SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE. In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori. A tal fine, si confermano, fino all’istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS Italiane alla data di stipula del presente contratto. Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti sono impegnate a garantire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai massimi livelli nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Con tali presupposti, le parti istituiscono una specifica Sede di partecipazione e consultazione, composta dal Segretario Nazionale di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, o da un loro delegato espressamente individuato tra i componenti delle rispettive Segreterie Nazionali, e dai vertici delle aziende interessate che, in merito alle linee strategiche deliberate dai Consigli di Amministrazione delle Società interessate, in particolare sia consultata su: - principali progetti di investimento sulle attività core delle società; - ristrutturazioni e/o modifiche rilevanti sull’organizzazione del lavoro e relative ricadute sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione; - innovazioni tecnologiche ed operative di particolare rilievo. Il Gruppo convocherà tempestivamente la Sede di partecipazione e consultazione, di norma entro 10 gg. rispetto alle determinazioni adottate dai CdA e, sulle tematiche oggetto dei lavori, illustrate dalle Società del Gruppo, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare pareri, valutazioni e/o indicazioni non vincolanti, da portare all’attenzione del vertice di Gruppo/aziendale, per gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari e, ove ritenuto necessario, convocando uno specifico incontro con la sede di partecipazione. I componenti della sede di partecipazione si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni privilegiate e sui dati price sensitive di cui dovessero venire a conoscenza durante le fasi di interlocuzione, e si dichiarano consapevoli delle conseguenze, anche penali, derivanti – ai sensi delle vigenti normative in materia di market abuse, di cui in particolare e a titolo non esaustivo al Regolamento (UE) n. 594/2014 ed al Testo Unico della Finanza – dalla violazione di tale normativa. Inoltre, i componenti della sede di partecipazione si impegnano a prendere atto ed accettare senza riserve le procedure del Gruppo FS Italiane relative alle informazioni privilegiate ed acconsentono all’obbligo di iscrizione nel registro insider del Gruppo stesso. Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno le modalità di funzionamento della Sede di partecipazione.
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