Sindacati di comodo Clausole campione

Sindacati di comodo. 1) È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Sindacati di comodo.  È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. La libertà sindacale come LIBERTÁ DI LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato (TIT III SL)  Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)  Art. 20 (Assemblea)  Art. 21 (Referendum)  Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)  Art. 23 (Permessi retribuiti)  Art. 24 (Xxxxxxxx non retribuiti)  Art. 25 (Diritto di affissione)  Art. 26 (Contributi sindacali)  Art. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Sindacati di comodo. L’art. 17 dello Statuto dei lavoratori vieta ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire o sostenere le organizzazioni sindacali, con l’evidente finalità di evitare che il datore di lavoro possa alterare mediante la concessione di benefici economici l’attività e la effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Si tratta di una fattispecie di difficile individuazione nella dinamica delle relazioni sindacali, in quanto se è vero che la disposizione in esame intende vietare la concessione di benefici alle organizzazioni sindacali, è altresì vero che talvolta possa accadere che all’esito di un confronto sindacale il datore decida di riconoscere a un sindacato una posizione di obbiettivo vantaggio. Pertanto, il confine tra le concessioni lecite e illecite è da ricercarsi nella finalità delle concessioni stesse: in tutti i casi in cui sia ravvisabile una intenzione dell’imprenditore di limitare l’azione del sindacato, l’atto posto in essere è da considerarsi illecito. È ormai pacifico che nell’ordinamento vigente non esiste un principio di parità di trattamento che consenta alle organizzazioni sindacali di esigere di essere poste tra di loro su di un piano paritario, atteso che il datore di lavoro ha la facoltà di attuare un comportamento differenziato tra organizzazioni sindacali purché tale comportamento non determini una lesione effettiva dei diritti sindacali. La conseguenza dell’assenza di un diritto di parità di trattamento tra soggetti sindacali collettivi determina l’assenza anche di un obbligo per il datore di lavoro a trattare con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda. Rimane irrisolta la questione se il datore di lavoro possa individuare un interlocutore sindacale privilegiato o meno. Tale questione pertanto non potrà che essere risolta attraverso una valutazione caso per caso delle condizioni di opportunità di escludere o di ammettere una determinata organizzazione al tavolo delle trattative, e ciò a prescindere evidentemente da obbligazioni contrattuali in tal senso previste dalla contrattazione collettiva. In presenza delle condizioni di esperibilità dell’azione prevista dell’art. 28 dello Statuto è pacifico che le organizzazioni sindacali contrapposte ai sindacati di comodo possano adire il giudice per chiedere che lo stesso inibisca all’imprenditore di proseguire dal sostenere o costituire sindacati di comodo ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere al procedimento ordinario per l’accertamento de...

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