Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane
del 16 dicembre 2016
(integrativo del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016)
di rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS
del 20 luglio 2012
PREMESSA
Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A.
La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016.
Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti.
Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale.
In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto.
Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
ART. 1
SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE
In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
A tal fine, si confermano, fino all’istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS Italiane alla data di stipula del presente contratto.
Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti sono impegnate a garantire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai massimi livelli nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Con tali presupposti, le parti istituiscono una specifica Sede di partecipazione e consultazione, composta dal Segretario Nazionale di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, o da un loro delegato espressamente individuato tra i componenti delle rispettive Segreterie Nazionali, e dai vertici delle aziende interessate che, in merito alle linee strategiche deliberate dai Consigli di Amministrazione delle Società interessate, in particolare sia consultata su:
- principali progetti di investimento sulle attività core delle società;
- ristrutturazioni e/o modifiche rilevanti sull’organizzazione del lavoro e relative ricadute sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione;
- innovazioni tecnologiche ed operative di particolare rilievo.
Il Gruppo convocherà tempestivamente la Sede di partecipazione e consultazione, di norma entro 10 gg. rispetto alle determinazioni adottate dai CdA e, sulle tematiche oggetto dei lavori, illustrate dalle Società del Gruppo, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare pareri, valutazioni e/o indicazioni non vincolanti, da portare all’attenzione del vertice di Gruppo/aziendale, per gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari e, ove ritenuto necessario, convocando uno specifico incontro con la sede di partecipazione.
I componenti della sede di partecipazione si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni privilegiate e sui dati price sensitive di cui dovessero venire a conoscenza durante le fasi di interlocuzione, e si dichiarano consapevoli delle conseguenze, anche penali, derivanti – ai sensi delle vigenti normative in materia di market abuse, di cui in particolare e a titolo non esaustivo al Regolamento (UE) n. 594/2014 ed al Testo Unico della Finanza – dalla violazione di tale normativa. Inoltre, i componenti della sede di partecipazione si impegnano a prendere atto ed accettare senza riserve le procedure del Gruppo FS Italiane relative alle informazioni privilegiate ed acconsentono all’obbligo di iscrizione nel registro insider del Gruppo stesso.
Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno le modalità di funzionamento della Sede di partecipazione.
ART. 2
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo FS Italiane si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
- fase della contrattazione.
Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell’informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l’individuazione dei soggetti titolari competenti:
Strutture aziendali Strutture sindacali
] Gruppo FS Italiane (Holding) Segreterie Nazionali
] Società (strutture aziendali Segreterie Nazionali o Segreterie nazionali o territoriali), in relazione Regionali
alle materie individuate, rispettiva- mente, ai successivi punti
3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3
] Unità produttive, Segreterie Regionali/Nazionali come individuate dall’accordo congiuntamente alle RSU nazionale del 31.7.2015 competenti
2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso la Holding del Gruppo FS Italiane con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente contratto si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.
Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.
3. Fase della informazione
3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:
A livello nazionale:
3.1.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto societario;
b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio occupazionale di genere;
g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, livello e figura professionale;
i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF.
3.1.2 per le Società:
a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell’assetto societario e ai conseguenti effetti;
b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività “accessoria” e “complementare” del personale mobile, fermo restando quanto previsto al punto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);
e) modifica della macrostruttura organizzativa;
f) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF.
A livello territoriale:
3.1.3 per le Società:
a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS Italiane in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
b) programmi commerciali;
c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale, età, sesso e figura professionale;
g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-23 del CCNL Mobilità/Area AF;
h) dati sugli orari di fatto.
3.1.4 per le Unità produttive:
a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall’andamento dei volumi di produzione;
d) azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
e) modifica della microstruttura organizzativa.
4. Fase della contrattazione
4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.
Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, nel corso della procedura sopra individuata le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
A livello nazionale:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 dell’art. 37 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
A livello territoriale:
4.2.3 per le Società:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
5. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000.
ART. 3
PARI OPPORTUNITA’
1. Il Gruppo FS Italiane e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e
di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.
Le parti, inoltre, recepiscono il Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro definito dal CPO Nazionale in data 24 maggio 2016, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, e si danno atto dei reciproci impegni, previsti nel Codice stesso, per la sua attuazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS Italiane è confermato l’assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Xxxxxx Xxxxxxx, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria- Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.
3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS Italiane, ognuna con diritto di voto.
Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS Italiane assicurerà un’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.
Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa alle riunioni con diritto di voto esclusivamente in caso di assenza della titolare.
4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS Italiane.
Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.
5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.
6. Il CPO resta in carica per tre anni.
Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà al rinnovo di tutti i CPO aziendali.
In caso di dimissioni di una componente, che dovranno essere comunicate alla Organizzazione sindacale di appartenenza, nel caso di componente sindacale, e alla Società, nel caso di componente aziendale e, per conoscenza, alla Presidente nazionale del CPO, la parte che l’ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l’incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.
In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.
7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.
La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell’incontro, e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.
Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.
Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conservazione e consultazione della documentazione necessaria.
8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l’anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla competente struttura di Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell’anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.
9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF ed il presente contratto sono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.
Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all’art. 7 (Permessi sindacali) del presente contratto.
Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 7.
Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.
Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Relazioni Industriali e Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l’orario di lavoro.
ART. 4 ASSEMBLEA
1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.
Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l’abbiano indetta, ed il locale
individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.
I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiunta ai soggetti che abbiano indetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell’assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell’art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta al responsabile dell’unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSU.
2. Assemblee durante l’orario di lavoro
2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il monte ore di permessi retribuiti, di cui al punto 2 dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto 2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue.
2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.
Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 Nei casi di cui al precedente punto 2.4, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
ART. 5 REFERENDUM
In relazione a quanto previsto all’art. 12 del CCNL Mobilità/Area AF, resta confermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l’attività sindacale congiuntamente da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o delle loro strutture territorialmente competenti e delle RSU.
La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
Lo svolgimento dei referendum inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente contratto.
ART. 6 LOCALI
1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.
ART. 7 PERMESSI SINDACALI
1. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 7 dell’art. 8 (Permessi sindacali) del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
f) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 35 presente contratto;
g) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.
2. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto 3 dell’art. 29 del CCNL Mobilità/Area AF. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. 29 del CCNL Mobilità/Area AF si applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.
ART. 8
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi.
Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane:
a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.
ART. 9
FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO
Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane di cui al Decreto Interministeriale n. 86984 del 9.1.2015, in corso di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015 per effetto dell’accordo sindacale in data 28 luglio 2016, uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, e confermano le modalità procedurali per la sua attivazione definite con gli specifici Accordi di procedura sottoscritti tra le parti.
In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge.
ART. 10 ASSUNZIONI
1. Per procedere alle assunzioni attingendo dal mercato del lavoro, le Società del Gruppo FS Italiane utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento attivando di norma, in via prioritaria, il canale “Lavora con noi” del sito web di Gruppo “xxxxxxxxxx.xx”.
Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:
• Società e figure professionali interessate dalla procedura di assunzione;
• titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste;
• limiti di età;
• tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall’indicazione delle relative quantità.
Della pubblicazione degli avvisi o delle forme di pubblicità di cui sopra sui canali aziendali verrà data contestuale informativa alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi: 1a fase – Preselezione:
Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verranno individuati i candidati da invitare a selezione tenendo conto di:
• punteggio del titolo di studio richiesto;
• precedenti esperienze lavorative maturate all’interno e fuori dal Gruppo.
2a fase – Selezione:
Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione potrà prevedere, a seconda del ruolo da ricoprire:
• prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.);
• colloquio di valutazione motivazionale.
3a fase – Valutazioni finali:
Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle strutture interessate. Al termine della selezione l’azienda renderà noto l’esito ai candidati esaminati.
3. Per la ricerca di personale neolaureato potranno essere attivati scouting mirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di carattere tecnico-specialistico le Società del Gruppo FS Italiane potranno acquisire professionalità esperte direttamente dal mercato esterno.
ART. 11 ASSUNZIONI PARTICOLARI
1. Le Società del Gruppo FS Italiane potranno disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS Italiane esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
Art. 12
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Classificazione professionale
Ad integrazione del sistema classificatorio individuato nell’art. 26 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono di adeguare la declaratoria delle figure professionali di seguito indicate, in base alle specifiche esigenze produttive delle Società del Gruppo FS Italiane:
Livello professionale C: TECNICI
Tecnico della Manutenzione Rotabili
Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo.
Se in possesso delle previste abilitazioni tecniche possono svolgere attività di manovra nell’ambito degli impianti di appartenenza.
Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATI
Specialista Tecnico Commerciale
Lavoratori con qualificata competenza professionale che svolgono attività relative alla promozione, alla vendita nonché alla realizzazione del contratto di trasporto, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali e di assistenza alla clientela, nelle stazioni e a bordo treno ove previsto, anche dialogando in lingua straniera, fornendo informazioni ed assicurando il supporto necessario per ogni iniziativa atta ad assicurare il miglior comfort possibile.
Sviluppo professionale
1. In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale secondo le procedure relazionali previste dal presente contratto, verranno attivate di norma, dandone adeguata pubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell’unità produttiva interessata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.
2. Ai fini della preselezione si terrà conto di uno o più dei seguenti requisiti:
• professionalità, incarichi/posizioni ricoperti;
• possesso di specifiche competenze/attitudini;
• titolo di studio e anzianità aziendale.
I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 3 rispetto alle esigenze.
3. La selezione si realizzerà attraverso l’utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti:
• Test tecnico e/o attitudinale
• Colloquio individuale.
Al termine delle selezioni la Società renderà noto l’esito ai candidati esaminati.
4. Alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, alle RSU ed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data informativa periodica sull’attivazione e sull’esito dei percorsi suddetti.
5. Con specifico riferimento all’acquisizione del livello professionale di Quadro le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basati essenzialmente sulla valutazione delle competenze professionali, delle capacità relazionali, delle attitudini alla leadership.
ART. 13 ORARIO DI LAVORO
Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi del punto 2, 2° capoverso, dell’art. 3 e del punto 1 dell’art. 4 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell’art. 2 del presente contratto.
1. Disciplina generale
1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto
le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare.
Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).
1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.
1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.
Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una
variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto.
1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.
In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto
1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.7 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.
2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT), fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL stesso.
Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché
siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.
2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF:
- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.
Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
a) SP1: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri LH (DPLH);
b) SP2: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
c) SP3: altri servizi effettuati dalla DPLH, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
d) SM : servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).
2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 27, sono confermate tutte le normative tecnico- organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”, di cui alla lettera
c) del punto 2.1 del richiamato art. 27, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una procedura negoziale prima della loro introduzione.
2.4 Riposo settimanale
2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno.
2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell’anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, a condizione che il riposo settimanale:
- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 6.00 della domenica o del lunedì.
2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b), dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.
2.5 Lavoro notturno
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:
- 350 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi “SP1”;
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi “SP2”;
- 360 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi “SP3”.
In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, si conviene che al PDM e al PPT della DC, si applicano le norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
2.6 Pause
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).
2.7 Sezioni Specifiche
2.7.1 Flessibilità normative
Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell’unità produttiva interessata.
2.7.2 XX0 (xxxxxxx passeggeri a mercato)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri a mercato di cui al punto 2.7.A dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dello stesso art. 27 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione
Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00 per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati nella fascia oraria 5.00-24.00 con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
d) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2, MEB1 e MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previsti per il lavoro notturno alla lettera a) dello stesso punto 2.7.A.1.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore, che interessino la fascia oraria 5.00-24.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00, come già previsto alla precedente lettera d);
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 10 ore e fino a 11 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
h) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- per la flessibilità di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2, l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF;
- per la flessibilità di cui alla lettera d) del punto 2.7.A.3:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 24 ore e fino a 28 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 28 ore e fino a 30 ore;
i) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
2.7.3 XX0 (xxxxxxx passeggeri regionali e locali)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionali e locali di cui al punto 2.7.B dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale.
I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per la base operativa si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto.
c) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed in applicazione della stessa, per il personale mobile degli impianti periferici (impianti associati, presidi e turni di zona), la Divisione Passeggeri Regionale potrà programmare, tra 2 riposi settimanali consecutivi, 1 solo periodo di lavoro giornaliero con durata massima di 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
d) In applicazione del 2° capoverso della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile programmare la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
Con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della lettera b) dello stesso punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima non
inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, l’azienda potrà concordare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il RFR ha durata di almeno 7 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il RFR ha durata inferiore a 7 ore.
2.7.4 XX0 (xxxxxxx passeggeri media-lunga percorrenza)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione
Passeggeri Long Haul fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare servizi A/R con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore.
d) In applicazione dello stesso 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi fino a 10 ore di cui al precedente paragrafo della presente lettera c).
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Inoltre, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati:
- servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-
1.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
f) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere
concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- per la flessibilità di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2, l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF;
- per la flessibilità di cui alla lettera e) del punto 2.7.C.3:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 24 ore e fino a 28 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 28 ore e fino a 30 ore;
g) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
h) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l’inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00- 5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
2.7.5 SM (servizi merci)
a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presente punto 2.7 dovrà essere in possesso del certificato complementare di tipo A4 rilasciato ai sensi del D.Lgs. 247/2010 o, ove non in possesso dei requisiti previsti, del modulo AT di cui al decreto 4/2012 dell’ANSF ovvero del modulo D previgente.
b) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto merci di cui al punto 2.7.D dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è definito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.394 ore annue di riposo settimanale.
I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
I periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
c) In attuazione del 2° periodo del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 30 minuti, non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa.
d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-0.30;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.31-1.00.
e) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 10 ore e fino a 11 ore.
f) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verranno riconosciute:
- le indennità di cui alla precedente lettera d) per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 10 ore e fino a 11 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
g) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore.
h) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva
nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potrà concordare l’estensione fino alle ore 1.00 del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera g).
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
i) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 9 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e fino a 9 ore.
j) Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potrà concordare per la Divisione Cargo la programmazione dei servizi di cui al 4° alinea della lettera a) del punto
2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
k) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta, in luogo dell’indennità di cui alla precedente lettera j), l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 7 ore e fino a 8 ore.
l) In attuazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare i servizi di cui al 5° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.7.D.1, con durata complessiva dei due periodi giornalieri antecedente e seguente il RFR pari a 18 ore e fermo restando che la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno non superi le 10 ore. Nel caso di servizi diurni con equipaggio MEC3 le 10 ore massime possono essere programmate solo nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
m) In attuazione della lettera b) del punto 2.7.D.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, nella programmazione dei turni, la Divisione Cargo potrà programmare riposi giornalieri in residenza della durata minima di 14 ore se a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00- 24.00.
n) In applicazione del 1° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali consecutivi.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
o) In applicazione del 2° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare 1 RFR diurno al mese tra due riposi settimanali consecutivi collocato nella fascia oraria 5.00- 24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di ulteriori 2 RFR diurni nel mese con le medesime caratteristiche del RFR diurno di cui al precedente paragrafo.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Qualora i servizi afferenti il RFR diurno siano entrambi notturni, il riposo giornaliero seguente il secondo servizio notturno avrà la durata minima di 22 ore e comunque la ripresa del servizio non potrà avvenire prima delle ore 6.00. Questa regola non si applica se il secondo servizio notturno è seguito da un riposo settimanale.
p) Qualora, in gestione, il servizio antecedente un RFR programmato in fascia 0.00- 5.00, per eventi eccezionali e non prevedibili superi le ore 5.00, il RFR assumerà le caratteristiche di un RFR diurno, per un massimo di 3 volte nel mese, che assorbono fino a concorrenza i 3 RFR diurni negoziati/negoziabili. In tali casi:
- il RFR deve avere inizio non oltre le ore 6.00;
- sarà garantita la durata minima del RFR di 7 h. In tale caso, in applicazione del punto 2.6, secondo paragrafo dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il RFR non assorbe la pausa per la fruizione del pasto;
- al termine del RFR sarà effettuato il servizio di ritorno programmato se compatibile con la durata minima del RFR di cui al precedente alinea;
- nel caso il servizio di ritorno programmato non possa essere effettuato perché incompatibile con la durata minima del RFR, il servizio potrà essere riprogrammato:
- se termina non oltre due ore dal servizio originariamente programmato e sempreché termini entro le ore 24.00. Tale ulteriore periodo, fino al massimo delle 2 ore, concorrerà alla determinazione del termine del servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF;
- ferma restando la durata massima complessiva di 18 ore dei due periodi di lavoro antecedente e seguente il RFR con i limiti definiti alla precedente lettera l).
In tali casi, qualora non possa essere garantito il riposo minimo giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata, il lavoratore potrà optare per la ripresa del turno;
- ove non sia possibile l’effettuazione del servizio di ritorno originariamente programmato o la riprogrammazione di un nuovo servizio, l’azienda disporrà il rientro in residenza con il primo treno utile dopo la fruizione del RFR.
Nei casi in cui il RFR originariamente programmato assuma le caratteristiche di un RFR diurno e il lavoratore effettui il servizio di ritorno programmato, verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Nel caso in cui il servizio venga riprogrammato con le modalità previste al precedente 4° alinea, al lavoratore verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
q) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare fino ad un massimo di 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di un 7° RFR nel mese.
r) In attuazione del 4° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare servizi con RFR con durata massima del periodo di assenza dalla residenza maggiore di 24 ore e fino a 28 ore.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
In applicazione dello stesso 4° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti l’elevazione fino a 30 ore della durata massima del periodo di assenza dalla residenza.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza maggiori di 28 ore e fino a 30 ore.
I periodi di assenza dalla residenza eccedenti le 24 ore di cui alla presente lettera
r) non potranno interessare comunque più di due giornate di calendario consecutive e il servizio di ritorno dovrà essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e complementari ad essa strettamente collegate.
s) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti l’elevazione fino ad un massimo di 30 minuti dei limiti di condotta di cui alla lettera a) dello stesso punto 2.7.D.4.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto
4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
t) Le flessibilità di cui alle precedenti lettere k) e s), se cumulate, danno titolo esclusivamente all’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
u) Con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato tra le parti quanto previsto al 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
v) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.D.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito
della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti la programmazione di un 3° servizio notturno, tra due riposi settimanali, che interessi per più di 1 ora la fascia 0.00-5.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF. Il 3° servizio notturno sarà seguito da un riposo settimanale con durata minima di 60 ore garantendo che la successiva prestazione lavorativa al termine del riposo settimanale sia in A/R e collocata nella fascia oraria 5.00-24.00; non potrà, quindi, essere seguita da un RFR. In tali casi non si applica quanto previsto al 3° capoverso del punto 1.11 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
w) In applicazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo programmerà la pausa di 30 minuti per la fruizione del pasto se il periodo di lavoro giornaliero interessi le fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00, confermando in tal modo l’attuale disciplina.
Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, per esigenze di produzione, potranno essere individuati tra le parti i servizi per i quali non è possibile la programmazione della pausa. In tal caso ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un ticket per il pasto ed il compenso per assenza dalla residenza di cui al punto 2 dell’art. 77 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede), del CCNL Mobilità/Area AF sarà incrementato di un importo forfettario pari ad
€ 7,70.
Qualora in gestione, per effetto del ritardo del treno, non sia possibile effettuare la pausa programmata per la fruizione del pasto, la stessa potrà essere riprogrammata al termine del servizio purché intercetti le fasce orarie 11.00-
15.00 o 18.00-22.00. Ove tale riprogrammazione comporti il superamento del limite massimo giornaliero della durata della prestazione lavorativa come originariamente programmata, si applicherà quanto previsto all’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La riprogrammazione della pausa per la fruizione del pasto non incide sulle regole relative al termine del servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, che saranno riferite esclusivamente ai limiti di durata della prestazione giornaliera originariamente programmata.
Ove la riprogrammazione non sia possibile nei termini di cui al precedente capoverso, il lavoratore ha la facoltà di chiedere il riposizionamento della pausa all’interno della prestazione lavorativa. Ove non eserciti tale facoltà al lavoratore verrà riconosciuto un ticket per il pasto e lo stesso compenso forfettario integrativo dell’assenza dalla residenza di cui al precedente 2° capoverso.
Qualora il servizio programmato interessi entrambe le fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00, la pausa per la fruizione del pasto è obbligatoria e garantita in una delle due fasce orarie, mentre per la seconda potrà applicarsi quanto previsto ai precedenti 3° e 4° capoverso.
x) La programmazione delle flessibilità definite nel presente punto 2.7.5 è finalizzata ad ottenere l’incremento di produttività necessario a conseguire l’efficientamento economico e organizzativo della Divisione Cargo in termini di costo del servizio per treno/km.
A tali fini, con cadenza bimestrale a partire dai dati consuntivati al mese di febbraio 2017, saranno attivati tra le parti appositi tavoli di verifica nei quali la Divisione Cargo metterà a disposizione delle Segreterie Nazionali i dati consuntivati nel bimestre precedente relativamente all’andamento della produttività anche in rapporto agli esiti dei relativi confronti sindacali attivati sui
tavoli territoriali, nonché una informativa complessiva sull’andamento economico-organizzativo della Divisione Cargo.
A giugno 2017, le parti svolgeranno a livello nazionale una verifica complessiva sulle nuove regole di utilizzazione del personale definite nel presente contratto anche in relazione agli esiti dei relativi confronti sindacali territoriali, valutandone gli effetti positivi e le eventuali criticità riscontrate, per assumere le ulteriori soluzioni eventualmente necessarie a favorire il miglioramento dell’efficienza economica ed organizzativa della Divisione Cargo.
2.7.6 Treni diagnostici
Le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale entro febbraio 2017, per definire le tipologie di utilizzazione del personale mobile utilizzato alla condotta dei treni diagnostici di RFI S.p.A., da individuare anche tenendo conto di quanto previsto nelle precedenti Sezioni specifiche del presente punto 2.7.
2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio
2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura stessa.
La procedura è articolata in:
a) una fase nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge presso le Unità Produttive individuate nell’accordo per il rinnovo delle RSU/RLS del 31 luglio 2015, come previsto all’art. 2 del presente contratto;
c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.
2.8.2 Di norma entro 30 giorni dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:
- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della procedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai
turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente.
Nell’occasione, qualora le aziende lo richiedano per migliorare la produttività e la competitività complessiva delle stesse, potranno essere oggetto di contrattazione le flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.1,
2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia prevista l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto.
Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1 e che non siano già state concordate nell’ambito della fase nazionale di Divisione di cui al precedente punto 2.8.2.
Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.
In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.
Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.
2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera
a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5.
I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.
Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista.
In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali.
In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso.
2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
2.9 Le parti, al fine di ottimizzare ed efficientare la gestione del personale mobile e superare alcune criticità determinate dall’attuale sistema di programmazione dei turni rispetto alla collocazione dei riposi settimanali, concordano di attivare entro il mese di gennaio 2017 uno specifico confronto a livello aziendale finalizzato anche all’eventuale introduzione di un nuovo sistema di programmazione di turni collettivi rotativi. In tale ambito saranno definiti tutti i connessi aspetti tecnici e normativi, ivi compresi quelli relativi a durata e aspetti logistici connessi ai servizi con RFR, affinché le soluzioni individuate divengano operative a partire dal cambio orario di giugno 2017.
ART. 14 FERIE E PERMESSI
1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
1.1 ai lavoratori già in forza nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimento, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue;
1.2 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio;
1.3 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.
La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 29 del CCNL Mobilità/Area AF.
4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa.
Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.
ART. 15
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 31 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF.
A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per le quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altra figura professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale per la quale è idoneo nel livello professionale di appartenenza.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.
Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.
6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
ART. 16
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’art. 33 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 14.
2. In attuazione dell’art. 33, punto 3.2, del CCNL Mobilità/Area AF, per i primi due mesi di congedo parentale viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese.
Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno di vita del bambino e fino al 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
ART. 17 TRASFERIMENTI
Le parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui alla lettera A dell’art. 50 del CCNL Mobilità/Area AF sono riferibili a motivazioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestione di problematiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specifiche procedure sindacali in materia.
Quanto previsto al punto 6 della lettera A dell’art. 50 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo capoverso del presente articolo non si applica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti
In applicazione di quanto previsto alla lettera B dell’art. 50 del CCNL Mobilità/Area AF, le procedure sindacali per la gestione dei trasferimenti collettivi sono quelle definite agli artt. 2 e/o 9 del presente contratto.
ART. 18 PASTI AZIENDALI
1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 48 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.
2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).
3. Per il personale mobile restano confermate le norme sulla fruizione dei pasti definite al comma 2 dell’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto.
Le aziende porranno attenzione alle situazioni in cui, per effetto di anormalità nella circolazione ferroviaria, si renda difficoltosa la fruizione del pasto nelle condizioni previste in programmazione, e ricercheranno possibili soluzioni in grado di mitigare il disagio per i lavoratori.
A. Tutela Legale
ART. 19
TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Il dipendente citato in giudizio civile o sottoposto a procedimento penale per fatti o cause di servizio è tenuto a darne sollecita comunicazione alla Società di appartenenza.
2. Il Gruppo FS garantisce, mediante apposita polizza assicurativa, la tutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti delle proprie Società cui si applica il presente contratto, citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle loro funzioni.
3. La garanzia di cui al punto precedente è sospesa nel caso di dolo del dipendente accertato con sentenza, ancorché non passata in giudicato.
La garanzia è ripristinata nel caso in cui l'esito del successivo grado di giudizio penale sia di proscioglimento ovvero di accertamento della natura colposa del comportamento del dipendente.
B. Copertura Assicurativa
1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza assicurativa per i danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo FS Italiane. La garanzia è estesa alla responsabilità dei CEL, dei Progettisti, dei Validatori e dei Direttori lavori.
2. I dipendenti che si trovano per conto delle Società del Gruppo FS Italiane alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori di loro proprietà, godono di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, integrativa della copertura offerta dalla RCA di legge sino al massimale previsto dalla stessa polizza, nonché di una specifica copertura Kasko per eventuali danni al proprio mezzo.
3. Il Gruppo FS Italiane dispone di coperture assicurative per i danni ai propri beni; pertanto, i risarcimenti e gli addebiti a carico dei dipendenti sia a seguito di ordinanza o sentenza dell’Autorità Giudiziaria, anche a titolo di provvisionale, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS, per danni rimborsabili dal Fondo di Solidarietà di cui al punto 4 del successivo art. 22, verranno calcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze in essere.
4. Relativamente alle problematiche di cui al precedente punto 3, connesse alla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo FS Italiane farà in modo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penale a carico dei dipendenti.
5. Il Gruppo FS Italiane garantisce, inoltre, con una specifica copertura assicurativa, l’assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimasto vittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all’esito della procedura aziendale sull’ammissibilità della richiesta.
ART. 20
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO
Ad integrazione di quanto stabilito al punto 3 dell’art. 54 (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di cui al citato art. 54, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto.
ART. 21 TITOLI DI VIAGGIO
1. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente contratto, compresi gli ex dipendenti che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito di cui al precedente art. 9, è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito definite.
2. Al personale, all’atto dell’assunzione, viene rilasciata la Smart Card Multiservizi da utilizzare anche come Carta di Libera Circolazione (CLC), valida per l’intera rete nazionale, riportante gli elementi idonei all’identificazione del titolare.
3. Nei confronti degli ex dipendenti delle Società del Gruppo che al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato il diritto a pensione la CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmatarie del presente contratto;
b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari;
d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
La CLC è riconosciuta anche senza che sia maturato il diritto a pensione nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a condizione che:
- il diritto a pensione maturi entro un anno dalla risoluzione consensuale ovvero l’ex dipendente stia fruendo delle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro e fino alla maturazione del diritto l’ex dipendente non intrattenga alcun rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3, lettera a).
4. Al personale dei livelli Q, A, B, C ed al personale al quale è stata rilasciata in forza delle condizioni di miglior favore di cui al successivo punto 6, 1° e 2° alinea, la CLC consente l’accesso ai treni in 1a classe ovvero nel livello di servizio “Premium” e “Standard”, mentre al personale dei rimanenti livelli la CLC consente l’accesso ai treni in 2a classe ovvero nel livello di servizio “Standard”.
5. Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al precedente punto 3, è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge e dei figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) da fruire alle stesse condizioni riconosciute ai titolari.
6. Sono confermati i trattamenti in essere nei confronti:
- dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996;
- dei dipendenti invalidi di servizio, di guerra e del lavoro;
- per i genitori di dipendenti in attività di servizio con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992;
- per i minori in affidamento familiare se conviventi e fiscalmente a carico.
7. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti di cui al punto 3, saranno applicate le disposizioni del Regolamento FIP.
8. Dall’anno 2017 il contributo di gestione per il rilascio dei titoli di viaggio di cui al punto 7 dell’art. 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 non è più richiesto.
9. I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti precedenti devono dotarsi di un diritto di ammissione per l’accesso ai treni di seguito indicati il cui valore è individuato come segue:
a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA) | € 15,00 | tutti i giorni; |
b. Treni Xxxxxxxxxxxxx (FB) | € 15,00 | nelle giornate di venerdì, |
domenica, nei prefestivi, | ||
nei due giorni precedenti | ||
e successivi le giornate di | ||
Pasqua, Natale, | ||
Capodanno, Epifania. | ||
€ 12,00 | nelle rimanenti giornate. |
Condizioni di miglior favore per l’ammissione sui treni Xxxxxxxxxxxxx dei lavoratori in servizio che utilizzano il treno per recarsi al lavoro saranno proposte dall’azienda entro il mese di gennaio 2017.
ART. 22 WELFARE AZIENDALE
In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane:
1. Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS Italiane metteranno a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle seguenti misure, tutte già attuabili secondo le norme e l’organizzazione vigenti:
• da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per:
- asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria), università, master e corsi di lingua;
- libri scolastici;
- trasporto scolastico;
- borse di studio;
• da parte dei familiari, per la frequenza di:
- ludoteche;
- centri estivi e invernali;
- vacanze studio;
• dei servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti.
Qualora, alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e
la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3.
Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definiti a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
2. Pensione complementare
2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto.
2.2 I contributi dovuti al Fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF.
Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:
1% a carico del lavoratore;
1% a carico del datore di lavoro.
2.3 In attuazione del comma 2 dell’art. 37 (Welfare) del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017 le Società del Gruppo FS destineranno la somma annua di € 100,00 di costo aziendale al Fondo Eurofer, per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Per i lavoratori non iscritti al Fondo Eurofer alla data del 1.1.2017, la somma annua di cui al precedente capoverso verrà destinata al “Comparto garantito” del Fondo stesso.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 o che vi aderiranno in forma esplicita successivamente a tale data, la somma annua di cui al precedente primo capoverso verrà destinata al Comparto del Fondo scelto dal lavoratore.
3. Assistenza sanitaria integrativa
a) Le Società del Gruppo FS Italiane assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa, ivi compresa la tutela del reddito per i lavoratori riconosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, per infortunio sul lavoro o malattia professionale o a causa di gravi patologie, che sarà individuata entro il 30 giugno 2017, data di scadenza della forma di assistenza in essere, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in € 100,00 per anno, a decorrere dal 1° luglio 2017;
b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
c) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS Italiane con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa, esclusa la tutela del reddito per inidoneità, sarà garantita dalle Società fino alla scadenza del contratto di lavoro;
d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo FS Italiane daranno immediata informativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle prestazioni.
4. Fondo di Solidarietà
4.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS Italiane, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti si intendono confermate.
ART. 23 D.L.F.
Le parti confermano il ruolo dell’“Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario” (DLF) come associazione senza fini di lucro che promuove, gestisce e coordina attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali e assistenziali, ai sensi dello Statuto vigente e dell’art. 11, legge n. 300/1970, della legge n. 460/1997 e della legge n. 383/2000.
Le parti confermano, altresì, fino alla scadenza del presente contratto, che il contributo annuale che le Società del Gruppo FS Italiane riconosceranno al DLF è fissato nella misura dell’1,2‰ del monte salario complessivo.
ART. 24 TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all’art. 32 del presente contratto;
f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all’art. 33 del presente contratto;
g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 35 del presente contratto;
h) indennità diverse, di cui all’art. 36 del presente contratto:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per istruttori nei corsi professionali;
- assegno di confine;
- indennità per PdM Cargo;
- compenso per i collaudi;
- visite in conto terzi per il personale sanitario;
- indennità di sede all’estero;
- compenso addetti manutenzione rotabili;
i) indennità per il personale navigante, di cui all’art. 37 del presente contratto:
- indennità di presenza a bordo;
- quota oraria presenza a bordo;
- indennità di collegamento terra-bordo;
- lavoro straordinario - superi.
j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nella Parte V - Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le discipline di dettaglio:
• 13a mensilità;
• assegno personale pensionabile (14a mensilità);
• trasferta;
• trattamento di fine rapporto.
ART. 25
ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (E.R.I)
1. L’Elemento Retributivo Individuale (ERI) determinato in applicazione dell’art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, mantenendo le caratteristiche di assegno personale pensionabile, non riassorbibile, non frazionabile e non rivalutabile, resta confermato in favore dei lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente contratto.
2. L’importo mensile dell’ERI di cui al precedente punto 1, concorre alla determinazione della 13a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 28 del presente contratto, nonché alla determinazione del TFR, come già definito nell’art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF.
ART. 26
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)
1. Nei confronti dei lavoratori ai quali sono stati riconosciuti gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 in applicazione dell’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, gli stessi EDR continuano ad essere riconosciuti nelle misure mensili riportate nelle colonne C e D della tabella (all. A), in relazione all’ex profilo professionale (colonna B della stessa tabella - all. A) rivestito
alla data del 31.7.2003 e con riferimento all’ex figura professionale rivestita alla data del 31 agosto 2012 (colonna A della stessa tabella - all. A).
2. A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente alla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai fini della determinazione della retribuzione spettante in occasione dei passaggi alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale o a livello professionale superiore.
Quanto corrisposto mensilmente a titolo di EDR continuerà ad essere riassorbito dai seguenti elementi retributivi:
a) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
b) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto,
d) tredicesima mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 27 del presente contratto;
e) assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;
f) ove gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere a) e b) consentano solo parzialmente il previsto riassorbimento, quest’ultimo va completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli EDR di cui sopra.
3. Si conferma che l’EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A), già previsto all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.
Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 8.11.1995 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità e dell’assegno personale pensionabile, come espressamente indicato negli artt. 27 e 28 del presente contratto; il riassorbimento dell’EDR 8.11.1995 deve essere effettuato nelle seguenti circostanze:
a) viene effettuato esclusivamente dall’importo complessivo dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;
b) non viene effettuato sull’importo complessivo della 13a mensilità.
4. Si conferma che l’EDR 11.9.1998, di cui alla colonna D della tabella (all. A), già previsto all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.
Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 11.9.1998 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità, come espressamente indicato nell’art. 27 del presente contratto, ed il riassorbimento viene effettuato sull’importo complessivo della 13a mensilità.
5. Gli importi degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 restano confermati nelle misure riconosciute ai lavoratori interessati alla data di entrata in vigore del presente contratto e non sono rivalutabili.
6. Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile.
ALLEGATO A
EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 di cui all’art. 26 del presente contratto
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
Q1 | Responsabile struttura operativa (settore Macchina) | |
Responsabile struttura operativa (altri settori) | ||
Professional senior (settore Macchina) | ||
Professional senior (altri settori) | ||
Ispettore Capo Aggiunto | ||
Capo Settore Uffici | ||
Capo Settore Stazioni | ||
Capo Settore Gestioni | ||
Capo Settore Viaggiante | ||
Capo Settore Controlleria | ||
Capo Settore Macchina | ||
Capo Settore Tecnico | ||
Comandante | Comandante | |
Direttore di macchina | Direttore di macchina | |
Q2 | Responsabile di linea operativa-tecnica (settore Macchina) | |
Responsabile di linea operativa-tecnica (altri settori)) | ||
Professional (settore Macchina) | ||
Professional (altri settori) | ||
Professional Sanitario | ||
Ispettore Principale | ||
Revisore Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Tecnico Superiore di 1^ classe | ||
Segretario Xxx.xx di 1^ classe d'informatica | ||
Capo Stazione Sovrintendente | ||
Capo Gestione Sovrintendente | ||
Capo Personale Viaggiante Sovrintendente | ||
Controllore Viaggiante Sovrintendente | ||
Capo Deposito Sovrintendente | ||
Capo Tecnico Sovrintendente | ||
Primo Ufficiale Navale | Primo Ufficiale Navale | |
Primo Ufficiale di Macchina | Primo Ufficiale di Macchina | |
Primo Ufficiale | Primo Ufficiale Marconista |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
189,54 |
189,54 |
179,21 |
180,21 |
221,04 |
178,69 |
189,54 |
177,66 |
179,21 |
188,51 |
191,61 |
189,54 |
447,25 |
459,13 |
139,96 |
139,96 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
168,88 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
139,96 |
119,30 |
127,56 |
140,99 |
145,12 |
132,73 |
347,06 |
346,03 |
359,45 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
273,59 |
204,90 |
273,59 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
273,59 |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
220,73 |
152,05 |
220,73 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
220,73 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
152,05 |
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
A | Impiegato direttivo | |
Ispettore (par. 186) | ||
B1 | Specialista tecnico/amministrativo | |
Analista contabile | ||
Analista programmatore | ||
Ispettore (par. 156-167) | ||
Segretario Superiore (par. 186) | ||
Segretario Tecnico Superiore (par. 186) | ||
Segretario Superiore d'informatica (par. 186) | ||
Revisore Superiore (par. 186) | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 186) | |
Specialista Tecnico Commerciale | ||
Capo Gestione Superiore (par. 186) | ||
Capo Tecnico | ||
Capo Tecnico Superiore (par. 186) | ||
Capo Stazione | ||
Capo Stazione Superiore (par. 186) | ||
Macchinista | Macchinista (par. 186) | |
Paramedico | Paramedico (par. 186) | |
Tecnico Sanitario Specializzato | Tecnico Sanitario (par. 186) | |
Ufficiale Navale | Ufficiale Navale | |
Ufficiale di Macchina | Ufficiale di Macchina | |
Ufficiale | Ufficiale | |
Nostromo | Nostromo | |
Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxx | |
Xxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxxxx | |
X0 | Specialista tecnico/amministrativo | |
Analista contabile | ||
Analista programmatore | ||
Segretario (par. 156-167) | ||
Segretario Tecnico (par. 156-167) | ||
Segretario d'informatica (par. 156-167) | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 156-167) | |
Specialista Tecnico Commerciale | ||
Capo Gestione (par. 156-167) | ||
Capo Tecnico | ||
Capo Tecnico (par. 156-167) | ||
Capo Stazione | ||
Capo Stazione (par. 156-167) | ||
Macchinista | Macchinista (par. 156-167) | |
Paramedico | Paramedico (par. 156-167) | |
Tecnico Sanitario Specializzato | Tecnico Sanitario (par. 156-167) | |
Nostromo | Nostromo (par. 156-167) | |
Capo Motorista | Capo Motorista (par. 156-167) | |
Capo Elettricista | Capo Elettricista (par. 156-167) |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
66,11 |
66,11 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
66,11 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
92,45 |
58,88 |
58,88 |
73,34 |
73,34 |
98,13 |
98,13 |
144,09 |
56,29 |
65,59 |
197,29 |
180,24 |
197,29 |
153,90 |
160,10 |
160,10 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
54,23 |
92,45 |
58,88 |
58,88 |
73,34 |
73,34 |
98,13 |
98,13 |
144,09 |
56,29 |
65,59 |
153,90 |
160,10 |
160,10 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
61,23 |
61,23 |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
61,23 |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
77,04 |
56,90 |
56,90 |
65,57 |
65,57 |
80,45 |
80,45 |
190,49 |
55,35 |
60,92 |
139,94 |
129,72 |
129,72 |
113,91 |
117,63 |
117,63 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
74,83 |
54,69 |
54,69 |
63,37 |
63,37 |
78,24 |
78,24 |
188,28 |
53,14 |
58,72 |
111,71 |
115,43 |
115,43 |
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
C1 | Tecnico di Ufficio | |
1° Tecnico degli Uffici | ||
Tecnico Commerciale | ||
Tecnico Manutenzione | ||
Tecnico Circolazione | ||
Tecnico di Verifica | ||
Tecnico Formazione Treno | ||
Tecnico di Manovra e Condotta | ||
1° Tecnico della Manutenzione | ||
1° Tecnico di Stazione | ||
1° Tecnico Deviatore | ||
1° Tecnico della Manovra | ||
1° Tecnico della Verifica | ||
1° Tecnico di Condotta | ||
Tecnico Sanitario | ||
Assistente Sanitario | ||
Elettricista | Elettricista | |
Motorista | Motorista | |
Carpentiere | Carpentiere | |
Operaio di coperta | Operaio di coperta | |
D1 | Operatore Specializzato Uffici | |
Operatore d'ufficio (par. 156) | ||
Oeratore Specializzato di Bordo | ||
Conduttore (par. 156) | ||
Operatore Xxxx.xx Manutenzione | ||
Tecnico (par. 156) | ||
Operatore della Manutenzione (par. 156) | ||
Assistente di xxxxxxxxx (par. 156) | ||
Assistente di deposito (par. 156) | ||
Capo Squadra Ausiliari | ||
Capo Squadra Ausiliari (par. 156) | ||
Capo Squadra Manovali r.e. | ||
Operatore Specializzato Circolazione | ||
Tecnico di stazione (par. 156) | ||
Assistente capo di stazione r.e. | ||
Deviatore Capo | ||
Operatore della Circolazione (par. 156) | ||
Manovratore Capo | ||
Macchinista T.M. | ||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx r.e. | ||
Verificatore | ||
Autista | Autista (par. 156) | |
Operatore Sanitario Specializzato | ||
Infermiere | ||
Operatore sanitario (par. 156) | ||
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (par. 156) | |
Dispensiere cuoco | Dispensiere |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
56,81 |
56,81 |
72,30 |
63,01 |
72,30 |
72,30 |
72,30 |
74,37 |
63,01 |
72,30 |
67,14 |
74,37 |
72,30 |
118,79 |
60,43 |
60,43 |
152,35 |
152,35 |
167,85 |
147,71 |
33,57 |
33,57 |
90,38 |
90,38 |
48,03 |
52,16 |
48,03 |
26,86 |
62,49 |
52,68 |
52,68 |
45,45 |
60,94 |
53,71 |
43,38 |
64,04 |
60,94 |
66,62 |
100,71 |
97,61 |
49,58 |
55,26 |
49,06 |
49,06 |
49,06 |
144,61 |
144,61 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
53,45 |
53,45 |
62,75 |
57,17 |
62,75 |
62,75 |
62,75 |
63,99 |
57,17 |
62,75 |
59,65 |
63,99 |
62,75 |
173,10 |
55,62 |
55,62 |
110,78 |
110,78 |
120,08 |
107,99 |
38,23 |
38,23 |
72,32 |
72,32 |
49,39 |
49,39 |
46,91 |
34,20 |
55,59 |
49,70 |
49,70 |
45,36 |
54,66 |
50,32 |
44,12 |
56,52 |
54,66 |
58,07 |
160,98 |
159,12 |
47,84 |
51,25 |
47,53 |
47,53 |
47,53 |
104,86 |
104,86 |
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali |
A | B | |
D2 | Operatore Specializzato Uffici | |
Operatore d'ufficio (par. 135-142) | ||
Oeratore Specializzato di Bordo | ||
Conduttore (par. 135-142) | ||
Operatore Xxxx.xx Manutenzione | ||
Operaio Qualificato (par. 135-142) | ||
Operatore della Manutenzione (par. 135-142) | ||
Assistente di xxxxxxxxx (par. 135-142) | ||
Assistente di deposito (par. 135-142) | ||
Capo Squadra Ausiliari | Capo Squadra Ausiliari (par. 135-142) | |
Operatore Specializzato Circolazione | ||
Assistente di stazione (par. 135-142) | ||
Deviatore | ||
Operatore della Circolazione (par. 135-142) | ||
Manovratore | ||
Autista | Autista (par. 135-142) | |
Operatore Sanitario Specializzato | ||
Infermiere | ||
Operatore sanitario (par. 135-142) | ||
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (par. 135-142) | |
E1 | Ausiliario | |
Ausiliario (tecnico) (par. 135) | ||
Ausiliario di stazione (par. 135) | ||
Ausiliario viaggiante (par. 135) | ||
Ausiliario (uffici) (par. 135) | ||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx T.M. r.e. | ||
Carbonaio | Carbonaio (par. 135) | |
Cameriere | Cameriere | |
E2 | Ausiliario | |
Ausiliario (tecnico) (par. 100-122) | ||
Ausiliario di stazione (par. 100 - 122) | ||
Ausiliario viaggiante (par. 100-122) | ||
Ausiliario (uffici) (par. 100-122) | ||
Carbonaio | Carbonaio (par. 122) | |
Giovanotto di coperta | Giovanotto di coperta | |
Garzone di camera | Garzone di camera | |
F | Mozzo | Mozzo |
Piccolo di cucina | Piccolo di cucina | |
Allievo Comune Polivalente | Allievo Comune Polivalente |
EDR 8.11.1995 |
Importo mensile |
C |
33,57 |
33,57 |
90,38 |
90,38 |
48,03 |
53,20 |
48,03 |
26,86 |
62,49 |
52,68 |
60,94 |
51,65 |
59,39 |
60,94 |
61,46 |
55,26 |
49,06 |
49,06 |
49,06 |
144,61 |
45,96 |
45,96 |
51,65 |
56,29 |
29,44 |
71,79 |
144,61 |
144,61 |
45,96 |
45,96 |
51,65 |
56,29 |
29,44 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
144,61 |
EDR 11.9.1998 |
Importo mensile |
D |
36,61 |
36,61 |
70,70 |
70,70 |
45,29 |
48,38 |
45,29 |
32,58 |
53,96 |
48,07 |
53,03 |
47,46 |
52,10 |
53,03 |
53,34 |
49,62 |
45,91 |
45,91 |
45,91 |
103,23 |
43,23 |
43,23 |
46,64 |
49,43 |
33,32 |
141,19 |
102,42 |
102,42 |
41,73 |
41,73 |
45,14 |
47,92 |
31,81 |
100,91 |
100,91 |
100,91 |
98,36 |
98,36 |
98,36 |
ART. 27 TREDICESIMA MENSILITA’
1. La 13a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 26 del presente contratto;
c) EDR 11.9.1998, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 26 del presente contratto;
d) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
2. Si conferma che dall’importo complessivo della 13a mensilità di cui al precedente punto 1, va riassorbito l’importo dell’EDR 11.9.1998 di cui alla lettera c) dello stesso punto 1.
ART. 28
ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE
(14a MENSILITA’ ex CCNL Mobilità/Area AF)
1. Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 31.7.2003, la 14a mensilità di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF mantiene inalterata la denominazione di “Assegno personale pensionabile”, confermando natura e finalità previdenziali ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 T.U. 1092/73, come sostituito dall’art. 22 L. 177/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione a quanto sopra, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, l’assegno personale pensionabile è integrato dai seguenti elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
3. Si conferma che dall’importo complessivo dell’assegno personale pensionabile di cui al precedente punto 2, va riassorbito l’importo dell’EDR 8.11.1995 di cui alla lettera b) dello stesso punto 2.
4. La corresponsione dell’assegno personale pensionabile avverrà con le modalità definite nel ripetuto art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nel punto 2 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.
ART. 29 PREMIO DI RISULTATO
In applicazione di quanto definito all’art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale del Gruppo FS, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale di Gruppo.
ART. 30
SALARIO DI PRODUTTIVITA’
1. In relazione alla figura professionale rivestita ed al settore di utilizzazione, secondo quanto di seguito specificato, a ciascun lavoratore viene confermato e corrisposto su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, l’importo annuo a titolo di salario di produttività, già previsto dall’art. 30, punto 1, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, secondo la seguente tabella:
|
| |||||
|
| |||||
2. In aggiunta a quanto previsto al punto 1, al personale dipendente dalle Società del Gruppo FS cui si applica il presente contratto alla data di sottoscrizione del medesimo, si conferma il riconoscimento dell’importo lordo annuo, già previsto al punto 2 dell’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, da corrispondere su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, e distinto per livello professionale/posizione retributiva, di cui alla seguente tabella:
3. Ai lavoratori che risultino tuttora impiegati in attività di manovra e terminalizzazione ed ai quali viene corrisposto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in applicazione del punto 3 dell’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, l’importo annuo lordo definito per ciascun livello professionale/posizione retributiva nella tabella sotto riportata:
tale importo continuerà ad essere riconosciuto fino a quando permane l’utilizzazione prevalente del lavoratore nelle attività di manovra e terminalizzazione.
4. Per l’anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
5. In caso di temporanea utilizzazione in attività diverse da quelle previste per la figura professionale rivestita, il salario di produttività verrà riconosciuto con riferimento alla effettiva utilizzazione.
6. L’importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.
ART. 31
INDENNITA’ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE E INDENNITA’ DI NAVIGAZIONE
Indennità di utilizzazione professionale
1. Per i Xxxxxx sono confermate le misure mensili dell’indennità di utilizzazione professionale di cui alla seguente Tabella A, già riconosciute individualmente alla data di sottoscrizione del presente contratto:
Tabella A
2. Per i Xxxxxx che accederanno alla posizione retributiva Q1 e per i lavoratori che accederanno al livello professionale Q - Quadri (posizione retributiva Q2), fermi restando i limiti massimi di cui alla Tabella A del precedente punto 1, le misure minime mensili dell’indennità di utilizzazione professionale sono le seguenti:
a) Quadri - posizione retributiva Q1: € 63,52
b) Quadri - posizione retributiva Q2: € 59,39
3. L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 1 e 2 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e, in caso di malattia, nelle prime 7 giornate di assenza.
In tali casi, al lavoratore non verrà corrisposto l’importo dell’indennità di utilizzazione professionale pari ad 1/26 per ogni giornata di assenza.
4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l’indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella seguente Tabella B:
Tabella B
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l’attività di scorta si calcola dall’orario programmato di partenza del treno fino all’ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.
5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di bordo è confermata l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50.
6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia.
7. Nel caso di servizi del PDM e del PDB che nel periodo di lavoro giornaliero prevedano lo svolgimento di attività diverse (ad es.: riserva, movimento di convogli merci o vuoti viaggiatori, condotta, scorta), al personale interessato va erogata la misura della IUP più favorevole tra quelle collegate alle diverse attività svolte nel periodo di lavoro giornaliero, limitatamente alla durata di tale specifica attività.
8. Per il personale navigante del settore navi traghetto è confermata, l’indennità di utilizzazione professionale nelle misure giornaliere individuate nelle colonne A e B della seguente Tabella C:
Tabella C
8.1 L’indennità di utilizzazione professionale mensile individuata nella colonna A della Tabella C viene corrisposta al solo personale navigante con le figure professionali di Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di Macchina e Primo Ufficiale del livello Quadri (posizione retributiva Q2) e di Comandante e Direttore di Macchina del livello Quadri (posizione retributiva Q1) di cui all’art. 26 (Classificazione professionale) del CCNL Mobilità/Area AF.
8.2 L’indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonna A della Tabella C viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Reparti Nautici ed in turno di porto, anche quando l’applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.
8.3 L’indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonna B della Tabella C viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l’esercizio della navigazione.
8.4 Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 8.5, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3, un’indennità di utilizzazione giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Tabella C.
8.5 L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
Indennità di navigazione
9. Per il personale navigante delle navi traghetto è confermata l’indennità di navigazione corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l’espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie, nelle misure indicate, per ogni giornata-turno, nella colonna C della Tabella C del precedente punto 8.
10. Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 11, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di navigazione di cui al precedente punto 9, un’indennità giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Tabella C del precedente punto 8.
11. L’indennità di navigazione di cui ai precedenti punti 9 e 10 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
ART. 32
INDENNITA’ PER SCORTA VETTURE ECCEDENTI
Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
ART. 33
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SVOLTA IN CANTIERI NOTTURNI
Al personale della manutenzione infrastrutture che, in presenza di specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, svolge attività in cantieri notturni o che alterni prestazioni notturne con prestazioni diurne modificando temporaneamente la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, spetta una indennità per ogni giornata di lavoro svolto nel cantiere notturno pari ad € 12,00.
ART. 34
TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE
1. In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 dell’art. 77 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale che sia inviato in missione continuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L’indennità di cui al precedente punto 1 viene corrisposta dal giorno in cui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missione e cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; per tali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:
a) 1/25 dell’importo di cui al precedente punto 1 se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza superi le 12 ore;
b) il 50% dell’importo di cui alla precedente lettera a) se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.
L’indennità di cui al precedente punto 1 non viene ridotta nei giorni di riposo o di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missione continuativa.
ART. 35
EMOLUMENTO PERSONALE AZIENDALE
Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell’art. 38 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
ART. 36 INDENNITA’ DIVERSE
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell’art. 83 (Indennità diverse) del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del punto
1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) dello stesso CCNL Mobilità/Area AF anche con orario spezzato è corrisposta, per ogni giornata di presenza, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità nelle misure di seguito indicate:
a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora: € 1,00
b) prestazione con intervallo superiore a 1 ora
e fino a 2 ore: € 5,20
c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore si conferma l’indennità giornaliera già prevista al ripetuto punto 3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.
Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrisposte oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 42 (Permessi) del CCNL Mobilità/Area AF e in caso di malattia.
2. Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrisposta un’indennità nelle misure di seguito indicate:
a) € 24,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni dal martedì al sabato (6° giorno lavorato);
b) € 34,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni comprendenti la domenica (7° giorno lavorato).
Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrisposte in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.
3. In applicazione del 1° capoverso del punto 4 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, nei casi delle flessibilità di orario definite nel precedente art. 13, vengono corrisposti i trattamenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF secondo quanto specificamente indicato nel medesimo art. 13.
4. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV
Ai lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta (livello C), Tecnico della Manutenzione Rotabili (livello C) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello D), compete un compenso orario pari a € 0,90 quando, in possesso delle specifiche abilitazioni, effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi di trazione con potenza superiore ai 200 CV.
5. Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno
In applicazione del punto 2 dell’art. 80 (Indennità di maneggio denaro) del CCNL Mobilità/Area AF ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.
6. Indennità di bilinguismo
Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell’attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate:
a) quadri delle posizioni retributive Q1 e Q2: € 174,11
b) lavoratori dei livelli professionali A e B: € 145,09
c) lavoratori dei livelli professionali C e D: € 116,08
d) lavoratori dei livelli professionali E ed F: € 104,47
Per la corresponsione dell’indennità ai lavoratori interessati è richiesto il superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza della seconda lingua.
L’indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione.
Analogo trattamento è confermato al personale di macchina che opera in regime di interoperabilità nei servizi con la Francia, ove richiesto in relazione alle norme sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.
7. Indennità per istruttori nei corsi professionali
Ai lavoratori utilizzati in qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, purché nelle giornate interessate l’attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente
svolte in relazione alla figura professionale rivestita, spetta una indennità per ciascuna ora di lezione pari a:
a) € 1,55 per chi svolge l’attività per più di 8 giornate nel mese;
b) € 4,15 per chi svolge l’attività saltuariamente.
8. Assegno di confine
8.1 Al personale ferroviario, che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia (Modane - Francia, Chiasso - Svizzera,) per svolgere le attività lavorative richieste dalla Società di appartenenza, viene corrisposto mensilmente in euro, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’interno, un assegno di confine nelle misure indicate nelle seguenti tabelle A e B. Detto assegno è maggiorato del 100%.
Per la Svizzera vengono indicate le misure dell’assegno di confine in valuta locale, da trasformare in euro sulla base del tasso giornaliero di conversione del 1° giorno di ciascun mese pubblicato, a cura del Ministero dell’Economia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tabella A
Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare:
livello prof.le | FRANCIA | SVIZZERA |
F - E | € 398,96 | xx.xx. 1.899 |
D | € 459,94 | xx.xx. 2.099 |
C | € 498,06 | xx.xx. 2.325 |
B-A-Q2-Q1 | € 559,03 | xx.xx. 2.565 |
Tabella B
Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia:
livello prof.le | FRANCIA | SVIZZERA |
F - E | € 489,06 | xx.xx. 2.420 |
D | € 550,04 | xx.xx. 2.670 |
C | € 603,39 | xx.xx. 2.948 |
B-A-Q2-Q1 | € 672,00 | xx.xx. 3.223 |
Al delegato responsabile della delegazione estera gli importi dell’assegno di confine di cui sopra sono maggiorati del 5%.
8.2 L’assegno di confine di cui al precedente punto 8.1 non è corrisposto in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione.
9. Indennità PdM Cargo
Si conferma il riconoscimento dell’indennità di € 11,28 al Macchinista dell’equipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) dell’accordo nazionale del 29.3.2012.
10. Compenso per i collaudi
E’ confermata la corresponsione del compenso per i collaudi nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.
11. Visite in conto terzi per il personale sanitario
E’ confermata, per il personale sanitario di RFI SpA, la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie extra istituzionali derivanti da quanto sancito dal Codice della Strada, da richieste di Amministrazioni dello Stato e di Aziende operanti nel settore dei trasporti.
Per tali attività è confermato che una percentuale dei proventi venga ripartito tra tutto il personale.
Gli importi medi mensili da corrispondere ai lavoratori sono confermati nelle attuali misure massime rispettivamente di € 259,00 per il personale tecnico-sanitario, di € 207,00 per il personale amministrativo e di € 1.085,00 per il personale medico.
12. Indennità di sede all’estero
E’ confermata la corresponsione dell’indennità di sede all’estero per i lavoratori occupati nelle sedi estere delle Società del Gruppo FS.
13. Compenso addetti manutenzione rotabili
Al personale della manutenzione rotabili sono confermati i compensi di cui all’accordo del 23.6.2005, con le modalità e qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.
14. Al personale incaricato di svolgere attività di direzione lavori, coordinamento per la progettazione e coordinamento esecuzione lavori sarà riconosciuta una specifica indennità correlata alla durata dell’incarico, alla complessità dei lavori ed al valore delle commesse.
Entro il mese di febbraio 2017 saranno definiti fra le parti stipulanti i criteri di riconoscimento, il valore economico dell’indennità e le relative modalità di corresponsione, anche tenendo in considerazione quanto previsto all’art. 113 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).
ART. 37
INDENNITA’ PER IL PERSONALE NAVIGANTE
Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell’art. 40 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI
1. Assegno ad personam (ex art. 38.6 CCNL 90/92)
L’assegno ad personam di cui al punto 6 dell’art. 38 del CCNL 90/92 eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del presente contratto, continua ad essere corrisposto ed è riassorbibile solo nel caso di passaggio al parametro retributivo o a livello professionale superiore.
Tale assegno ad personam è utile ai fini di pensione ed ai fini del TFR e concorre ai fini della determinazione della 13a mensilità e dell’assegno personale pensionabile di cui agli artt. 27 e 28 del presente contratto.
2. Modalità di corresponsione della retribuzione
2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.
2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
ART. 39 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell’art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:
- elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
- assegno personale pensionabile, di cui all’art. 28 del presente contratto, nella misura determinata a seguito del riassorbimento dell’EDR 8.11.1995 di cui al punto 3 dello stesso art. 28;
- salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto.
- indennità di utilizzazione professionale, di cui all’art. 31 del presente contratto;
- 50% dell’indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
- indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui al punto 1 dell’art.
36 (Indennità diverse) del presente contratto;
- assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.