Common use of Sistemi di garanzia dei depositi Clause in Contracts

Sistemi di garanzia dei depositi. La Banca aderisce, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell’indennizzo sono disciplinate nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2007. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000. La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Lo Statuto del Fondo, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

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Sistemi di garanzia dei depositi. La Banca aderisce, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema sistem a di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell’indennizzo sono disciplinate nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2007. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori inve stitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000. La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Lo Statuto del Fondo, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli t itoli ad essi assimilabili. Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone di spone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

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Sistemi di garanzia dei depositi. La Banca aderisce, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema sistem a di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell’indennizzo sono disciplinate nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2007. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori inve stitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000. La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Lo Statuto del Fondo, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli t itoli ad essi assimilabili. Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

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