Sospensione e revoca Clausole campione
Sospensione e revoca. Successivamente al rilascio della certificazione e durante il periodo di mantenimento della certificazione, la Camera di Commercio di Prato, anche su segnalazione da parte dell’Ente, può sospendere il certificato e la concessione all’uso del marchio nei casi descritti nel Regolamento. La sospensione è revocata successivamente all’effettuazione di un audit addizionale. La rimozione dei motivi della sospensione deve avvenire entro un periodo massimo di 90 giorni pena la revoca del certificato e dell’uso del marchio. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato e la revoca della sospensione i prodotti ottenuti l’organizzazione non può utilizzare il marchio. La revoca della certificazione comporta l’immediato divieto dell’uso del certificato da parte dell'organizzazione e del marchio. La proposta di revoca e le motivazioni collegate devono essere comunicate da parte dell’Ente di certificazione all'Organizzazione interessata e al comitato di certificazione della Camera di Commercio di Prato.
Sospensione e revoca. ENAC può procedere alla sospensione temporanea o alla revoca del Tesserino aeroportuale: in tutti i casi in cui, anche su segnalazione del Gestore, venga accertata la perdita dei requisiti di rilascio o qualora incorrano gravi motivi inerenti la sicurezza aeroportuale. Nei casi di sospensione e revoca di cui sopra, ENAC Direzione Aeroportuale, informa l’ufficio tesseramento affinché provveda:
1. all’immediata inabilitazione del Tesserino stesso;
2. alla relativa comunicazione al Titolare ed al Soggetto Richiedente, con contestuale richiesta di restituzione del tesserino revocato/sospeso.
Sospensione e revoca. Dopo l’emissione del certificato, nel caso in cui venga accertato che si è verificata anche una sola delle seguenti situazioni: • violazione del codice deontologico; • mancata richiesta di rinnovo entro il periodo previsto; • mancato versamento della quota di rinnovo; • mancata sottoscrizione, entro i termini previsti dal Regolamento generale, della documentazione contrattuale; • mancata integrazione della documentazione richiesta al momento del rinnovo della certificazione; • richiesta da parte della persona certificata; viene applicato il provvedimento di sospensione. La sospensione del certificato ha durata massima di 4 mesi; nella comunicazione di sospensione viene richiesto alla persona certificata di provvedere per risolvere i problemi che l’hanno causata con l’indicazione della scadenza massima. Durante il periodo di sospensione la persona certificata deve rispettare i seguenti obblighi: • sospendere l’impiego dei marchi di Fata Informatica; • dare comunicazione ai propri committenti dell’avvenuta sospensione; • non qualificarsi come persona certificata da Fata Informatica. Nel in cui caso la persona certificata non provveda, entro i termini previsti, a risolvere le problematiche per cui è stato applicato il provvedimento di sospensione, Fata Informatica procede a ridurre il campo di applicazione o a revocare la certificazione. La revoca comporta la cancellazione dal Registro delle persone certificate.
Sospensione e revoca. In caso di urgenti ed imprevedibili esigenze, nonché per motivi e necessità di pubblico interesse, il Sub Comodante può revocare la concessione ed esigere la restituzione immediata dei locali e beni concessi in comodato d'uso, ai sensi dell' art. 1809, comma 2 del Codice Civile. Parimenti il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione, nei casi in cui ciò si renda necessario per analoghe urgenti e imprevedibili esigenze. In tali casi di sospensione o revoca il Sub Comodatario nulla può pretendere ed eccepire, né avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento, e trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 12, ultimo paragrafo.
Sospensione e revoca. Adempimenti fiscali;
Sospensione e revoca. 5.1 Il Gestore procede tempestivamente e gratuitamente alla sospensione o alla revoca dell’Identità digitale così come meglio disciplinato nel DPCM e nel Manuale e secondo le procedure in esso descritte, in particolare nel caso in cui sia venuto a conoscenza che:
a) la stessa risulti non attiva per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi
b) sia intervenuto il decesso del Cliente;
c) sia estinta la persona giuridica cui essa è riferita;
d) vi sia un uso illecito dell’Identità digitale; ovvero:
e) sia stata richiesta dal Cliente;
f) a seguito della scadenza contrattuale
g) se il Cliente non fornisca riscontro alle richieste di chiarimenti relativi al numero di cellulare indisponibile, secondo quanto previsto dal Manuale Operativo; in tal caso, decorsi ulteriori 15 giorni dalle richieste di chiarimento, l’Identità Digitale sarà revocata.
5.2 La revoca o la sospensione dell’Identità digitale determinano rispettivamente la disattivazione o la sospensione del Servizio ArubaID. Nel caso in cui la sospensione avvenga a seguito di richiesta del Cliente per le motivazioni di cui al precedente comma 5.1 lett. d), Aruba PEC sospenderà tempestivamente l’Identità digitale per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, informandone il Cliente. ▇▇▇▇▇▇▇ detto termine, l’identità sarà revocata qualora non sia pervenuta entro il medesimo termine copia della denuncia presentata all’Autorità giudiziaria per gli stessi fatti su cui è basata la richiesta di sospensione.
Sospensione e revoca. Per ragioni di necessità o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco potrà sospendere o revocare la concessione in qualsiasi momento, con congruo preavviso scritto e motivato. L’Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, comunicato al concessionario, l’autorizzazione nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni d’uso. L'inadempimento delle norme contenute nel regolamento, comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro delle strutture.
Sospensione e revoca. Il contributo è sospeso in caso di ricovero ospedaliero o ricoveri di sollievo in struttura residenziale superiore a 30 giorni. Il contributo è revocato, dalla data del verificarsi dell’evento, in caso di:
a) inserimento definitivo in struttura residenziale;
b) decesso;
c) non rispetto degli impegni sottoscritti nel PAI;
d) accertamento di notizie mendaci. In questo caso, i beneficiari dei contributi oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, saranno tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. L’erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non viene sospeso – in caso di fruizione di residenzialità temporanea – qualora l’assistenza tutelare sia prestata da un assistente familiare, assunto con secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico o comunque vi sia un contratto in essere non sospendibile.
Sospensione e revoca. 1. L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto discrezionale e insindacabile di sospendere e revocare motivatamente in qualsiasi momento l’abilitazione del fornitore ovvero l’abilitazione di uno o più prodotti senza che il fornitore abilitato o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta.
Sospensione e revoca. 1. L'Amministrazione comunale può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione c omunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione a l t r e s ì per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
