Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Modalità di espletamento del servizio Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base: 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni; 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni; 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE; 5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno; 6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione; 7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all’ inoltro telematico sul portale INPS; 8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni; 9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione; 10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf; 11) a seguito di autorizzazione da parte dell’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica. Per quanto concerne, nello specifico, l’erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: • Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione; • Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; • Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche; • Trasmettere alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite; • Rilasciare all’utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAte, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda; • Inviare semestralmente all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni. • In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000; • Vigilare l’attività delle sedi locali controllando la correttezza dell’operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione. • l’elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAte. Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:
Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.
Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)