Schede elettorali Clausole campione

Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Schede elettorali. 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. 3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. 4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale. 5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di
Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della votazione dal/la Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Schede elettorali. 1. La votazione ha luogo a mezzo di un'unica scheda elettorale, firmata dal Presidente e dagli scrutatori, che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 2. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l'ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratto a sorte. 3. La preparazione delle schede elettorali avviene in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. 4. Le schede elettorali sono una per la elezione della R.S.U. e una per la elezione dei R.L.S.S.A.
Schede elettorali. La votazione ha luogo a me zzo di scheda unica, comprendente tutte le li ste disposte in ord ine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da a lmeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la v otazione devono av venire in m odo d a ga rantire la segretezza e la regolarità de l v oto. L a scheda de ve esser e conse gnata a ciascun elettor e a ll'atto de lla vot azione dal Pre sidente de l seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la sc heda no n è q uella predisposta o s e presenta tracce di s crittura o analoghi s egni di individuazione.
Schede elettorali. La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la speci- ficazione, in testa a ciascuna lista, della/e organizzazione/i Sindacale/i che le hanno presentate ovvero del gruppo o dei gruppi sottoscrittore/i. Le schede inviate dalla Commissione elettorale devono essere firmate da almeno due com- ponenti del seggio, uno dei quali è il rappresentante designato dall’impresa. Il voto sarà espresso mediante contrassegno idoneo ad individuare la volontà di voto, da ap- porre sull’intestazione di una sola lista. Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa. Il voto è da considerarsi nullo se la scheda:
Schede elettorali. (art.9, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998) La scheda di voto, firmata da almeno tre componenti della sezione, è unica; comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Nel caso di contemporaneità di presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. La scheda è consegnata all’elettore all’atto della votazione dal Presidente o da altro componente della sezione elettorale. Il voto di lista viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa. Cause di nullità del voto sono la presenza di tracce di scrittura o altri analoghi segni che possano consentire l’individuazione dell’elettore. Preferenze (art.10, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998) Xxxxxxx elettore può manifestare la propria preferenza per un solo candidato della lista che ha votato (non è quindi ammesso il voto disgiunto); nel caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, l’elettore può esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista. Il voto di preferenza sarà espresso scrivendo il nome e il cognome del candidato nell’apposito spazio sulla scheda, che, nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; nelle altre Amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. N.B.: l’indicazione, nella stessa lista, di preferenze in numero superiore a quello consentito le rende nulle, mentre è attribuito il voto alla lista, anche se non indicato espressamente. Attenzione: il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di Esempi (istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti) – 4 liste, un solo voto di preferenza esprimibile L’elettore mette un segno accanto al nome Xxxxxxx senza votare alcuna lista Esito votazione:

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  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

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