Definizione di visto

visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;
visto l’investimento 1.5 della M4C2 “Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S””, che mira al finanziamento della creazione di ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale quali reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti che devono intervenire su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento;
visto il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017,n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; visto l’art. 5 del succitato provvedimento normativo che garantisce la possibilità di individuare, con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco nel rispetto delle linee guida adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, interventi per la sicurezza urbana in relazione alla specificità dei contesti; vista la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23: “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”, tra le cui finalità vi è la realizzazione di attività e politiche locali per la sicurezza integrata in ambito locale; vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” che stabilisce che le regioni provvedono, con propria legge, tra le altre cose, a promuovere le opportune forme associative tra comuni ed a promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale; vista la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58: “Norme in materia di polizia locale” che stabilisce che la Regione promuove forme di collaborazione tra comuni in materia di polizia locale e regolamenta le modalità di erogazione dell’attività di formazione per operatori di polizia locale; ritenuto opportuno, sulla base di tali premesse, adottare lo schema dell’Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della città di Torino, quale espressione di modello operativo basato sulla collaborazione tra diversi soggetti istituzionali, garanti delle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini, ognuno nell’ambito di competenza; ritenuto tale modello sperimentale di collaborazione istituzionale utile a fornire un rafforzamento del rapporto collaborativo tra lo Stato e le istituzioni territoriali, nel quadro del comune obiettivo del perseguimento delle esigenze di sicurezza integrata; verificati i contenuti proposti nello schema allegato, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale; ritenuto condivisibile quanto in essa stabilito, anche in considerazione del fatto che gli impegni della Regione Piemonte sono condizionati al rispetto delle priorità che saranno individuate nel programma triennale di sicurezza integrata di cui alla l.r. 23/2007, la cui approvazione è rimessa alla competenza del Consiglio Regionale; stabilito pert...

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visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021 ai sensi del quale il canale contributivo di cui trattasi è inserito nell’elencazione dei canali contributivi le cui funzioni amministrative sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, come prevista dall’articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C- 439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all’articolo 42 della legge regionale 4/2005); considerato che il procedimento a bando per la concessione dei contributi in oggetto contempla l’applicazione di specifici criteri di valutazione per la predisposizione della graduatoria dei progetti più meritevoli e che è stata ampliata significativamente la platea dei potenziali richiedenti rispetto alla misura di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55, di cui si dispone l’abrogazione con il presente regolamento; visto il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 7/2000, ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell’articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni; ritenuto comunque, al fine di dare efficace risposta alle esigenze della ripresa economica, di ridurre i termini massimi per l’approvazione delle graduatorie e la concessione dei contributi rispetto a quanto previsto con il predetto regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 55/2015, portandoli da centottanta a centotrentacinque giorni complessivi; ritenuto di approvare il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia visto lo Statuto speciale della Regione; vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della ...
visto l’Accordo Attuativo Aziendale Medici di Assistenza Primaria di Medicina Generale. Revisione anno 2019” siglato dalle delegazioni trattanti in data 2/10/2019 in sede di Comitato Aziendale per la medicina generale, allegato alla presente deliberazione, che costituisce attuazione dell’Accordo Triennale 2017-2019; dato atto che la delegazione trattante di parte pubblica ha mantenuto un costante raccordo con la Direzione Generale aziendale durante tutta la fase di negoziazione relazionando sull’andamento del negoziato stesso; verificato che il suddetto Accordo risulta conforme alle linee di indirizzo, agli obiettivi e ai programmi di questa Direzione Generale, ivi compreso l'onere economico previsto dall’Accordo, pari a 2.400.000 euro per il 2019, così come per gli anni 2017 e 2018, che risulta ricompreso nel costo globale per la medicina generale anno 2019 pari a 122.700.000,00 euro sul conto economico 3B020101; dato atto che l’attività della delegazione trattante di parte pubblica si configura quale attività istituzionale senza compensi; preso atto che il Direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore SOC Pediatri di famiglia e Specialisti Ambulatoriali; vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane; su proposta del Direttore f.f. SOC MMG e Continuità Assistenziale; acquisito il parere favorevole Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali; ritenuto opportuno, per motivi di urgenza connessi all'esigenza di dare corso tempestivamente all'attuazione degli istituti di cui al presente atto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i.;
visto autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire: — l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri, — l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;
visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”; vista la Legge 15.04.2004, n. 106: “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; visto il Decreto-Legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.03.2005, n. 43: “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, in particolare l’art. 1-ter, rubricato “Programmazione e valutazione delle Università”;
visto il Decreto Ministeriale MURST 23.12.1999: “Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”; visto il D.M. 04.10.2000 “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49: “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 35-bis, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; visto il sopra citato Decreto Legislativo n. 165/2001, in particolare l’art. 38, rubricato “Accesso dei cittadini degli Stati membri della unione europea (Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)”, così come modificato dall’art. 1 comma 28-quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.2.2022 n. 15;