Sistema di penalità e premialità: qualità erogata. 1. La Regione Lazio identifica la Qualità richiesta ad ATAC nell’erogazione dei servizi ferroviari (Allegato 3) in un elenco di Variabili di Qualità e per ciascuna di essi specifica la definizione, un peso ed un obiettivo in termini di standard e tolleranza. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del Contratto saranno individuati pesi, obiettivi e costanti di calcolo e sottoposti all’approvazione del Comitato di Vigilanza di cui all’art. 16. 2. Le variabili di Qualità sono raggruppate nei seguenti Indicatori: - Produzione - Pulizia, comfort e accessibilità alle stazioni - Pulizia, comfort e accessibilità veicoli - Vigilanza. 3. La Regione Lazio, a misura della effettiva erogazione dei servizi, identifica come Qualità Erogata “consuntivata” la media semestrale delle misurazioni mensili di una singola Variabile. Quando il servizio monitorato da un Indicatore di Qualità può essere oggetto di perturbazione esogena rispetto al diretto controllo di ATAC (come nel caso della regolarità e puntualità del servizio), il valore mensile dell’Indicatore deve essere consuntivato distintamente al netto ed al lordo degli effetti delle cause esogene. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione per il confronto con la Qualità Richiesta, viene considerato valido solo il calcolo al netto delle cause esogene. Quando la raccolta dei dati funzionali al monitoraggio del servizio è operata dalla Regione Lazio quest'ultima trasmette ad ATAC la programmazione delle attività di monitoraggio con un anticipo di almeno due gg lavorativi, al fine di consentire la presenza di personale ATAC appositamente designato per tale funzione. La rilevazione della qualità erogata del servizio relativamente alla regolarità, manutenzione e pulizia si svolge in base alle modalità del presente articolo e dell’Allegato 3; 4. Al fine di premiare prestazione superiori allo standard assegnato per uno specifico Indicatore di Qualità e compensare eventuali prestazioni inferiori allo standard stesso, ad essere confrontata con la prevista Qualità Richiesta sarà la media semestrale del valore mensile degli Indicatori di Qualità Erogata. 5. In conseguenza del confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata, l’Amministrazione quantifica la penale da applicare ad ATAC il cui valore complessivo annuo non può superare il 2% del totale dei corrispettivi consuntivati. 6. Il Confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata deve essere recepita nella Carta della Qualità dei Servizi.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio
Sistema di penalità e premialità: qualità erogata. 1. ATAC si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, compatibilmente al rispetto delle misure di contenimento del rischio epidemiologico.
2. In particolare, ATAC eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui alla delibera ART n. 16/2018.
3. La Regione Lazio identifica la Qualità richiesta ad ATAC nell’erogazione dei servizi ferroviari (Allegato 3) in un elenco di Variabili di Qualità e per ciascuna di essi specifica la definizione, un peso ed un obiettivo in termini di standard e tolleranza. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del Contratto saranno individuati pesi, obiettivi e costanti di calcolo e sottoposti all’approvazione del Comitato di Vigilanza di cui all’art. 16.
24. Le variabili di Qualità sono raggruppate nei seguenti Indicatori: - Produzione produzione; - Puliziapulizia, comfort e accessibilità alle stazioni stazioni; - Puliziapulizia, comfort e accessibilità veicoli veicoli; - Vigilanzavigilanza.
35. La Regione Lazio, a misura della effettiva erogazione dei servizi, identifica come Qualità Erogata “consuntivata” la media semestrale delle misurazioni mensili di una singola Variabile. Quando il servizio monitorato da un Indicatore di Qualità può essere oggetto di perturbazione esogena rispetto al diretto controllo di ATAC (come nel caso della regolarità e puntualità del servizio), il valore mensile dell’Indicatore deve essere consuntivato distintamente al netto ed e al lordo degli effetti delle cause esogene. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione per il confronto con la Qualità Richiesta, viene considerato valido solo il calcolo al netto delle cause esogene. Quando la raccolta dei dati funzionali al monitoraggio del servizio è operata dalla Regione Lazio quest'ultima trasmette ad ATAC la programmazione delle attività di monitoraggio con un anticipo di almeno due gg giorni lavorativi, al fine di consentire la presenza di personale ATAC appositamente designato per tale funzione. La rilevazione della qualità erogata del servizio relativamente alla regolarità, manutenzione e pulizia si svolge in base alle modalità del presente articolo e dell’Allegato 3;
46. Al fine di premiare prestazione superiori allo standard assegnato per uno specifico Indicatore di Qualità e compensare eventuali prestazioni inferiori allo standard stesso, ad essere confrontata con la prevista Qualità Richiesta sarà la media semestrale del valore mensile degli Indicatori di Qualità Erogata.
57. In conseguenza del confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata, l’Amministrazione – tenuto conto degli effetti delle misure di contenimento del rischio epidemiologico e dell’emergenza sanitaria – quantifica la penale da applicare ad ATAC il cui valore complessivo annuo non può superare il 2% del totale dei corrispettivi consuntivati.
68. Il Confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata deve essere recepita nella Carta della Qualità dei Servizi.
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Samples: Contratto Di Servizio
Sistema di penalità e premialità: qualità erogata. 1. ATAC si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, compatibilmente al rispetto delle misure di contenimento del rischio epidemiologico.
2. In particolare, ATAC eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui alla delibera ART n. 16/2018.
3. La Regione Lazio identifica la Qualità richiesta ad ATAC nell’erogazione dei servizi ferroviari (Allegato 3) in un elenco di Variabili di Qualità e per ciascuna di essi specifica la definizione, un peso ed un obiettivo in termini di standard e tolleranza. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del Contratto saranno individuati pesi, obiettivi e costanti di calcolo e sottoposti all’approvazione del Comitato di Vigilanza di cui all’art. 16.
24. Le variabili di Qualità sono raggruppate nei seguenti Indicatori: - Produzione produzione; - Puliziapulizia, comfort e accessibilità alle stazioni stazioni; - Puliziapulizia, comfort e accessibilità veicoli veicoli; - Vigilanzavigilanza.
35. La Regione Lazio, a misura della effettiva erogazione dei servizi, identifica come Qualità Erogata “consuntivata” la media semestrale delle misurazioni mensili di una singola Variabile. Quando il servizio monitorato da un Indicatore di Qualità può essere oggetto di perturbazione esogena rispetto al diretto controllo di ATAC (come nel caso della regolarità e puntualità del servizio), il valore mensile dell’Indicatore deve essere consuntivato distintamente al netto ed e al lordo degli effetti delle cause esogene. Ai fini della Pagina quantificazione della eventuale sanzione per il confronto con la Qualità Richiesta, viene considerato valido solo il calcolo al netto delle cause esogene. Quando la raccolta dei dati funzionali al monitoraggio del servizio è operata dalla Regione Lazio quest'ultima trasmette ad ATAC la programmazione delle attività di monitoraggio con un anticipo di almeno due gg giorni lavorativi, al fine di consentire la presenza di personale ATAC appositamente designato per tale funzione. La rilevazione della qualità erogata del servizio relativamente alla regolarità, manutenzione e pulizia si svolge in base alle modalità del presente articolo e dell’Allegato 3;
46. Al fine di premiare prestazione superiori allo standard assegnato per uno specifico Indicatore di Qualità e compensare eventuali prestazioni inferiori allo standard stesso, ad essere confrontata con la prevista Qualità Richiesta sarà la media semestrale del valore mensile degli Indicatori di Qualità Erogata.
57. In conseguenza del confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata, l’Amministrazione – tenuto conto degli effetti delle misure di contenimento del rischio epidemiologico e dell’emergenza sanitaria – quantifica la penale da applicare ad ATAC il cui valore complessivo annuo non può superare il 2% del totale dei corrispettivi consuntivati.
68. Il Confronto fra Qualità Richiesta e Qualità Erogata deve essere recepita nella Carta della Qualità dei Servizi.
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