Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. Esemplificando i criteri sopra indicati, per un "nuovo iscritto", si avra': RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito di riferimento K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato dal 1 gennaio 2001 E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte, riferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il comma 1-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Naturalmente, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimo, si terra' conto soltanto degli anni anteriori al 1 gennaio 2001. E' stato, infine, previsto che la predetta ritenuta debba essere applicata ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipo. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verra' applicata quando l'impresa di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento del tipo di contratto prescelto per la gestione stessa, non configurano il presupposto per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 che eroghera' la prestazione ai singoli iscritti potra' provvedere ad applicare la predetta ritenuta sui rendimenti maturati fino alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento ai riscatti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo di essi riferibile all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della previgente disciplina. La differenza tra l'ammontare complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000 e K1 costituisce l'importo maturato riferibile alle prestazioni in forma periodica, da assoggettare a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura dell'87,50 per cento. Le prestazioni in forma periodica gia' in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2001 continuano ad essere assoggettate al previgente regime fiscale, quindi, sono tassate nella misura dell'87,5 per cento.

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Servizio di documentazione tributaria. Esemplificando La scelta di operare l'imposizione del reddito conseguito dalla gestione del fondo con un'imposta sostitutiva, assolta dal fondo stesso, rappresenta una scelta di opportunita' politica e amministrativa che rientra nella potesta' impositiva dello Stato italiano e tale circostanza non puo' porre i criteri sopra indicatifondi fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni convenzionali. I commi 5, per un "nuovo iscritto", si avra': RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito di riferimento K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato dal 1 gennaio 2001 E = redditi assoggettati ad imposta 6 e somme non dedotte, riferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il comma 1-bis 7 dell'articolo 12 5 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta prevedono apposite disposizioni transitorie (gia' illustrate con circolare 24 novembre 2000, n. 213/E) in base alle quali le imposte previste, rispettivamente, dall'articolo 26, comma 3-bis, del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10-ter della legge n. 482 77 del 1985 continua ad applicarsi 1983 si applicano agli interessi e altri proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine e ai rendimenti proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto estero, maturati fino al 31 dicembre 2000. NaturalmenteI relativi importi devono essere liquidati entro il 31 gennaio 2001 e versati entro il 16 febbraio 2001. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimocommi 1 e 1-bis, si terra' conto soltanto degli anni anteriori del D.Lgs. n. 239 del 1996, detenuti al 1 gennaio 2001. E' stato, infine, previsto che la predetta ritenuta debba le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico devono essere applicata ai rendimenti eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2000 anche 2000. La relativa imposta sostitutiva deve essere liquidata entro il 31 gennaio 2001 e versata entro il 16 febbraio 2001. L'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in caso ciascun periodo d'imposta deve essere versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipociascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verrapensione puo' applicata quando l'impresa utilizzare, fino a compensazione dell'imposta dovuta, i versamenti a titolo di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione IRPEG e di ILOR per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento gli anni 1993 e 1994 e di imposta sostitutiva del tipo di contratto prescelto 15 per la gestione stessacento, non configurano il presupposto ancora del tutto utilizzati e che risultano dalla dichiarazione del fondo pensione relativa all'imposta sostitutiva per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 che eroghera' la prestazione ai singoli iscritti potra' provvedere ad applicare la predetta ritenuta sui rendimenti maturati fino alla data del 31 dicembre l'anno 2000. Con riferimento ai riscatti erogati Al riguardo, si ricorda che per l'imposta sostitutiva dovuta nella misura di 10 milioni (o 5 milioni) ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del previgente articolo 14 del D.Lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo il termine di essi riferibile all'ammontare maturato fino versamento e' rimasto al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della previgente disciplina. La differenza tra l'ammontare complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000 e K1 costituisce l'importo maturato riferibile alle prestazioni in forma periodica, da assoggettare a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura dell'87,50 per cento. Le prestazioni in forma periodica gia' in corso di erogazione alla data del 1 16 gennaio 2001 continuano e va effettuato con il codice tributo 1679. Con riferimento alla dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, il comma 6 dell'articolo 5 in commento stabilisce che essa va presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Tuttavia, qualora il bilancio o il rendiconto non sia approvato nei termini, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto, la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Per i fondi interni, costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti, la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. Infine, il comma 7 stabilisce che ogni operazione di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione e' soggetta ad essere assoggettate al previgente regime fiscale, quindi, sono tassate nella imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura dell'87,5 per centofissa.

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Servizio di documentazione tributaria. Esemplificando Si fa, altresi', presente, che in tutti i criteri sopra indicaticasi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 1997. Inoltre, per un "nuovo iscritto"il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, puo' essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Al riguardo, si avra'precisa che tale credito, derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sui TFR, puo' essere utilizzato (in aggiunta alle modalita' proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d'imposta. Detto credito, tuttavia, non e' utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi. L'acconto e' dovuto anche per l'anno 2001. Si ricorda che a norma dell'articolo 4 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, in caso di operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti: RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito . dagli stessi soggetti fino alla data di riferimento K1 = prestazione in forma efficacia della fusione o della scissione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; . dalla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di capitale, per la parte riferita all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato dal 1 gennaio 2001 E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte, riferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il efficacia dell'operazione. Il comma 1-bis 4 dell'articolo 12 11 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Naturalmente, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimo, si terra' conto soltanto degli anni anteriori al 1 gennaio 2001. E' statoprevede, infine, previsto che se il TFR e' corrisposto da soggetti che non rivestono la predetta ritenuta debba qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere applicata ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 anche liquidata dal percettore del trattamento stesso in caso sede di trasferimento presentazione della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipodichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso e' percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verra' applicata quando l'impresa di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale Tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento del tipo applica anche nell'ipotesi di contratto prescelto per la gestione stessa, non configurano il presupposto per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 che eroghera' la prestazione ai singoli iscritti potra' provvedere ad applicare la predetta ritenuta sui rendimenti maturati fino alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento ai riscatti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo percezione di essi riferibile all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della previgente disciplina. La differenza tra l'ammontare complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000 e K1 costituisce l'importo maturato riferibile alle prestazioni in forma periodica, da assoggettare a tassazione come reddito assimilato a quello un'anticipazione di lavoro dipendente nella misura dell'87,50 per cento. Le prestazioni in forma periodica gia' in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2001 continuano ad essere assoggettate al previgente regime fiscale, quindi, sono tassate nella misura dell'87,5 per centoTFR.

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Servizio di documentazione tributaria. Esemplificando i criteri sopra indicatiSi precisa che le aliquote per scaglioni di reddito dell'articolo 11 del TUIR che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per un "nuovo iscritto"l'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sara' successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si avra': RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito di riferimento K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita rendera' necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato fino al entro il 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001 E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte2001. Si precisa, riferibili proporzionalmente inoltre, che gli Uffici finanziari provvederanno a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle riliquidare le prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il comma 1-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Naturalmente, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimo, si terra' conto soltanto degli anni anteriori al dal 1 gennaio 2001. E2001 fino alla data di emanazione della presente circolare che sono stati assoggettati a tassazione secondo modalita' statodifferenti rispetto a quelle in essa contenute, infine, previsto che la predetta ritenuta debba essere applicata ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 anche in caso rimborsando le maggiori imposte applicate ed eventualmente iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute senza applicazione di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tiposanzioni. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verra' applicata quando l'impresa di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento del tipo di contratto prescelto per la gestione stessa, non configurano il presupposto per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad nessun adempimento deve essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 che eroghera' la prestazione ai singoli iscritti potra' provvedere ad applicare la predetta ritenuta sui rendimenti maturati fino alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento ai riscatti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo di essi riferibile all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della previgente disciplina. La differenza tra l'ammontare complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000 e K1 costituisce l'importo maturato riferibile alle prestazioni in forma periodica, da assoggettare a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura dell'87,50 per cento. Le prestazioni in forma periodica gia' in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2001 continuano ad essere assoggettate al previgente regime fiscale, quindi, sono tassate nella misura dell'87,5 per centoeffettuato dal sostituto d'imposta.

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