Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. Infatti, gia' dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto di credito vero e proprio - e non, come avveniva prima della modifica legislativa, una mera aspettativa - che pur non essendo ancora esigibile (acquisira' tale qualificazione solo nel momento in cui xxxx' eseguita la prestazione da parte del preponente/cliente) puo' essere, in ogni caso, oggetto di cessione. Xxx' premesso, si ritiene che la esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di cui ha gia' (civilisticamente) maturato il diritto. Il dato testuale del quarto comma dell'articolo 1748 cod. civ. ("salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione...") lascia altresi' intendere che la spettanza della provvigione in capo all'agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con cio' confermando la tesi che la costituzione del diritto puo' anche coincidere con quello della esigibilita'. Tale eventualita' e' possibile, in quanto, come affermato nella menzionata sentenza, "le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla provvigione da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda l'onere probatorio". Con tale specificazione, in definitiva, il legislatore civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell'agente per l'opera resa, anche nel caso in cui a seguito di un accordo sopravvenuto tra preponente e terzo l'esecuzione del contratto risulti, in tutto o in parte, impedita (cfr. articolo 1748, comma 5, cod. civ.). Cio' posto, si ritiene che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi) puo' dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso). Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

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Servizio di documentazione tributaria. InfattiCon il contratto di servizio stipulato in data ........, giaavente efficacia dal ........ al ..........., i comuni hanno disciplinato i termini e le condizioni attraverso cui deve avvenire la gestione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica, concernente l'affidamento delle funzioni attinenti alla manutenzione straordinaria, il recupero dell'esistente patrimonio immobiliare destinato all'ERP, nonche' dal momento la realizzazione dell'intero patrimonio immobiliare affidato in gestione ad ALFA, di proprieta' dei comuni, che acquisiscono, a titolo originario, la proprieta' delle opere realizzate. Ai sensi dell'articolo 3 del contratto di servizio, le risorse del soggetto gestore sono costituite da tre tipologie di entrate, tra cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto quelle straordinarie, oggetto dell'istanza di credito vero interpello, che derivano dai proventi stabiliti dall'applicazione delle leggi vigenti e proprio - comunque da ogni altro provento stanziato e nonfinalizzato all'edilizia residenziale pubblica, come avveniva prima della modifica legislativa, una mera aspettativa - che pur non essendo ancora esigibile (acquisiraoltre a quelli a cio' tale qualificazione solo nel momento in cui xxxx' eseguita la prestazione da parte del preponente/cliente) puo' esseredestinati dai comuni proprietari. Dette risorse, in ogni casoparticolare, oggetto sono finalizzate al finanziamento degli interventi di cessionemanutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e nuove realizzazioni secondo i programmi strategici di LODE (cosiddetti "interventi qualificati"). XxxAlla medesima societa' premessoconsortile, si ritiene che la esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di cui ha gia' (civilisticamente) maturato il diritto. Il dato testuale del quarto comma sensi dell'articolo 1748 cod. civ. ("salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione...") lascia altresi' intendere che la spettanza della provvigione in capo all'agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con cio' confermando la tesi che la costituzione del diritto puo' anche coincidere con quello della esigibilita'. Tale eventualita' e' possibile, in quanto, come affermato nella menzionata sentenza, "le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla provvigione da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda l'onere probatorio". Con tale specificazione, in definitiva, il legislatore civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell'agente per l'opera resa, anche nel caso in cui a seguito di un accordo sopravvenuto tra preponente e terzo l'esecuzione del contratto risulti, in tutto o in parte, impedita (cfr. articolo 17489, comma 5, coddel contratto di servizio, viene riconosciuto un compenso per le spese generali e tecniche in misura percentuale a seconda del tipo di intervento, come previsto da una delibera della Regione Toscana. civ.)Lo stesso articolo 9 del medesimo contratto prevede che "costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli definiti come tali dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' quelli effettuati da ALFA in modo programmato utilizzando finanziamenti appositi in base a leggi specifiche di settore o con risorse proprie e/o investimenti dei Comuni appartenenti al LODE". Cio' posto, si ritiene che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generaleIn particolare, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi) puocitato articolo 9 prevede che la societa' dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso). Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.interpellante:

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Servizio di documentazione tributaria. Infatti, gia' dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto di credito vero e proprio - e non, come avveniva prima A seguito della modifica novella legislativa, una mera aspettativa pertanto, anche le spese relative alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi o territori black list non potranno essere dedotte dal contribuente, a meno che questi fornisca all'Agenzia delle entrate la prova di cui al comma 11, anche ricorrendo - che pur in via preventiva - alla procedura di interpello prevista dall'articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nell'originaria formulazione del decreto, la norma non essendo ancora esigibile (acquisirafaceva espresso riferimento al comma 11, ingenerando incertezze sull'applicabilita' tale qualificazione solo nel momento delle esimenti. La modifica apportata in cui xxxx' eseguita la prestazione da parte sede di conversione, con lo spostamento della novella dal comma 10-bis al comma 12-bis dell'articolo 110 del preponente/cliente) puo' essereTUIR, ha eliminato ogni dubbio interpretativo al riguardo. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in ogni caso, oggetto di cessione. Xxx' premessoesame, si ritiene utile fare le seguenti precisazioni. Il riferimento ai "professionisti" va inteso secondo un'accezione ampia, come categoria residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10. In sostanza, si tratta dei soggetti individuati dall'articolo 53, comma 1, del TUIR ossia di coloro che la esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato - esercitano "per professione abituale, ancorche' non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito esclusiva, attivita' di lavoro autonomo diverse da parte dell'agente delle provvigioni quelle considerate nel Capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui ha la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5". Conseguentemente, rientrano nella definizione di professionisti non soltanto i soggetti appartenenti alle professioni cosiddette "regolamentate", ma tutti coloro che agiscono, professionalmente nell'esercizio di arti e professioni. Ai sensi della disposizione in esame, i professionisti devono essere domiciliati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Il termine "domiciliati" deve essere inteso in senso ampio, comprendendo non soltanto i professionisti fiscalmente residenti nei predetti Stati, ma anche coloro che sono comunque ivi localizzati in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza, ad esempio perche' dispongono di una base fissa da cui forniscono i servizi. Quanto all'ambito territoriale di applicazione, gli Stati o territori a fiscalita' privilegiata (black list) sono quelli individuati dal D.M. 23 gennaio 2002. Come e' noto, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale elenca gli Stati o territori che sono considerati - in assoluto - a fiscalita' privilegiata. L'articolo 2 include cinque ulteriori Paesi, con specifica esclusione di determinate tipi di societa'. L'articolo 3 individua, al comma 1, altri Stati o territori ai quali le disposizioni in esame si applicano limitatamente a determinate societa' che svolgono attivita' particolari e che godono di determinati regimi fiscali agevolati. Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 3, facendo riferimento soltanto a particolari categorie societarie, non sembra possa trovare applicazione nei confronti dei professionisti localizzati negli stessi Stati. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, invece, include nella black list i "soggetti" insediati negli stati di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che usufruiscono di regimi fiscali agevolati indicati dalla norma in virtu' di accordi o provvedimenti della relativa Amministrazione finanziaria. Detta disposizione puo' trovare applicazione anche con riferimento ai servizi resi da professionisti insediati nei predetti Stati che ivi godono di regimi fiscali agevolati. Per quanto attiene i soggetti che ricevono le prestazioni professionali, la norma si riferisce alle "imprese residenti". Al riguardo, Circolare del 19/01/2007 n. 1 si fa presente che, secondo quanto gia' (civilisticamente) maturato il diritto. Il dato testuale del quarto comma dell'articolo 1748 cod. civ. ("salvo che sia diversamente pattuitochiarito con le circolari 22 settembre 1980, n. 32 e 19 dicembre 1997, n. 320, la provvigione spetta all'agente dal momento predetta espressione va intesa nel significato piu' generale. Essa comprende chiunque eserciti professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ed include, pertanto, le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti. Infatti, sebbene la stabile organizzazione non sia un soggetto residente, essa determina il proprio reddito secondo le disposizioni applicabili alle imprese residenti e nella misura resta pertanto assoggettata alla disposizione antielusiva in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione...") lascia altresi' intendere che la spettanza della provvigione in capo all'agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con cio' confermando la tesi che la costituzione del diritto puo' anche coincidere con quello della esigibilita'esame. Tale eventualita' e' possibile, in quanto, come affermato nella menzionata sentenza, "le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla provvigione da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda l'onere probatorio". Con tale specificazione, in definitiva, il legislatore civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell'agente per l'opera resa, anche nel caso in cui a seguito di un accordo sopravvenuto tra preponente e terzo l'esecuzione del contratto risulti, in tutto o in parte, impedita (cfr. articolo 1748, comma 5, cod. civ.). Cio' postoDiversamente, si ritiene determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra societa' residenti, soggette all'applicazione della disciplina antielusiva, e stabili organizzazioni di imprese non residenti, che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni potrebbero dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con Paesi black list senza la necessita' di servizi) puo' dirsi verificata in toto nel momento attivare le previste procedure di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso). Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stessointerpello.

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Servizio di documentazione tributaria. InfattiRispetto al passato, gia' dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto di credito vero e proprio - e non, come avveniva prima della modifica legislativa, una mera aspettativa - che pur non essendo ancora esigibile (acquisira' tale qualificazione solo nel momento in cui xxxx' eseguita la prestazione da parte del preponente/cliente) puo' essere, in ogni caso, oggetto di cessione. Xxx' premesso, si ritiene che la esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d'agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente dell'applicazione della sanzione accessoria e', oggi, sufficiente che "siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale", essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle provvigioni stesse. Pertanto, diviene possibile l'applicazione della sanzione accessoria indipendentemente dal decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di cui ha giacontestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione, momenti ai quali si ricollega la definitivita' (civilisticamente) maturato il dirittodell'accertamento. Il dato testuale del quarto comma dell'articolo 1748 cod. civ. ("salvo che sia diversamente pattuitoInoltre, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura nuova disposizione non richiede che le tre distinte violazioni siano "accertate in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione...") lascia altresi' intendere che la spettanza della provvigione in capo all'agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con cio' confermando la tesi che la costituzione del diritto puo' anche coincidere con quello della esigibilita'. Tale eventualita' e' possibile, in quanto, come affermato nella menzionata sentenza, "le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla provvigione da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda l'onere probatoriotempi diversi". Con Dal venir meno di tale specificazioneriferimento discende che l'autorita' competente puo', in definitivaoggi, il legislatore civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell'agente per l'opera resa, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attivita' medesima anche nel caso in cui le tre violazioni - che rimangono giuridicamente distinte tra loro - siano contestate unitariamente, a seguito prescindere dall'applicabilita' dell'istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali. Sotto un diverso profilo, rispetto al passato il trattamento sanzionatorio risulta mitigato. Infatti, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto come convertito, la sanzione accessoria e' disposta per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese, mentre in passato poteva essere disposta per un periodo superiore, compreso tra quindici giorni e due mesi. Anche l'ipotesi "aggravata" della fattispecie in esame, che prevedeva un innalzamento della misura della sospensione per un periodo da due a sei mesi quando i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedessero la somma di 103.291,37 euro, risulta modificata. Da un accordo sopravvenuto lato e' stata ridotta a 50.000 euro la soglia a partire dalla quale la misura "aggravata" trova applicazione, dall'altro la sospensione puo' essere disposta per un periodo inferiore, compreso tra preponente un mese e terzo sei mesi. Con riferimento agli aspetti procedurali, coerentemente con il venire meno del presupposto del definitivo accertamento delle violazioni, e' espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo, in deroga al principio di cui all'articolo 19, comma 7, del citato d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui, invece, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. Ai sensi del nuovo articolo 12, comma 2-bis, competente a disporre il provvedimento di sospensione - da notificare a pena di decadenza entro sei mesi decorrenti dalla contestazione della terza violazione - e' la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il compito di dare esecuzione e verificare l'effettivo adempimento dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 12, comma 2, e' affidato all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza, che cooperera' secondo le disposizioni recate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tale fine, Circolare del 19/01/2007 n. 1 l'esecuzione del contratto risultiprovvedimento di sospensione e' assicurata mediante applicazione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali. Al riguardo, in tutto si osserva che le modalita' di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la riconoscibilita' del provvedimento di sospensione della licenza o in parte, impedita (cfrdell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. articolo 1748Delle operazioni compiute e' redatto verbale. L'articolo 1, comma 58-ter, codprevede, infine, che le disposizioni dell'articolo 12, cosi' come modificate o introdotte dalla legge di conversione, trovano applicazione per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. civ.). CioPer le violazioni gia' posto, constatate alla medesima data si ritiene che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscaliapplicano, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni espressa previsione di servizi) puo' dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contrattolegge, promosso dall'agente stesso). Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stessodisposizioni previgenti.

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