Definizione di visto

visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;
visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il D.L. 31 maggio 2024 , n. 71 con cui, all’art. 15, rubricato “Disposizioni urgenti per lo svolgimento di attività di Ricerca” il termine di cui sopra è prorogato ulteriormente al 31.12.2024; visto il D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca, n.639/2024 del 2.05.2024, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Stu...
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nello specifico l’art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui il servizio può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico nel caso in cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici; ritenuto al proposito che, per le ragioni dettagliatamente indicate, nel caso non sussistono altri operatori economici che possano prestare il servizio oggetto della presente deliberazione secondo il progetto proposto da SDA Bocconi che si manifesta pertanto – per gli elementi sopra rappresentati – con il carattere dell’infungibilità; visto, altresì, l’art. 125 del già citato D. Lgs. 50/2016, di rubrica “Uso della procedura negoziata senza xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx”, xx. 0, xxxx. x): “Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: […] b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; […]”; ritenuto che tale fornitura del servizio, per le motivazioni ampiamente esplicitate sopra, sia effettivamente: - infungibile: l’esito di un’eventuale competizione risulterebbe scontato, perché è assodato che la SDA Bocconi rappresenta l’unico soggetto in grado di aggiudicarsela, con la conseguenza che l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe soltanto uno spreco di tempo e di risorse; - esclusivo e unico: non esistono Scuole di Management il cui bagaglio di esperienze e confronti anche internazionali, anche in termini di partnership, sia del livello di quello della SDA Bocconi; viste le Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedura negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di fornitura e servizi ritenuti infungibili” e richiamato quanto sopra in ordine all’accertamento della infungibilità del servizio da affidare; ritenuto, per tutto quanto sopra, di affidare, alla SDA Bocconi la realizzazione della ricerca “Posizionamento strategico dei vini del Collio” così come da proposta di preventivo del 5 giugno 2019, al costo di € 60.000,00 (IVA esclusa), tenendo conto che la cifra non comprende...

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visto l’investimento 1.5 della M4C2 “Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S””, che mira al finanziamento della creazione di ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale quali reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti che devono intervenire su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento;
visto che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni; che ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri e i nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo, da parte delle Amministrazioni come di seguito elencati: Arpae Distretto Area Centro di Modena, prot.n.72610/2020, parere favorevole; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia E Ferrara, prot.n. 86437/2020, parere favorevole con prescrizioni; Ausl di Modena, prot.n.77041/2020, parere favorevole; HERA Spa, prot.n.148631/2020, favorevole con prescrizioni; Aeronautica Militare, prot. 26177/2020, nulla osta; Comando Militare Esercito Xxxxxx Xxxxxxx, prot.n 29736/2020, nulla osta; Comando Marittimo Nord, prot. 131140/2020, nulla osta; Comune di Soliera prot. 154203 del 18/06/2020, parere favorevole; che con atto del Presidente n° 61 del 17/06/2020 la Provincia di Modena non ha formulato riserve ed osservazioni al progetto in esame e alla relativa variante urbanistica ed ha approvato l’istruttoria prot. 17157 del 15/06/2020 contenente anche il parere tecnico inerente la Valutazione ambientale; ha espresso parere motivato positivo in riferimento alla Valsat, ritenedo che il progetto e la connessa variante non debbano comportare successivi approfondimenti tecnici ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica; che in data 08/06/2020 con prot. 143994 è stato richiesto il parere al Xxxxxxxxx x. 0 “San Xxxxxxxx, Madonnina, Quattro Ville”, reso favorevole nella seduta del 17/06/2020 ed acquisito al prot. 162367 del 30/06/2020; che i sopracitati pareri si allegano e sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione definitiva degli Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013, n. 98: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (Decreto del fare)”, in particolare l’art. 58, rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca” e l’art. 42, rubricato “Soppressione certificazioni sanitarie”; visto il D.M. 30.10.2015, n. 855: “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il D.P.C.M. 25.07.2022 “Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022”; visto il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma; vista la deliberazione CDA/26-05-2021/250, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.05.2021 con cui detto consesso ha approvato l’attivazione, presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, sociali e delle Imprese Culturali, di una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 40/2010, per il S.C. 11/D2 "Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa", S.S.D. M- PED/03 "Didattica e pedagogia speciale", il cui finanziamento era a carico del bilancio di Ateneo, procedura per la quale il vincitore ha rinunciato alla presa di servizio; considerato che il consiglio del citato Dipartimento di DUSIC con delibera in data 18.07.2022, permanendo le medesime esigenze di ricerca e didattica ha proposto di bandirne nuovamente una procedura pubblica con le medesime caratteristiche di cui sopra; vista la Legge 29.06.2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.04.2022, n. 36, pubblicata sulla GURI n. 150 del 29 giugno 2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ed in particolare il comma 6-quinquisdecies che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato prevedendo, per 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a):
visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”; vista la Legge 15.04.2004, n. 106: “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; visto il Decreto-Legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.03.2005, n. 43: “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, in particolare l’art. 1-ter, rubricato “Programmazione e valutazione delle Università”;
visto autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire: — l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri, — l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;
visto il Decreto Ministeriale MURST 23.12.1999: “Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”; visto il D.M. 04.10.2000 “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49: “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;