Common use of Sistema di Classificazione unica del personale Premessa Clause in Contracts

Sistema di Classificazione unica del personale Premessa. Le parti stipulanti confermano l’impegno a promuovere la più estesa applicazione del presente CCNL quale ulteriore strumento di regolazione del mercato, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato ribasso delle offerte nelle gare di appalto,che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi, pregiudicando anche le condizioni di salute e sicurezza del lavoro degli addetti. In tale premessa le parti stipulanti convengono di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle oppor- tunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto organizzativo dei servizi - coerente con la necessità di dare ulteriore impulso al processo di espansione della raccolta differenziata - anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto. Coerentemente le parti, nel modificare ed implementare il sistema classificatorio, intendono rispondere alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove ed aggiornate figure pro- fessionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata. 1. A decorrere dal 7 giugno 2017, il personale dipendente è inquadrato nel presente si- stema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali, articolato in 10 livelli pro- fessionali e 17 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base parametrali mensili riportate nella tabella allegata all’art. 27 del presente CCNL. 2. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti: • Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; • Area conduzione; • Area impianti e laboratori; • Area officine e servizi generali; • Area tecnica e amministrativa. 3. A valere dal 7 giugno 2017: - alla nuova posizione 1A corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione base men- sile ricomprende ed assorbe la retribuzione base mensile del pregresso livello 1; - alla nuova posizione 1B corrisponde il nuovo parametro 90, con la relativa retribu- zione base mensile; - al nuovo livello J corrisponde il nuovo parametro 80, con la relativa retribuzione base mensile. 4. I livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli professionali J, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale. 5. Il sistema di classificazione unica è di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o modificazione alcuna da parte della contrattazione di secondo livello. 6. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni pa- rametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le sin- gole Aree di appartenenza. 7. Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore. 8. Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posi- zione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area. 9. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di effettiva pre- stazione. 10. Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello profes- sionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell’espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.

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Sistema di Classificazione unica del personale Premessa. Le parti stipulanti confermano In attuazione degli impegni assunti con la“Dichiarazione programmatica per lo svi- luppo del settore dei servizi ambientali” introduttiva al Capitolo I, l’impegno a promuovere la più estesa applicazione del presente CCNL quale ulteriore ulte- riore strumento di regolazione del mercato, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato in- giustificato ribasso delle offerte nelle gare di appalto,, che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi, pregiudicando anche le condizioni di salute e sicurezza del lavoro la- voro degli addetti. In tale premessa le parti stipulanti convengono in relazione all’entrata in vigore della nuova classificazione del personale, di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle oppor- tunamente opportunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto organizzativo dei servizi - coerente con la necessità di dare ulteriore ulte- riore impulso al processo di espansione della raccolta differenziata - anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto. Coerentemente le partiParti, nel modificare ed implementare il sistema classificatorio, intendono rispondere alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove ed aggiornate figure pro- fessionaliprofessionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata. 1. A decorrere dal 7 giugno 2017dall’1.5.2008, il personale dipendente è inquadrato nel presente si- stema sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali, articolato in 10 livelli pro- fessionali 9 li- velli professionali e 17 15 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni retri- buzioni base parametrali mensili riportate nella tabella allegata all’artallegata. 27 del presente CCNLI livelli professionali 2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione pa- rametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli profes- sionali 1, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale. 2. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti: • : a) Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; • ; b) Area conduzione; • ; c) Area impianti e laboratori; • ; d) Area officine e servizi generali; • ; e) Area tecnica e amministrativa. 3. A valere dal 7 giugno 2017: - alla nuova posizione 1A corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione base men- sile ricomprende ed assorbe la retribuzione base mensile del pregresso livello 1; - alla nuova posizione 1B corrisponde il nuovo parametro 90, con la relativa retribu- zione base mensile; - al nuovo livello J corrisponde il nuovo parametro 80, con la relativa retribuzione base mensile. 4. I livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli professionali J, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale. 5. Il sistema di classificazione unica è di competenza esclusiva del livello di contrattazione con- trattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o modificazione modifica- zione alcuna da parte della contrattazione di secondo livello. 64. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni pa- rametrali posi- zioni parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le sin- gole singole Aree di appartenenza. 75. Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore. 86. Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posi- zione posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area. 9. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di effettiva pre- stazione. 107. Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo me- desimo livello profes- sionale professionale solo dopo che siano trascorsi 5 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell’espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente immedia- tamente inferiore. A decorrere dall’1.5.2009 il periodo di permanenza nella posizione paramentrale B è ridotto a 5 anni. Nei confronti del personale in forza all’1.5.2009, il periodo di permanenza già maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile ai fini del passaggio alla posizione parametrale A. 8. Il decorso del periodo di anni di cui al comma 7 e l’effettiva prestazione si in- tendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B nell’ambito del medesimo livello professionale e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A. 9. Ai fini della maturazione del periodo di anni di cui al comma 7 sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicuratori nonché i periodi di cui all’art. 38, comma 2, del presente CCNL. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite. 10. Nell’ambito del sistema di classificazione unica di cui al presente articolo, si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operativo – funzionali diverse. L’espletamento di più mansioni dello stesso valore, riconducibili allo stesso li- vello professionale, non dà diritto all’inquadramento nel livello superiore. 11. Il passaggio di livello nella posizione parametrale iniziale B è comunicato al di- pendente con lettera scritta, nella quale sono indicati la data di decorrenza del passaggio e il nuovo trattamento economico attribuito. 12. Nell’ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell’arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, anche relative ad altre Aree operativo – funzionali, sussistendone i requisiti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Sistema di Classificazione unica del personale Premessa. Le parti stipulanti confermano In attuazione degli impegni assunti con la “Dichiarazione programmatica per lo sviluppo del settore dei servizi ambientali” introduttiva al Capitolo I, l’impegno a promuovere la più estesa applicazione del presente CCNL quale ulteriore strumento di regolazione del mercato, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato ribasso delle offerte nelle gare di appalto,, che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi, pregiudicando anche le condizioni di salute e sicurezza del lavoro degli addetti. In tale premessa le parti stipulanti convengono in relazione all’entrata in vigore della nuova classificazione del personale, di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle oppor- tunamente opportunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto organizzativo dei servizi - coerente con la necessità di dare ulteriore impulso al processo di espansione della raccolta differenziata - anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto. Coerentemente le partiParti, nel modificare ed implementare il sistema classificatorio, intendono rispondere alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove ed aggiornate figure pro- fessionaliprofessionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata. 1. A decorrere dal 7 giugno 2017dall’1.5.2008, il personale dipendente è inquadrato nel presente si- stema sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali, articolato in 10 9 livelli pro- fessionali professionali e 17 15 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base parametrali mensili riportate nella tabella allegata all’art. 27 del presente CCNL. 2. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti: • Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; • Area conduzione; • Area impianti e laboratori; • Area officine e servizi generali; • Area tecnica e amministrativa. 3. A valere dal 7 giugno 2017: - alla nuova posizione 1A corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione base men- sile ricomprende ed assorbe la retribuzione base mensile del pregresso livello 1; - alla nuova posizione 1B corrisponde il nuovo parametro 90, con la relativa retribu- zione base mensile; - al nuovo livello J corrisponde il nuovo parametro 80, con la relativa retribuzione base mensile. 4allegata. I livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli professionali J1, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale. 52. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti: ▪ Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; ▪ Area conduzione; ▪ Area impianti e laboratori; ▪ Area officine e servizi generali; ▪ Area tecnica e amministrativa. 3. Il sistema di classificazione unica è di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o modificazione alcuna da parte della contrattazione di secondo livello. 64. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni pa- rametrali parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le sin- gole singole Aree di appartenenza. 75. Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza 2, 3, 4 , 5, 6, 7 nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore. 86. Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posi- zione posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area. 9. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di effettiva pre- stazione. 107. Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello profes- sionale professionale solo dopo che siano trascorsi 5 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell’espletamento nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. A decorrere dall’1.5.2009 il periodo di permanenza nella posizione paramentrale B è ridotto a 5 anni. Nei confronti del personale in forza all’1.5.2009, il periodo di permanenza già maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile ai fini del passaggio alla posizione parametrale A. 8. Il decorso del periodo di anni di cui al comma 7 e l’effettiva prestazione si intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B nell’ambito del medesimo livello professionale e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A. 9. Ai fini della maturazione del periodo di anni di cui al comma 7 anni sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicuratori nonché i periodi di cui all’art. 38, comma 2, del presente CCNL. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite. 10. Nell’ambito del sistema di classificazione unica di cui al presente articolo, si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operativo – funzionali diverse. L'espletamento di più mansioni dello stesso valore, riconducibili allo stesso livello professionale, non dà diritto all'inquadramento nel livello superiore. 11. Il passaggio di livello nella posizione parametrale iniziale B è comunicato al dipendente con lettera scritta, nella quale sono indicati la data di decorrenza del passaggio e il nuovo trattamento economico attribuito. 12. Nell'ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell'arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, anche relative ad altre Aree operativo – funzionali, sussistendone i requisiti.

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Sistema di Classificazione unica del personale Premessa. Le parti stipulanti confermano l’impegno a promuovere la più estesa applicazione del presente CCNL quale ulteriore strumento di regolazione del mercato, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato ribasso delle offerte nelle gare di appalto,, che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi, pregiudicando anche le condizioni di salute e sicurezza del lavoro degli addetti. In tale premessa le parti stipulanti convengono di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle oppor- tunamente opportunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto organizzativo dei servizi - coerente con la necessità di dare ulteriore impulso al processo di espansione della raccolta differenziata - anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto. Coerentemente le parti, nel modificare ed implementare il sistema classificatorio, intendono rispondere alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove ed aggiornate figure pro- fessionaliprofessionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata. 1. A decorrere dal 7 giugno 2017, il personale dipendente è inquadrato nel presente si- stema sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali, articolato in 10 livelli pro- fessionali professionali e 17 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base parametrali mensili riportate nella tabella allegata all’art. 27 del presente CCNL. 2. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti: Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; Area conduzione; Area impianti e laboratori; Area officine e servizi generali; Area tecnica e amministrativa. 3. A valere dal 7 giugno 2017: - alla nuova posizione 1A corrisponde il parametro 100, la cui retribuzione base men- sile mensile ricomprende ed assorbe la retribuzione base mensile del pregresso livello 1; - alla nuova posizione 1B corrisponde il nuovo parametro 90, con la relativa retribu- zione retribuzione base mensile; - al nuovo livello J corrisponde il nuovo parametro 80, con la relativa retribuzione base mensile. 4. I livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A. I livelli professionali J, 8 e Q hanno una sola posizione parametrale. 5. Il sistema di classificazione unica è di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o modificazione alcuna da parte della contrattazione di secondo livello. 6. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni pa- rametrali parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le sin- gole singole Aree di appartenenza. 7. Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore. 8. Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posi- zione posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area. 9. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 26 mesi di effettiva pre- stazioneprestazione. 10. Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello profes- sionale professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell’espletamento nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 11. Nell’ambito del sistema di classificazione unica di cui al presente articolo, si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operativo – funzionali diverse. L'espletamento di più mansioni dello stesso valore, riconducibili allo stesso livello professionale, non dà diritto all'inquadramento nel livello superiore. 12. Il passaggio di livello nella posizione parametrale iniziale B è comunicato al dipendente con lettera scritta, nella quale sono indicati la data di decorrenza del passaggio e il nuovo trattamento economico attribuito. 13. Nell'ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell'arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, anche relative ad altre Aree operativo – funzionali, sussistendone i requisiti.

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