ADEGUATEZZA Clausole campione
ADEGUATEZZA. Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ADEGUATEZZA. (Principi generali)
ADEGUATEZZA. 8.1 La SIM fornisce raccomandazioni in relazione a operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentono l’adeguatezza del portafoglio titoli del CLIENTE rispetto al suo profilo, come ricostruito sulla base delle sue risposte alla Scheda Informativa Clientela sottoscritto unitamente al contratto di Raccolta e Trasmissione degli ordini indicato nelle premesse.
8.2 Il CLIENTE si impegna a fornire alla SIM informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare la SIM tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il CLIENTE si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
8.3 Il CLIENTE prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la SIM di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
8.4 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta prendendo come riferimento il profilo abbinato al questionario che avrà ottenuto il punteggio più basso.
8.5 La SIM non formulerà raccomandazioni che non risultino adeguate per il CLIENTE e in ogni caso non esegue disposizioni del CLIENTE di acquisto o di sottoscrizione, che non risultino adeguate per il CLIENTE all’esito della valutazione di adeguatezza.
ADEGUATEZZA. Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio. ANNO ASSICURATIVO Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
ADEGUATEZZA. 1. La prestazione del Servizio è soggetta alla valutazione di adeguatezza in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la SGR farà affidamento sulla valutazione di adeguatezza condotta da parte di tale intermediario terzo
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale viene verificato che: (i) l’operazione realizzata nel quadro della prestazione del Servizio corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente ivi inclusa la tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
4. Onde consentire l’effettuazione della valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce alla SGR o, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, all’intermediario terzo informazioni in merito a: (i) le finalità per cui vuole accedere agli investimenti e la sua tolleranza al rischio; (ii) la fonte e la consistenza del proprio reddito, del proprio patrimonio complessivo e dei propri impegni finanziari e la sua capacità di sostenere le perdite; (iii) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza; la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate in passato e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il proprio livello di istruzione e la professione attuale e, ove rilevante, precedente, la fascia di età del cliente, il suo stato civile ed il numero di figli a carico, l’esperienza e conoscenza del cliente.
5. Il Cliente è tenuto, pertanto, a fornire alla SGR tali informazioni, compilando e sottoscrivendo, con firma olografa o grafometrica, l’apposito questionario, prima della prestazione del Servizio.
6. Nel caso in cui la SGR non ottenga, in tutto o in parte, le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza, essa si asterrà dal prestare il Servizio, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente prende atto quindi che la mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza impedirà alla SGR di dare esecuzione al Contratto.
7. Il Cliente prende atto che la SGR fa legittimo affidamento...
ADEGUATEZZA. 2.1. Soggetta al nostro obbligo di valutare l'adeguatezza del Trading OTC per le sue circostanze, qualsiasi decisione relativa all'apertura o meno di un conto, o la sua comprensione o meno dei rischi ricade su di lei.
2.2. Potremo inoltre chiederle informazioni sulle sue attività finanziarie e redditi. Non controlliamo per suo conto se l'ammontare di denaro che ci ha inviato o i suoi guadagni e perdite siano consistenti con tali informazioni. È compito suo di valutare se le sue risorse finanziarie siano adeguate e quale livello di rischio desidera affrontare.
ADEGUATEZZA. Striscio ipocellulare (Assenza/scarsità di cellule squamose) Infiammazione Oscurante Tappeto Oscurante di emazie Citolisi Materiale cellulare non valutabile perché degenerato Fissazione inadeguata Striscio spesso (con sovrapposizione cellulare)
ADEGUATEZZA. 1. Nella prestazione del Servizio di Gestione la Banca è tenuta a valutare l’adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente al suo profilo, ossia che la linea di gestione, considerando il Portafoglio del Cliente, corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, ivi inclusa la sua tolleranza al rischio, sia di natura tale che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i relativi rischi.
2. Qualora la Banca ritenga che una linea di gestione non sia adeguata per il Cliente si astiene da prestare il Servizio di Gestione.
3. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio Cliente e in conseguenza di ciò la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tale circostanza, invitando quest’ultimo a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possono modificare le informazioni rese in precedenza e, quindi, a richiedere un eventuale aggiornamento della profilatura ovvero a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al profilo finanziario in essere.
ADEGUATEZZA. Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ADEGUATEZZA. La SGR presta il servizio di commercializzazione di quote dei propri OICVM in regime di adeguatezza. Pertanto, preventivamente alla prestazione del servizio, la SGR raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento dell’investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio. Le informazioni raccolte consentono alla SGR di effettuare la valutazione dell’adeguatezza e pertanto stabilire se il servizio o il prodotto:
a) corrisponde agli obiettivi di investimento dell’investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) è di natura tale che l’investitore è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) è di natura tale per cui l’investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’investimento. Ai fini del rilascio delle raccomandazioni personalizzate, la SGR valuta l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell’investitore, come ricostruito sulla base delle informazioni fornite dall’investitore medesimo nel Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, che l’investitore dichiara e garantisce essere attuali, esatte e complete. All’investitore è richiesto l’impegno a comunicare, tempestivamente, alla SGR ogni variazione delle suddette informazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. L’investitore si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite. In caso di rapporto cointestato, la raccolta delle informazioni e la successiva valutazione di adeguatezza di ciascuna operazione viene effettuata su uno solo degli intestatari, il quale sarà scelto indicato/scelto dai cointestatari stessi. Convenzionalmente, il nominativo della persona indicata dai cointestatari sarà indicato nel modulo di sottoscrizione come primo sottoscrittore. Se la SGR ritenesse l’operazione non adeguata o se l’investitore non fornisse tutte le informazioni richieste, la SGR stessa non potrà prestare i menzionati servizi e si asterrà dal porre in essere operazioni non adeguate e dal formulare raccomandazioni non adeguate.
