CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ISTITUTI- SOCIO-SANITARI- ASSISTENZIALI-EDUCATIVI
Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ISTITUTI- SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI
1.1.2006 – 31.12.2009
PREMESSA
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all’AGIDAE le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L’AGIDAE e le XX.XX. rimarcano l’opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all’interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l’insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell’utenza, all’assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all’insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l’evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L’AGIDAE e le XX.XX. si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l’insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
TITOLO I – VALIDITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall’autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, catacombe, musei, biblioteche, ecc.;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- case di riposo con reparto protetto;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA);
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, comunità alloggio);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico- pedagogici, comunità alloggio);
- centri di psicoterapia dell’età evolutiva;
- centri culturali, ricreativi e sportivi;
- uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.
ART. 2 - RINVIO A NORMA DI LEGGE
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
ART. 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
A tal fine nell’ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto di cui all’art. 7 del CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell’ambito normativo e nell’ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
ART. 4 - INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Le disposizioni del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce, quindi, l’unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA
Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2006 e scade 31 dicembre 2009. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti, con comunicazione notificazione inoltrata con lettera raccomandata RR, o via fax, o attraverso e-mail, almeno due mesi prima della sua scadenza.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l’evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d’Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali ter-ritoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. o in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL.
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzioni e/o di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della Legge n. 428 del 1990 e dal D.lgs 2 febbraio 2001, n. 18.
ART. 7 - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del Protocollo sulla Politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente Contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di Istituto.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l’indennità di vacanza contrattuale di cui alla lettera c del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.
c. Indennità di vacanza contrattuale
A decorrere dal primo giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al 1° comma della lettera b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso
annuo programmato d’inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall’inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d’inflazione programmato.
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- definizione di principi e parametri ed eventuali valori economici sulle materie di cui al successivo capoverso del presente articolo.
A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, in Istituti con più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal Re- golamento Confederale del marzo ‘91, dall’Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro assenza le R.S.A.
La contrattazione d’Istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione d’Istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui gli Istituti dispongono com-presi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti, eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento dell’Istituto. Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:
- istituzione del servizio di reperibilità;
- assistenza e vigilanza notturna.
Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a livello regionale, sia a livello d’Istituto, potrà aver luogo una sola volta con la specifica precisazione della durata.
ART. 8 - NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:
- le prestazioni sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti; mi-nori; soggetti affidati a strutture tutelari.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
ART. 9 - PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991,
n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell’AGIDAE, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.
L’AGIDAE assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell’ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari Opportunità.
ART. 10 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo
cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.
ART. 11 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000.
ART. 12 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge - Quadro 11 agosto 1991, n. 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l’organizzazione dell’Istituto, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
TITOLO III - DIRITTI SINDACALI ART. 13 - RAPPRESENTANZE SINDACALI
In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’AGIDAE, in data 8 maggio 1995, e così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 R.S.U. ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro;
- in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 R.S.U. per ogni Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a venti ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l’espletamento del proprio mandato.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno cinque giorni di anticipo alla Direzione dell’Istituto.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell’Istituto per iscritto.
ART. 14 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette nel limite massimo di 6 giorni per ogni anno.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette all’Istituto da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
ART. 15 - ASPETTATIVA E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamata/o a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica.
Durante l’aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
ART. 16 - ASSEMBLEA
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all’art. 13 del presente CCNL.
In assenza delle R.S.U., le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data alla Direzione dell’Istituto tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno quattro giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’utenza.
ART. 17 - AFFISSIONE
E’ consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’Istituto.
ART. 18 - CONTRIBUTI SINDACALI
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessata o dall’interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, all’Istituto di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dai singoli Istituti sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle
Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento di distinta nominativa.
L’Istituto è tenuto, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
TITOLO IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 19 – ASSUNZIONE
1. L’assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l’interessato dichiari di essere consapevole delle finalità e del carattere cattolico dell’Istituzione.
2. Il personale che accetti l’assunzione collaborerà alla realizzazione di dette finalità in coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.
3. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l’Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro.
4. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno dell’Istituto ove esista.
5. Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell’art. 21;
b) l’orario di lavoro settimanale;
c) il trattamento economico;
d) il numero di iscrizione al libro matricola;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta, la motivazione dell’assunzione, la legge che
giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
g) la sede di lavoro;
h) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
l) la possibilità di trasferimento da sede a sede.
ART. 20 - DOCUMENTI DI LAVORO
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
a) carta d’identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
2. E’ a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
3. L’assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4. L’Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
ART. 21 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo indeterminato.
2. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo - Quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
21.1 - Apposizione del termine e contingente
A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, in particolare:
- per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola,colonie ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio anche educativo, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di sostegno;
- per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con numero minimo di 3.
B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
1. E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto stesso.
2. L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore assente.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
21.2 – Divieti
1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
- presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi;
- da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.3 - Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
4. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:
a) astensione facoltativa;
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
21.4 - Scadenza del termine
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
21.5 - Successione dei contratti
1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 21.4., entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
3. Ai sensi dell’art. 21 c. 2 della L. 133/2008, il periodo complessivo di
36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato (art. 1 comma 40bis L. 247/2007) si computa sull’ultimo quinquennio.
21.6 – Criteri di computo
1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
21.7 – Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche
disposizioni contrattuali e/o da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- le attività di stages e tirocinio;
- i Contratti di inserimento.
21.8 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 00.xx mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.9 – Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del DLgs 81/2008
21.10 - Diritto di precedenza e informazione (art. 21 c. 3, L. 133/2008)
1. Il diritto di precedenza di cui all’art. 10, comma 5 del D.lgs n. 368/01 è riservato, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la sede lavorativa nella quale è adibito, e con riferimento alle stesse mansioni, al lavoratore a tempo determinato che, nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto, abbia cumulato almeno 6 mesi di servizio continuativo.
2. Il diritto di precedenza si esercita entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e decade allo scadere dei 180 giorni successivi alla cessazione del rapporto medesimo.
3. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
ART. 22 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
A - NORME DI CARATTERE GENERALE
1. Ai sensi del D.lgs n. 61/00 e del successivo D.lgs n. 100/01, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
4. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
5. L’orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.
6. Nei casi previsti dall’art. 28 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto.
7. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part- time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché in- dennità di contingenza.
8. Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time.
9. La eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
B – LAVORO SUPPLEMENTARE
10. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.
11. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell’orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario, anche sulle voci di 00.xx mensilità e TFR.
12. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.
13. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i
casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
C – CLAUSOLE ELASTICHE
14. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20%, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
15. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
ART. 23 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare
per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. L’istituto comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente
CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
- che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
ART. 24 - CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
1. Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro 7 aprile 1998, n. 43.
2. Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l’impegno ad adempiere un’unica obbligazione.
3. Il contratto di lavoro stipulato per iscritto, deve indicare la misura percentuale rispetto all’orario contrattuale di cui all’art. 43 e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale.
4. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito possono determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
5. La retribuzione deve essere corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione all’orario concordato.
6. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con contratto di lavoro part-time.
7. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.
ART. 25 - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento, o reinserimento, è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale finalizzato all’adattamento delle competenze professionali soggettive ad un determinato contesto organizzativo, l’inserimento della lavoratrice o del lavoratore nello specifico mercato del lavoro del settore socio-sanitario
- assistenziale ed educativo.
Potranno essere assunti con contratto di inserimento o reinserimento i seguenti soggetti:
1. giovani tra i 18 e i 29 anni di età;
2. disoccupati di lunga durata fino a 32 anni di età;
3. ultra-quarantacinquenni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
4. lavoratrici o lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che vogliano intraprendere o riprendere un’attività;
5. lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
6. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le parti convengono che per “disoccupati di lunga durata” ai sensi del comma precedente si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi:
- la durata del contratto, entro un minimo di nove ed un massimo di diciotto mesi, salvo il caso dei soggetti con handicap fisico o mentale per i quali la durata potrà estendersi fino a trentasei mesi. Qualora si tratti di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima sarà di 12 mesi entro i quali la durata effettiva sarà stabilita tenendo conto della congruità delle competenze possedute dalla lavoratrice o dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;
- il progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del soggetto al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Il progetto di inserimento dovrà prevedere:
- la qualificazione al cui conseguimento il progetto è preordinato;
- le modalità con cui verrà realizzata la formazione. Questa sarà composta da una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore;
- il periodo di prova, secondo quanto previsto all’art. 26 del presente
C.C.N.L. per il livello di inquadramento attribuito nel contratto di inserimento o reinserimento;
- l’orario di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 43 del presente C.C.N.L.; per orari lavorativi a tempo parziale, si farà riferimento all’art. 22;
- il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal presente
C.C.N.L. in rapporto al livello di inquadramento, che non potrà essere inferiore a due livelli rispetto al livello di inquadramento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle a cui è preordinato il progetto di inserimento o reinserimento;
- il trattamento di malattia e infortunio, secondo quanto previsto dall’art. 63, con riproporzionamento in base alla durata del rapporto prevista nel contratto di inserimento e comunque non inferiore a 70 giorni;
- l’utilizzazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento delle facilitazioni esistenti nell’Ente ed il godimento da parte loro delle eventuali indennità sostitutive corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente Contratto, quali i compensi per lavoro ordinario e straordinario festivo, notturno.
Per quanto riguarda il numero massimo dei contratti di inserimento o reinserimento che potranno essere utilizzati da ogni singolo Ente, essi non potranno superare il 20% dei lavoratori assunti nell’anno, con un minino di tre.
Nel caso in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo relativo verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.
Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore.
ART. 26 - PERIODO DI PROVA
L’assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:
- 1 mese di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria A;
- 2 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria B;
- 3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D;
- 4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F;
- 1 mese di calendario per i contratti a tempo determinato.
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente Contratto, salvo quanto diversamente stabilito dal Contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di
lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 gg.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
ART. 27 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Salvo l’ipotesi di cui al punto e) dell’art. 34, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
- categoria A-B 30 giorni;
- categoria C-D 60 giorni;
- categoria E-F 90 giorni.
La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell’evento o indennizzato.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Le parti possono concordare di troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso, l’Istituto concederà alla lavoratrice ed al lavoratore, a richiesta, dei permessi retribuiti, per complessive 15 ore, per la ricerca di una nuova occupazione.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
In caso di chiusura degli Istituti il periodo di preavviso è di quattro mesi.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
L’Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento alla lavoratrice ed al lavoratore.
Il licenziamento della dipendente e del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.
La lavoratrice e il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso la parte datoriale deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta alla parte datoriale.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà della lavoratrice e del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi quando richiesti nei termini di legge ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
LICENZIAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di ristrutturazione o riduzione dell’attività, gli Istituti con più di 15 dipendenti potranno procedere al licenziamento secondo la seguente graduatoria.
Si seguirà, nel rispetto delle singole categorie di appartenenza e delle mansioni espletate, il criterio dell’anzianità di servizio dopo aver licenziato:
- chi gode di pensione ordinaria,
- chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità.
Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età.
In caso di passaggio a mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuita la qualifica e la retribuzione.
Nella formulazione della graduatoria si tenga presente che:
1) sono esclusi:
- le religiose ed i religiosi che appartengono alla stessa Congregazione che gestisce l’Istituto;
- le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità;
2) ai fini dell’anzianità, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni sono considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni non sono considerate;
3) sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato.
CHIUSURA DEGLI ISTITUTI
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell’Istituto il gestore ne darà informazione tempestiva al personale interessato. L’Istituto trasmetterà l’elenco del personale licenziato all’AGIDAE che provvederà ad informare gli Istituti della provincia per favorirne l’eventuale assunzione.
In caso di chiusura parziale il preavviso rientra nei limiti dell’art. 27.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti in 120 giorni per i motivi di cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente.
Gli Istituti, perciò, devono:
1. darne comunicazione preventivamente alle R.S.U. e alla Direzione Provinciale del Lavoro e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria;
2. entro 7 giorni dalla comunicazione, manifestare alle XX.XX. e all’AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto dell’applicazione della graduatoria sopracitata;
3. entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esaurire la procedura ed inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro verbale della decisione raggiunta.
L’Istituto procederà, poi, al licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso.
ART. 29 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’Istituto dovrà rilasciare a ri-chiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
ART. 30 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
L’erogazione alla lavoratrice e al lavoratore dell’anticipazione ivi prevista, trascorsi ulteriori 5 anni dalla prima erogazione, potrà chiederne una seconda, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.
ART. 31 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21 aprile 1993 n.
124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, si sono impegnate con protocollo d’intesa sottoscritto in
data 27 aprile 2007 ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, denominato PREVIFONDER, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
Sarà compito degli organi statutari del predetto PREVIFONDER, definire modalità e quote di iscrizione.
TITOLO V - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO ART. 32 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione dell’Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
ART. 33 - RITARDI ED ASSENZE
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l’assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’art. 34 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
ART. 34 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’Istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all’importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
L’Istituto non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l’Istituto non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, lo stesso potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all’interessata o all’interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all’autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora l’Istituto non provveda entro 10 giorni dall’invito dell’Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
2 anni dalla loro applicazione e parimenti l’arco temporale per
l’individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
E’ un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il
lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
1. inosservanza dell’orario di lavoro;
2. assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
5. mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all’INPS.
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all’Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
1. inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell’orario di lavoro;
2. assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
5. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6. insubordinazione verso i superiori;
7. irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
8. assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9. rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
1. assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
2. assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4. inosservanza delle norme mediche per malattia;
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
8. furto nell’Istituto di beni a chiunque appartenenti;
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
10. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;
11. azioni in grave contrasto con i principi dell’Istituto;
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L’elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
ART. 35 - RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L’UTENZA
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori per eventuali danni causati all’utenza o verso terzi di cui all’art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall’Istituto.
ART. 36 - RITIRO DELLA PATENTE
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall’autorità ritirata la patente necessaria per l’esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede di Istituto, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
ART. 37 - UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO
L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede di Istituto al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
TITOLO VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 38 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E CATEGORIE DI INQUADRAMENTO
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale- educativo, necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.
Con il presente sistema di classificazione del personale le parti ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un
corretto equilibrio tra la valorizzazione dell’autonomia organizzativa degli Istituti destinatari del presente CCNL e le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse.
Le norme sull’inquadramento e classificazione del personale tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all’accrescimento dell’efficacia delle gestione, alla razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D, E, F. Ogni categoria è composta da 6 posizioni economiche. La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata all’art. 39.
L’inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
I profili professionali illustrati hanno carattere esemplificativo.
ART. 39 - DECLARATORIA DELLE CATEGORIE
Le categorie di cui all’articolo precedente sono individuate mediante le seguenti declaratorie.
Categoria A: appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell’ambito di istruzioni fornite.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali e tecnici. Accedono alla Posizione Economica A 2 i seguenti Profili:
- addetta/o alla pulizie, custode, fattorina/o, portiera/e.
Il personale neo assunto è inquadrato nella posizione economica A 2, e dopo un periodo di 9 mesi di permanenza nella posizione A 2, passa automaticamente alla posizione economica A 3.
Posizione Economica A 3 i seguenti Profili:
- operatore generico ai servizi generali (cucina, guardaroba, mensa, sala); operaia/o generica/o, portiera/e centralinista, accompagnatrice/ore.
Categoria B: appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi, socio-assistenziali, educativi e di accoglienza.
Accedono alla Posizione Economica B 2 i seguenti Profili:
- operatore qualificato ai servizi generali, tecnici e amministrativi; operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio- assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, personale educativo esclusivamente di attesa notturna, cameriera/e, bagnina/o.
Categoria C: appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L’autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell’attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell’attività di coordinamento.
Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi, sanitari, socio-assistenziali, educativi e di accoglienza.
Accedono alla Posizione Economica C 1 i seguenti Profili:
- operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, impiegata/o d’ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell’assistenza, responsabile di sala, aiuto biblioteca e/o archivio, addetta/o alla reception.
Accedono alla Posizione Economica C 2 i seguenti Profili:
- educatrice/ore senza titolo, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o
-
all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o, impiegata/o di concetto, segretaria/o, accompagnatrice/ore anche di gruppo, responsabile della reception.
Categoria D: appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti
di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Le competenze professionali sono quelle derivanti dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, tecnici, sanitari, socio-assistenziali, educativi.
Accedono alla Posizione economica D i seguenti Profili:
- impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, economa/o, responsabile biblioteca e/o archivio.
Posizione economica D 1 i seguenti Profili:
- educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive. Responsabile CED.
Categoria E: appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, tecnici, sanitari, socio-assistenziali, educativi.
Accedono alla Posizione Economica E 1 i seguenti Profili:
- capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, fisioterapista coordinatrice/ore, psicomo-tricista coordinatrice/ore, terapista occupazionale coordinatrice/ore, logopedista coordinatrice/ore.
Accedono alla Posizione Economica E 2 i seguenti Profili:
- coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi.
Categoria F: appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di
diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali, educativi.
Accedono alla Posizione Economica F 1 i seguenti Profili:
- responsabile area.
Accedono alla Posizione Economica F 2 i seguenti Profili:
- direttrice/ore generale.
ART. 40 - MANSIONI PROMISCUE E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE MANSIONI
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti alle categorie ed alle posizioni economiche superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all’art. 13 della legge del 20 maggio 1970 n. 300.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o posizione economica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione maggiorata della differenza retributiva fra la posizione economica o categoria superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
Quando la dipendente o il dipendente sia addetta/o a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla
mansione superiore espletata e di quest’ultima le/gli verrà pure attribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto
all’orario espletato e fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidatele/gli.
ART. 41 - MUTAMENTO DELLE MANSIONI PER INIDONEITA’ FISICA
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l’inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l’Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.
ART. 42 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE AL PASSAGGIO AL LIVELLO FUNZIONALE SUPERIORE
Nel caso di passaggio ad una categoria o ad una posizione economica superiore, il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribuzione in go-dimento maggiorata della differenza tra la posizione economica iniziale della nuova categoria di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza.
TITOLO VII - ORARIO DI LAVORO ART. 43 - ORARIO NORMALE DI LAVORO
L’orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall’Istituto.
L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
Riduzione di orario
Viene confermata, per la durata del vigente CCNL, una riduzione pari a ore
24 di orario di lavoro rispetto all’orario stabilito al comma primo del presente articolo.
Al personale assunto a tempo parziale tale riduzione è assoggettata al criterio della proporzionalità.
Le parti si impegnano a rivedere nel corso del prossimo rinnovo contrattuale, la regolamentazione del presente periodo.
ART. 44 - LAVORO STRAORDINARIO
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall’art. 43 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario: 35%
b) lavoro notturno straordinario: 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario: 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario: 60%.
La prestazione straordinaria eseguita nelle festività di cui all’art. 50 o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
ART. 45 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro notturno s’intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro notturno prestata una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda spettante.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori il cui turno di servizio è prestato in giorno festivo (domeniche e festività di cui all’art. 50) compete, per ogni ora di lavoro festivo ordinario prestato, una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda spettante.
ART. 46 - INDENNITA’ PER PRESENZA NOTTURNA
1. Alle figure educative operanti in strutture socio assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, al momento dell’assunzione può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di euro 25,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei gestori come l’adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso
2. L’Istituto potrà anche assumere apposito personale con mansione di PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA notturna, inquadrato nella categoria B2 con retribuzione pari al 60% della paga conglobata di riferimento. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. A detto personale sarà garantito il riposo settimanale previsto dalla normativa.
ART. 47 - DISPONIBILITA’
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate ai sensi dell’art. 70.
ART. 48 – REPERIBILITA’
Per reperibilità s’intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell’Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere.
L’Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.
ART. 49 - RIPOSO GIORNALIERO
1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
2. Le parti concordano che per il personale impegnato in lavoro organizzato in turni continuativi ed avvicendati, è possibile derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero, con periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a nove ore consecutive.
TITOLO VIII - FESTIVITA’ E FERIE ART. 50 – FESTIVITA’
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro (1° maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione della Madonna
8) Festa di tutti i Santi
9) Immacolata Concezione
10) Santo Natale
11) Santo Stefano
12) Santo Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo set-timanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, maggiorata del 15%, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, ad un corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Istituto sentito l’interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dall’Istituto in accordo con l’interessata o l’interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
ART. 51 - FERIE
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto.
L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell’Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9,
previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’Istituto.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la Direzione dell’Istituto e ferme restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.
In deroga al comma 4 del presente articolo, ai lavoratori stranieri che ne facciano richiesta entro il mese di marzo, potrà essere concesso il cumulo biennale di ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di
calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici non saranno considerate.
TITOLO IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI ART. 52 - PERMESSI BREVI E RECUPERI
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall’Istituto, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell’anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
ART. 53 - CONGEDO MATRIMONIALE
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, in concomitanza con l’evento.
ART. 54 - TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ A – NORME DI CARATTERE GENERALE
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
4. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a
7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
5. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.
6. Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
7. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
8. Il beneficio spetta:
- fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;
- fino agli otto anni se il reddito del singolo genitore interessato, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
B - RIPOSI GIORNALIERI
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art.
10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
C – MALATTIA FIGLIO
1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell’anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale,
nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/00.
D - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano
essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.
ART. 55 - SERVIZIO MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità), sempreché si sia messo a disposizione dell’Istituto nel termine di 30 gg di cui all’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
I lavoratori che prestano servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
ART. 56 - DONAZIONI SANGUE E MIDOLLO OSSEO
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.
ART. 57 - PERMESSI RETRIBUITI
La dipendente e il dipendente può usufruire nell’anno fino ad un massimo di cinque giorni di permessi retribuiti se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: xxxxx, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente della lavoratrice o del lavoratore entro il secondo grado.
Le giornate di cui sopra sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi.
Per fruire di tali permessi la dipendente e il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell’Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.
ART. 58 - PERMESSI NON RETRIBUITI
In caso di eccezionali motivi, la lavoratrice ed il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell’anno previa autorizzazione dell’Istituto.
ART. 59 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
ART. 60 - TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso re-tribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi
dell’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell’art. 1 della legge
30 aprile 1978 n. 178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.
Per l’esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 61 - DIRITTO ALLO STUDIO
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio, finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria di Secondo grado, è di 150 ore annue individuali retribuite.
ART. 62 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell’area socio-sanitaria-assistenziale-educativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento, ivi compresa l’Educazione Continua in Medicina (ECM), necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del totale dell’organico dell’Istituto facente capo al presente CCNL, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 70 ore annue.
In sede di confronto a livello di Istituto verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
Nell’adozione dei criteri si terrà conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell’Istituto il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui all’art. 61.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
ART. 63 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituto al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all’Istituto stesso entro due giorni dall’inizio dell’assenza idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa.
PERIODO DI COMPORTO
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento di tale periodo la dipendente o il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 180 giorni previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto.
2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 giorni nel periodo di 3 (tre) anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R..
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all’art. 51 ne sospende la fruizione nell’ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 (sette) giorni di calendario.
ART. 64 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
ART. 65
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
ART. 66 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Per l’applicazione di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Dlgs 9 aprile 2008 n. 81) si fa riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’AGIDAE in data 22 maggio 1997 che le Parti si impegnano ad aggiornare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL.
TITOLO XII - RETRIBUZIONE
ART. 67 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
1. minimo contrattuale conglobato;
2. salario di anzianità;
3. elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
4. ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
L’oscillazione mensile dell’orario di lavoro conseguente a turnazione ordinaria non darà luogo a variazioni di retribuzione se compensata nell’arco di un semestre.
ART. 68 - MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI
Per i minimi contrattuali conglobati di cui al punto 1 dell’art. 67 vale la seguente tabella:
Nuovo inquadramento | Paga conglobata al 31/12/2005 | Paga conglobata dal 1°/11/2008 | Paga Conglobata dal 1°/09/2009 | |||
A2 | euro | 1.032,11 | euro | 1.155,11 | euro | 1.195,11 |
A3 | euro | 1.062,77 | euro | 1.191,77 | euro | 1.233,77 |
B2 | euro | 1.112,54 | euro | 1.248,54 | euro | 1.291,54 |
C1 | euro | 1.162,32 | euro | 1.297,32 | euro | 1.335,32 |
C2 | euro | 1.212,09 | euro | 1.351,09 | euro | 1.391,09 |
D | euro | 1.203,86 | euro | 1.367,86 | euro | 1.427,86 |
D1 | euro | 1.270,74 | euro | 1.445,74 | euro | 1.505,74 |
E1 | euro | 1.347,18 | euro | 1.525,18 | euro | 1.587,17 |
E2 | euro | 1.433,17 | euro | 1.620,17 | euro | 1.683,17 |
F1 | euro | 1.519,16 | euro | 1.716,16 | euro | 1.779,16 |
F2 euro 1.605,15 euro 1.811,15 euro 1.875,15
La paga conglobata in vigore dal 1 novembre 2008 assorbe l’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.), di cui all’accordo del 11 ottobre 2007, finora erogata.
Nel “minimo contrattuale conglobato” sono stati assorbiti i seguenti elementi in vigore precedentemente al presente Contratto:
1) paga base di cui all’art. 19 del CCNL 22 luglio 1994;
2) indennità di contingenza di cui all’art. 20 del CCNL 22 luglio 1994;
3) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui all’Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992 (Lit. 20.000 mensili = euro 10.33).
Superminimi ad personam
Sono confermate le quote di superminimo conseguenti all’uniformazione di categoria, come da art. 19 del CCNL del 22 luglio 1994. Tali valori si congelano al 31 luglio 1998 e non sono riassorbibili dagli aumenti contrattuali.
ART. 69 - SALARIO DI ANZIANITA’
Il salario di anzianità già maturato viene congelato.
Ulteriori riconoscimenti economici saranno oggetto, entro la vigenza del presente CCNL, di discussione tra le parti ai fini della elaborazione di una progressione orizzontale di carriera, legata alla professionalità delle prestazioni dei lavoratori
ART. 70 - TREDICESIMA MENSILITA’
Entro il 20 di dicembre di ogni anno l’Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero, mentre la frazione di durata inferiore non va computata.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
ART. 71 - INDENNITA’ DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO
Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere corrisposta una indennità mensile lorda pari a Euro 25,00. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
ART. 72 - RIMBORSI DI TRASFERTA O DI MISSIONE
Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente comandate o comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. I rimborsi delle spese chilometriche sono quelli previsti dalle tabelle ACI.
ART. 73 - ATTIVITA’ DI SOGGIORNO FUORI SEDE
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta, oltre alla normale retribuzione ed al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, una indennità pari a Euro 25,00 lorde giornaliere. Su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, in alternativa a tale quota economica, sarà riconosciuto un monte ore retribuito, fino a concorrenza di tale somma, da utilizzarsi in corso d’anno.
ART. 74 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre l’ottavo giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di
anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento.
ART. 75 - ABITI DA LAVORO
L’Istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore la divisa completa, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di lavoro.
TITOLO XIII - PROCEDURE PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE ART. 76 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E REGIONALE
E’ istituita in Roma, presso l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole con-trattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente Contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di:
- definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell’arbitrato le parti si rincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.
ART. 77 - ENTE BILATERALE NAZIONALE
1. Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema socio–educativo- assistenziale non statale religioso, le XX.XX. e l’AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio-assistenziale non statale religioso.
3. Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto.
6. Nell’ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
e) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
f) promuovere forme di previdenza complementare.
NOTA A VERBALE
Ai fini dell’applicazione della L. 12/03/1999 n. 68 e del successivo Regolamento D.P.R. 10/10/2000 n. 333 le parti concordano che:
tenuto conto di quanto disposto dalla normativa
- ai sensi del comma 3 dell’art. 3 L. 68/99 “per i partiti politici, le organizzazioni sindacale e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente mansioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione”
- come specificato al comma 5 dell’art. 2 D.P.R. 333/2000 “il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all’art. 3 comma 3, della legge 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3”
per la determinazione della base di computo della quota di riserva, sono esclusi il personale ausiliario e le figure professionali che hanno rapporto diretto con gli ospiti assistiti, inquadrati nelle categorie e posizioni economiche A2 e A3 (operatore generico ai servizi mensa e sala, accompagnatrice/ore), B2 (assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetto all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, bagnina/o), C1 (animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetto all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell’assistenza), C2 (educatrice/ore
senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetto all’assistenza di base o
altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o, accompagnatrice/ore anche di gruppo), D1(educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/re di attività sportive), il personale con funzione direttive delle categorie E e F.