Sospensione dell’attività imprenditoriale. Con riguardo alla procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare, il comma 4 dell'art. 22 in commento - che modifica l'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 - opera un leggero arrotondamento al rialzo degli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’articolo 14 del d.Lgs n. 81/2008. Ma la vera novità è rappresentata dalla possibilità di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo dovuto. In sostanza, per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro, si consente il riavvio dell'attività con il pagamento di una prima tranche della somma aggiuntiva dovuta (25%), rinviando il saldo dell’importo residuo, maggiorato del 5%, ai 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.
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