Procedura di conciliazione. 7.1 La Procedura di Conciliazione si intende formalmente instaurata dal momento del ricevimento della domanda del Cliente o dell’Azionista da parte della Segreteria Tecnica.
7.2 Il tentativo di conciliazione dovrà, di regola, essere esperito entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, quale attestata dal numero progressivo di ricevimento assegnato dalla Segreteria Tecnica ad ogni Modulo ad essa pervenuto. Detto termine potrà comunque essere ampliato dal Consiglio Generale, tenuto conto del numero di domande pervenute e del carico di lavoro della Commissione.
7.3 In caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del precedente articolo 6.2, il termine per l’espletamento della Procedura comincerà a decorrere dalla data di effettivo ricevimento del Modulo compilato in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto, o della documentazione mancante.
7.4 La Segreteria Tecnica, almeno 6 (sei) giorni prima di ogni riunione della Commissione di Conciliazione, comunicherà ai conciliatori designati l'elenco dei casi da trattare ed invierà loro, anche a mezzo email, copia della relativa documentazione. I lavori della Commissione potranno svolgersi anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici per collegamenti a distanza.
7.5 Nei casi in cui la Commissione ritenga di formulare una proposta di transazione, il procedimento si concluderà con la sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, di un verbale di conciliazione (“Verbale di Conciliazione”), in tre originali, contenente i termini della proposta transattiva da formulare al Cliente od all’Azionista. Uno degli originali del Verbale di Conciliazione sarà contestualmente consegnato al conciliatore dell’Associazione, mentre gli altri due saranno trasmessi alla Segreteria Tecnica, che ne tratterrà uno per gli archivi della Banca e provvederà ad inviare il secondo al Cliente od all’Azionista, a mezzo raccomandata a.r., indicando le modalità per l’eventuale accettazione della proposta transattiva.
7.6 Nei casi in cui la Commissione non ritenga di formulare una proposta di transazione, il procedimento si concluderà con la sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, di un verbale di mancato accordo (“Verbale di Mancato Accordo”) in tre originali. Uno degli originali del Verbale di Mancato Accordo sarà contestualmente consegnato al conciliatore dell’Associazione, mentre gli altri due saranno trasmessi alla Segreteria Tecnica, che ne tratterrà uno per gli ar...
Procedura di conciliazione. Per le controversie tra GO ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti della suddetta Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza alla suddetta Autorità, ai sensi della delibera dell’AGCOM 182/02/CONS. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita:
a) la Struttura, da un rappresentante di questa all’uopo delegato
b) l’operatore/operatrice, da un rappresentante della categoria cui il medesimo sia iscritto o abbia conferito mandato. La procedura conciliativa è attivata da richiesta scritta di parte da pervenire alla parte avversa tramite A.R. o altro mezzo idoneo a fornire prova certa di ricezione. Ricevuta la comunicazione i rappresentanti delle parti provvederanno entro 20 giorni ad espletare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato – a cura della parte più diligente - presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. Le decisioni assunte non costituiscono precedente vincolante ai fini della interpretazione del presente Regolamento. Per la procedura conciliativa di cui al presente articolo ciascuna delle parti si accollerà le competenze eventualmente richieste dal proprio rappresentante.
Procedura di conciliazione. Il Cliente che in relazione al rapporto contrattuale con TIM, lamenta la violazione di un proprio diritto od interesse ed intende agire in via giudiziaria, deve preventivamente promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 203/18/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Procedura di conciliazione. Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del c.c.n.l., e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo. Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali. Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Procedura di conciliazione. A seguito dell’istanza di conciliazione notificata alla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associazione di cui intende valersi nella conciliazione. La prima riunione della commissione di conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, nel caso aggiornando la seduta per l’esame d’eventuali perizie e per le conclusioni. La Commissione redige un verbale di conciliazione del qual è fornita copia alle parti a cura della segreteria della stessa.
Procedura di conciliazione. 34.1. Per le controversie tra Terrecablate ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
34.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo.
34.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede contenziosa non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
34.4. Terrecablate informa, inoltre il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Cliente.
Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale.
Procedura di conciliazione. Il Cliente che intende agire in via giudiziaria nei confronti di Opiquad in relazione dei Servizi voce o i Servizi di Accesso ad Internet è tenuto a promuovere preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 203/18/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Procedura di conciliazione. 27.1 Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione che abbiano previamente stipulato i relativi protocolli di intesa con la medesima ARERA. L’elenco aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Gelsia xxx.xxxxxx.xx mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico. it o contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654. Per i Clienti domestici che hanno stipulato con Gelsia un contratto online di fornitura di gas e/o energia elettrica è accessibile la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) mediante il link xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ presente sul sito web di Gelsia www.gelsia .it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il punto di contatto ODR italiano (centro europeo consumatori Italia) all’indirizzo e-mail xxx@xxx-xxxxxxxxx.xx o al numero telefonico 0644238090 / 0471980939.
27.2 La procedura di conciliazione potrà esser attivata nei casi in cui la risposta ricevuta dal CLIENTE al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore.
27.3 Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione al Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il CLIENTE presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il CLIENTE domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali ind...