Sospensione cautelare. 1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di quindici giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione
Sospensione cautelare. 1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 all'art. 48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di quindici giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione
Sospensione cautelare. 1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 all’art.48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di quindici giorni.
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