articolo 35, del TUR, alla sola parte di corrispettivo gia' determinata. Per quanto concerneconcerne l'imposta applicabile alla parte indeterminata del corrispettivo, inoltrequesta sara' liquidata e versata entro 20 giorni dalla scadenza annuale del contratto, momento in cui avverra' la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavorodefinitiva determinazione della stessa. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisceDi regola, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni per i contratti di beni e le prestazioni locazione aventi durata pluriennale la determinazione dell'imposta di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio registro e' cadenzata dai segmenti temporali in cui e' suddiviso il periodo di imprese o nell'esercizio di arti e professioni..."durata del contratto. Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie Anche in relazione alle ipotesi in esame, appare utile fornire alcune precisazioni pertanto, si deve ritenere che la definitiva determinazione della parte indeterminata di corrispettivo deve avvenire con la cadenza annuale tipica dei contratti di locazione, nonostante le indicizzazioni stabilite contrattualmente debbano essere calcolate con periodicita' diversa da quella annuale. Tale principio opera anche nel caso in merito alla sussistenza cui le parti si siano avvalse della facolta' - prevista dall'articolo 2.1 del presupposto oggettivo provvedimento - di applicazione versare in unica soluzione l'imposta di registro dovuta sulla parte determinata di corrispettivo. Come precisato nel provvedimento, il pagamento della maggiore imposta derivante dalla parte indeterminata di corrispettivo, effettuato telematicamente nei termini sopra indicati, tiene luogo della denuncia del tributoverificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta di cui all'articolo 19 del TUR Per il versamento di tale ulteriore imposta dovra' essere utilizzato lo specifico codice tributo n. 116T concernente "imposta di registro per contratti di locazione finanziaria - parte variabile del canone". Occorre considerareQualora il canone, infatti, che con per il contratto periodo di associazione in partecipazione tempo considerato ai fini degli adempimenti in esame, l'associato risulti ancora del tutto indeterminato (vedasi contratto di leasing a stato avanzamento lavori) andra' indicato comunque un imponibile, sia pur minimo, con assolvimento della corrispondente imposta di registro che non puo' essere comunque inferiore a euro 67,00. Successivamente, quando l'importo del canone sara' determinato l'imposta si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti rendera' applicabile in misura proporzionale con le modalita' sopra indicate. Si fa presente che anche per i contratti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanzalocazione in corso alla data del 4 luglio opera la regola enunciata dall'articolo 35, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associatocomma 2, vengono posti in essere una serie di atti del TUR secondo cui "Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a titolo oneroso che comportano il trasferimento norma della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo'legge 27 luglio 1978, quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazionen. 392, non hanno effetto ai fini dell'Iva, della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La soli fini della determinazione della base imponibile in caso di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, letteraproroga del contratto.".

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Servizio di documentazione tributaria. Tale condizione va verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle societa'. A tal fine, si ritiene che i piani in corso, gia' deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l'esercizio dell'opzione oppure ove prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per poter usufruire dell'agevolazione, senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative. La seconda condizione posta dalla norma e' che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile sulla base del relativo piano, nel rispetto del requisito temporale del triennio, le azioni della societa' emittente siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per quanto concerneconcerne la sussistenza della condizione in commento, inoltresi osserva come non sia sufficiente il fatto che la quotazione delle azioni sia stata semplicemente disposta, essendo necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati regolamentati al momento in cui l'opzione e' esercitabile (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996). Come si evince dalla Relazione governativa al decreto, quindi, la condizione della quotazione deve essere verificata in capo alla societa' emittente le azioni assegnate e, quindi, rientrano nella disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda favore - sempreche' siano rispettate le altre condizioni - anche i piani di stock option deliberati da societa' non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una societa' del gruppo quotata. A differenza della norma previgente che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti imponeva un vincolo di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivitaindisponibilita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territorialidelle azioni assegnate per un periodo quinquennale, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento nuova norma prevede che il beneficiario debba mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione non tutte le azioni ricevute, bensi' un "investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con differenza tra il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevolevalore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente". In sostanza, l'oggetto del vincolo e' costituito dalla differenza tra il valore normale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario in virtu' dell'obbligo assunto dall'associatomodo tale da consentire lo smobilizzo o la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente. Ad esempio: . numero di azioni offerte = 120 . valore unitario delle azioni offerte = euro 8,3 . valore complessivo delle azioni al momento dell'offerta = euro 1.000 . valore normale unitario delle azioni al momento dell'assegnazione = euro 13,3 . valore normale complessivo delle azioni al momento dell'assegnazione = euro 1.600 . prezzo pagato dal beneficiario = euro 1.000 La differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal beneficiario del piano, vengono posti pari a euro 600, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, a condizione che vengano mantenute nei cinque anni successivi all'assegnazione un numero di azioni corrispondente a euro 600, ossia 45 azioni. Pertanto, 75 azioni possono essere vendute o date in garanzia anche prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione. In sostanza, una volta effettuato il calcolo del numero delle azioni Circolare del 19/01/2007 n. 1 che non possono essere una serie cedute o date in garanzia nel quinquennio, stabilito alla data dell'assegnazione delle azioni, tale numero di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione azioni deve essere ricondotta mantenuto indipendentemente dalla circostanza che il valore delle azioni subisca modificazioni nel corso del predetto periodo. In tal modo, il dipendente non e' costretto ad acquistare un numero maggiore di azioni per tenere fede al valore dell'investimento da mantenere, nell'ipotesi in cui il valore delle azioni diminuisca. Qualora le azioni che dovevano essere mantenute (nell'esempio le 45 azioni) siano anche parzialmente cedute o date in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a tassazioneformare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione (nell'esempio, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente euro 600) e' assoggettato a quanto disposto per le imposte dirette, tassazione nel valore normale degli stessi beni, mentre periodo d'imposta in cui avviene la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, letterao la costituzione in garanzia.

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Servizio di documentazione tributaria. Con la richiamata risoluzione n. 293/E del 1995, e' stato chiarito che fino al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, l'operazione in argomento non rileva ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dal metallo, che dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze e per il compenso corrisposto per il suo utilizzo, che dovra' essere assoggettato ad imposizione, trattandosi di corrispettivo per la prestazione di un servizio e come tale soggetto ad IVA. - Il trattamento ai fini IVA del contratto di prestito d'uso per beni extra-Ue Cio' posto, occorre coordinare le richiamate precisazioni dei documenti di prassi, che rinviano il momento impositivo IVA all'atto dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto dei beni oggetto del contratto di prestito d'uso, con le disposizioni applicabili ai beni provenienti da paesi extra-Ue ed introdotti nel territorio dello Stato (importazioni). In particolare, ai sensi dell'articolo 67 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono importazioni "le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima", nonche' "le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione...". In altri termini, fatta eccezione per quei beni che possono usufruire dell'ammissione temporanea in esenzione totale o parziale dei dazi doganali, indicati nel Codice Doganale Comunitario, in generale per i beni importati anche se non a titolo definitivo, l'IVA deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale. A tal riguardo si osserva che le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci, di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, posto che le disposizioni medesime considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita del territorio stesso (cfr articolo 56 del TULD e articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992). Con risoluzione n. 431354 del 21 dicembre 1990 e' stato precisato che la fictio iuris operata dall'articolo 56 del TULD di considerare proprietario della merce colui che la presenta in dogana ovvero che la detiene al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio doganale, ha esclusivamente uno scopo cautelativo, a tutela dell'interesse dell'Erario alla riscossione dei diritti doganali. Tanto premesso, con riguardo al diritto alla detrazione d'imposta assolta in dogana, con sentenza n. 7016 del 22 febbraio 2001 (dep. il 23 maggio 2001), la Corte di Cassazione ha chiarito che "...tutti i soggetti cui compete la qualita' di debitori dell'Iva in relazione ad operazioni d'importazione hanno, in astratto, il diritto di detrazione del tributo pagato, purche' ricorrano le ulteriori condizioni per la nascita di tale diritto, e principalmente l'impiego del bene importato per l'esercizio dell'impresa e per il compimento di operazioni soggette ad Iva, ovvero, secondo l'espressione corrente nella prassi italiana, l'inerenza all'esercizio dell'impresa". In definitiva, la proprieta' dei beni importati non e' condizione necessaria per ottenere la detrazione dell'IVA pagata, bensi' occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l'oggetto dell'attivita' d'impresa, ossia siano ad essa inerenti. Per quanto concernesopra, inoltresebbene la merce in argomento sia importata dalla Risoluzione del 11/05/2007 n. 96 societa' istante a titolo di prestito d'uso, con patto di acquisirne la disciplina fiscale applicabile proprieta' anche in un momento successivo, si ritiene che la societa' abbia, da un lato, l'obbligo di assolvere l'IVA in dogana e, dall'altro, il diritto di esercitare la detrazione dell'IVA medesima ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 sensi dell'articolo 19 del decreto dPR n. 633 del 1972 solo 1972, previa annotazione della bolletta doganale nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto. A tal riguardo, si osserva che l'IVA dovuta sull'importazione di platino andra' corrisposta direttamente in dogana, non potendosi applicare le disposizioni contenute nell'articolo 70, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972, secondo cui l'IVA e' assolta con riferimento il meccanismo dell'inversione contabile (cd reverse charge), disposizioni destinate alle sole importazioni di materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325/1000 o di argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900/1000 e dei beni indicati nel settimo ed ottavo comma dell'articolo 74. - Acquisto o restituzione dei beni ricevuti in prestito d'uso Nell'ipotesi di successivo acquisto del platino importato a titolo di prestito d'uso, l'operazione sara' documentata da parte della banca svizzera con il titolo certificativo previsto nel paese del cedente, mentre la societa' istante emettera' autofattura, nella quale indichera' l'ammontare del corrispettivo corrisposto e dell'IVA relativa, nonche' gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati introdotti e quelli di registrazione nel registro degli acquisti. Detta autofattura andra' annotata nel registro delle vendite e degli acquisti in una separata colonna appositamente contrassegnata, assolvendo l'unica funzione di documentazione dell'operazione di acquisto ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavorofini delle imposte dirette, posto che ai fini IVA l'imposta e' gia' stata assolta ed annotata all'atto dell'importazione. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorreSe, invece, il prezzo corrisposto al fine momento dell'acquisto definitivo sara' superiore a quello indicato in dogana al momento dell'introduzione del platino nel territorio dello Stato, l'importo medesimo, da documentare ed annotare integralmente nel registro delle fatture emesse e delle fatture di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazioneacquisto, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti concorrera' alla liquidazione solo per la differenza corrisposta. Diversamente, nell'ipotesi di applicazione restituzione dei beni ricevuti in prestito d'uso alla banca svizzera l'operazione dovra' essere considerata una cessione all'esportazione e, pertanto, deve essere documentata con fattura non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del tributo. L'articolo 1 del Dpr dPR n. 633 del 1972 stabilisce1972. - Compensi corrisposti per il prestito d'uso Una considerazione a parte meritano gli eventuali compensi corrisposti alla banca svizzera a titolo di corrispettivo per il prestito d'uso del platino. Ai sensi dell'articolo 7, infattiquarto comma, che sono assoggettati ad imposta lettera d) del dPR n. 633 del 1972, "...le cessioni di beni e le prestazioni derivanti da contratti di servizi locazione anche finanziaria, noleggio e simili...si considerano effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioniquando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso...". Tralasciando l'esame Inoltre, secondo l'articolo 17, terzo comma, ultimo periodo, "gli obblighi relativi...alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato,..., sono adempiuti...dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni". Pertanto, al momento del pagamento dei presupposti soggettivi e territorialidetti corrispettivi, la societa' istante dovra' assolvere agli obblighi del tributo attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (cd reverse charge), cio' anche nell'ipotesi in cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato soggetto non residente si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad fosse identificato direttamente ovvero avesse nominato un prezzo particolarmente favorevolerappresentante fiscale. In sostanzamerito all'aliquota applicabile, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associatoinfine, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso si osserva che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 16, terzo comma, del DPR dPR n. 633 del 1972, "per le prestazioni di servizi dipendenti...dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili". Come gia' chiarito con circolare n. 127/E del 15 maggio 1996, posto che il contratto di prestito d'uso fa conseguire all'operatore la disponibilita' nonche' il diritto di utilizzazione del metallo, si ritiene che esso possa rientrare nella previsione oggettiva della richiamata norma con la conseguenza che i corrispettivi pagati per la citata prestazione di servizio scontano Risoluzione del 11/05/2007 n. 96 l'aliquota del 20 per cento, analogamente alle cessioni di platino. La base imponibile risposta di tale apportocui alla presente nota, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte direttesollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 24, comma 31, letteraultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001,

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Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerneAl fine di stabilire la corretta disciplina fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale descritta nella presente istanza di interpello occorre, pertanto stabilire, in via preliminare la natura dell'apporto reso dall'associato. Dall'esame del contratto allegato all'istanza di interpello, appare evidente che l'obbligo assunto dall'associato consiste nel fornire all'associante beni ad un prezzo particolarmente favorevole. Si tratta, pertanto di una fattispecie contrattuale complessa, nella quale a fronte dell'apporto di beni effettuato dall'associato, l'associante provvede al pagamento di un prezzo generalmente stabilito in misura pari al prezzo di costo degli stessi beni o al 30 per cento del normale prezzo di cessione ed inoltre attribuisce all'associato un diritto di partecipazione agli utili ed alle perdite prodotti nell'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio degli stessi beni. Le clausole contenute nel contratto di associazione in partecipazione allegato all'istanza, sulla base delle quali l'associato si impegna a cedere i propri beni all'associante, senza obbligo di restituzione possono, quindi, fondatamente far ritenere che il tipo di apporto dovuto dall'associato (fornitura di determinati quantitativi di merce a prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto al prezzo di listino) non si possa configurare ne' come apporto di solo lavoro ne' come apporto di opere e servizi. La cessione dei beni all'associante concretizza, invece, un apporto di capitale in natura la cui remunerazione, al pari di quelle dovute in relazione alle partecipazioni societarie, non potra' essere dedotta ai fini della determinazione del reddito imponibile della societa' istante, in applicazione della disposizione recata dall'articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che l'apporto di beni che comporta il trasferimento della proprieta' degli stessi beni e' un'operazione fiscalmente rilevante, al pari di una cessione a titolo oneroso ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del Tuir. Per la valutazione del valore dell'apporto reso dall'associato, trova, quindi, applicazione il criterio sopra ricordato dettato dall'articolo 9 del testo unico, come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 secondo cui "in caso si conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti". Per espressa previsione normativa, pertanto, il corrispettivo conseguito dall'associato deve essere individuato nel valore normale dei beni apportati. Tenuto conto che l'apporto riguarda beni-merce, oggetto dell'attivita' esercitata dall'impresa associata, il valore normale degli stessi beni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 e comprensivo della quota di prezzo corrisposta dalla societa' associante, costituisce quindi ricavo rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile della societa' associata. Tale valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir potra' inoltre essere portato in deduzione nella determinazione del reddito della societa' associante. Ad analoghe conclusioni deve giungersi, a parere della scrivente, anche ai fini del trattamento fiscale applicabile agli utili corrisposti per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap. Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai dei contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione partecipazione, gli utili corrisposti in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai relazione a contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione da quello di lavoroRisoluzione del 16/05/2005 n. 62 sole opere e servizi non possono, occorreinfatti configurarsi quali costi di esercizio rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali compensi corrisposti all'associato non possono, invecequindi, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta essere dedotti nella determinazione della relativa operazionebase imponibile secondo le disposizioni dettate dall'articolo 5 del D. Lgs. N. 446 del 1997. Diversamente assume rilevanza anche ai fini della determinazione del valore della produzione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' valore normale dei beni acquistati dalla societa' associante; tale valore, determinato secondo i criteri dianzi esposti, concorrera' alla formazione del valore della produzione netta della societa' associata mentre potra' essere portato in esame deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, tassazione ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, letteradell'Irap in capo all'associante.

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Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerneTale tipo di contratti sono espressamente definiti nell'articolo 1 della legge in esame come quei contratti nei quali un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Gia' da tale definizione si evincono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, essenziali del nuovo contratto tipico: - le parti contraenti (subfornitore e committente) devono rivestire la qualita' di imprenditore; - la prestazione deve essere effettuata in conformita' alle prescrizioni fornite dal committente e puo' specificatamente consistere in lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dall'impresa committente ovvero nel fornire all'impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso. E', inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Ivaopportuno precisare che, a norma dell'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, il contratto deve essere necessariamente stipulato in forma scritta a pena di nullita' secondo le modalita' indicate dal medesimo articolo 2. Va, altresi', evidenziato che nel contratto in esame devono essere specificati, ai contratti di associazione sensi degli articoli 2 e 3 della legge appena menzionata: - i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente; - il prezzo pattuito per i beni o servizi che deve essere determinato o determinabile in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni modo chiaro e preciso; - i termini e le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivitamodalita' di lavoro autonomoconsegna e di collaudo; - i termini di pagamento della subfornitura e gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna. Con riferimento Pertanto, l'agevolazione recata dalla norma in esame e' applicabile al contratto di subfornitura, come sopra individuato, con esclusione di tutti i contratti: - non rientranti nella definizione di cui all'articolo 1 della legge in rassegna; - non aventi la forma ed il contenuto di cui agli articoli 1, 2 e 3; - aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature (articolo 1, comma 2, legge n. 192 del 1998). Si ritiene opportuno, infine, evidenziare che il subfornitore non puo' assumere la veste di mero intermediario fra il committente e coloro che provvedono alla fornitura dei beni rispondenti ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta requisiti richiesti. A tal riguardo l'articolo 4 della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione legge n. 192 del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 1998 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...la fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non puo', a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura, senza l'autorizzazione del committente, per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le cessioni parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore. Rientrano, pertanto, nella disposizione agevolativa anche le ipotesi di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza oggetto del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevolesubfornitura a condizione che presentino tutti i requisiti previsti dalla legge n. 192 del 1998. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore Circolare del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 18/02/1999 n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera45

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