Procedura di conciliazione Clausole campione

Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita:
Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione d...
Procedura di conciliazione. Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del c.c.n.l., e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo. Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali. Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Procedura di conciliazione. 9.1 Per controversie tra Infostrada ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla disposizione dell’istanza della suddetta Autorità, ai sensi della Delibera 182/02/CONS. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla sca- denza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Procedura di conciliazione. Il Cliente che in relazione al rapporto contrattuale con TIM, lamenta la violazione di un proprio diritto od interesse ed intende agire in via giudiziaria, deve preventivamente promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 203/18/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Procedura di conciliazione. A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ed accettare il tentativo di conciliazione e l’Associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i venti giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione. Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico delle parti in eguale misura.
Procedura di conciliazione. Il Cliente che, in relazione al rapporto contrattuale con Telecom, lamenta la violazione di un proprio diritto o interesse e che intende agire in via giudiziaria, deve preventivamente promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Procedura di conciliazione. 27.1 Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione che abbiano previamente stipulato i relativi protocolli di intesa con la medesima ARERA. L’elenco aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Gelsia xxx.xxxxxx.xx mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico. it o contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654. Per i Clienti domestici che hanno stipulato con Gelsia un contratto online di fornitura di gas e/o energia elettrica è accessibile la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) mediante il link xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ presente sul sito web di Gelsia www.gelsia .it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il punto di contatto ODR italiano (centro europeo consumatori Italia) all’indirizzo e-mail xxx@xxx-xxxxxxxxx.xx o al numero telefonico 0644238090 / 0471980939.
Procedura di conciliazione. A seguito dell’istanza di conciliazione notificata alla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associazione di cui intende valersi nella conciliazione. La prima riunione della commissione di conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, nel caso aggiornando la seduta per l’esame d’eventuali perizie e per le conclusioni. La Commissione redige un verbale di conciliazione del qual è fornita copia alle parti a cura della segreteria della stessa. Gli eventuali costi ed oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, sono a carico delle parti in eguale misura. Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L Ispezioni e collaudi C L Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consu...
Procedura di conciliazione. Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del c.c.n.l., e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'articolo 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo. Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali. Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 all’Art. 2 prevede quanto segue: Le parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale. Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire: - l'informazione preventiva; - la consultazione; - la possibilità di attuare modelli partecipativi. Per quanto sopra, le parti intendono adottare un modello innovativo di relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali, la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello. Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel present...