Sistema BPM Clausole campione

Sistema BPM. Il sistema deve consentire la personalizzazione e gestione dei processi in grado di supportare l’operatività nei processi aziendali. In generale, il sistema deve essere in grado, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: • Permettere la configurazione di nuovi processi mediante la definizione di attività, regole, messaggi e ruoli specifici che scaturiscono dalla gestione operativa dell’azienda; • Consentire la personalizzazione dei form utente per la visualizzazione e l’inserimento di dati e documenti dello specifico processo; • Consentire l’inserimento di task automatici per l’integrazione del processo con sistemi applicativi esterni, incluso gli applicativi previsti all’interno del sistema oggetto del presente capitolato; • Offrire la possibilità di chiamare direttamente funzioni esterne gestendo il passaggio di parametri e gli eventuali time-out; • Permettere l’avvio, l’esecuzione e lo smistamento dei task in accordo al flusso dei processi configurati nel sistema; • Consentire la visualizzazione di una worklist dei task assegnati agli utenti sulla base dei ruoli per essi definiti durante l’esecuzione dei processi; • Fornire notifiche e alert riguardante l’assegnazione dei task almeno mediante il canale e- mail e gli avvisi su piattaforma web; • Consentire un riepilogo dello stato di ogni singolo processo.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”