Common use of Somministrazione di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La durata massima del contratto di somministrazione è di 6 mesi ed è prorogabile sino a un perio- do complessivamente non superiore a 12 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro quali si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmentesia proce- duto, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 entro i sei mesi precedenti, da a licenziamenti per riduzione di personale collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la forniturail contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che la stessa avvenga tale contratto sia concluso per sostituire provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei ; c) presso unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro sia operante una sospensione dei rapporti o riduzioni una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivointegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - il contratto a termine; d) da parte degli Istituti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori oc- cupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. Le parti convengono, nell’ambito della normativa vigentepropria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di le- gittima instaurazione di un rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato le seguen- ti ipotesi: • per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; • esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente ; • per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino ca- rattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; • personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; • per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; • per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a con- tratti a tempo determinato. Ai sensi del D.Lgs. 276/03, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un tratta- mento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’Art.23 comma 1 del D.Lgs. 276/03. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la cor- responsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al DL 19/9/94 n. 626 e sue suc- cessive modifiche. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in man- canza, alle ▇▇.▇▇. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata ed alle ca- ratteristiche degli stessi. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le imprese non potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle se- guenti mansioni: - addetto al recupero salme; - tanatoprattore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istitutonell’Istituto. 2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 85% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazionenell’Istituto. 3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. 4. Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare L’istituto comunica preventivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, RSA od in mancanza, delle loro assenza alle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L.CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi. 5. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. È E’ vietata l'utilizzazione l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesiposto; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale. 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego l’impiego di professionalità profes- sionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istitutonell’Istituto. 2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazionenell’Istituto. 3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. 4. Annualmente, l'Istituto l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione somministrazione, anche per il tramite dell’AGeSPI, è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie stipulanti del presente C.C.N.L.CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È E’ vietata l'utilizzazione l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale per- sonale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione al- l’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto La legge di somministrazione conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere attivato nel rispetto dei successivi punti prorogato con il consenso del lavoratore e nelle seguenti fattispecieper atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per particolari punte i contratti di attivitàdurata superiore ai 12 mesi ; - per l'effettuazione Obbligo di servizi definiti o predeterminati nel tempocausale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - per l'esecuzione Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di servizi più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di somministrazione è tenuto una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria oincrementi temporanei, in mancanza, delle significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei ▇▇ complessiva di 24 mesi tra contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero a termine diretti e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.somministrazione?

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Sources: Contratto a Termine

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa: 1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali; 3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94; 4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione; 5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio; 6. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o direct- marketing; 7. sostituzione di lavoratori assenti; 8. temporanea utilizzazione in qualifiche: - non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 9. esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine; 10. installazione e collaudo di nuove linee produttive; 11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori; 12. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può inoltre essere attivato nel rispetto dei successivi punti e concluso in tutti i casi di cui al precedente art. 8 qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte liste di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istitutoprofessionali richieste dall'azienda. I lavoratori assunti con casi di cui agli alinea 1, 3, 6 e 7 del 1° comma non rientrano nelle percentuali massime indicate nella “Normativa comune agli artt. 8 e 8bis”. Ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro impegnati è vietato: a) per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre la sostituzione di lavoratori che esercitano il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno diritto di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmentesia proceduto, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 entro i sei mesi precedenti, da a licenziamenti per riduzione di personale collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la forniturail contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni al trattamento di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivointegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione il contratto di lavoratori in sciopero; - somministrazione; c) da parte degli Istituti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della normativa vigenteattività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, senza alcuna maggiorazione retributiva: - per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi; - in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera durata dell'evento che ha determinato tale sostituzione; - negli altri casi, permanendo le condizioni che hanno dato origine all’utilizzo del lavoratore.

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Sources: Somministrazione Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La durata massima del contratto di somministrazione è di 6 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro quali si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmentesia proceduto, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 entro i sei mesi precedenti, da a licenziamenti per riduzione di personale collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni stesse man- sioni cui si riferisce la forniturail contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che la stessa avvenga tale contratto sia concluso per sostituire provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che assenti, ovvero sia concluso ai sensi del- l'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei ; c) presso unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro sia operante una sospensione dei rapporti o riduzioni una ridu- zione dell'orario, con diritto al trattamento di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivointegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - il contratto a termine; d) da parte degli Istituti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'ar- ticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavorato- ri occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. Le parti convengono, nell’ambito della normativa vigentepropria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato le seguenti ipotesi: • per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; • esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti azien- dalmente ; • per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; • personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consu- lenza ed assistenza informatica; • per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi a- ziendali; • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; • per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato. Ai sensi del D.Lgs. 276/03, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trat- tamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è infe- riore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’Art.23 comma 1 del D.Lgs. 276/03. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al DL 19/9/94 n. 626 e sue successive modifiche. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle ▇▇.▇▇. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effet- tuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore tempo- raneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le imprese non potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni: - addetto al recupero salme; - tanatoprattore.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istitutonell’Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. .. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazionecontratta-zione. Annualmente, l'Istituto l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È E’ vietata l'utilizzazione l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.. Le parti concordano che, in ogni ente opera ed istituto che applica il presente C.C.N.L., l’utilizzo di personale in somministrazione e con contratti di lavoro a termine (art. 23 del presente C.C.N.L.), non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’ente al 1° gennaio dell’anno di assunzione

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa: 1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali; 3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94; 4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione; 5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio; 6. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o direct-marketing; 7. sostituzione di lavoratori assenti; 8. temporanea utilizzazione in qualifiche: - non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 9. esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine; 10. installazione e collaudo di nuove linee produttive; 11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuo- vi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori; 12. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può inoltre essere attivato nel rispetto dei successivi punti e concluso in tutti i casi di cui al prece- dente art. 8 qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte liste di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per collocamento della Sezione circoscrizionale territo- rialmente competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istitutoprofessionali richieste dall'a- zienda. I lavoratori assunti con casi di cui agli alinea 1, 3, 6 e 7 del 1° comma non rientrano nelle percentuali massime indicate nella “Normativa comu- ne agli artt. 8 e 8bis”. Ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro impegnati è vietato: a) per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre la sostituzione di lavoratori che esercitano il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno diritto di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmentesia proceduto, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle ▇▇.▇▇. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei 12 entro i sei mesi precedenti, da a licenziamenti per riduzione di personale collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la forniturail contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni al trattamento di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivointegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la sostituzione il contratto di lavoratori in sciopero; - da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.somministrazione;

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro