SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che forma parte integrante della presente polizza, le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute: a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery; b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale; d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico; e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte; f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti; g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche; h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione; i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa; j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket); k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie. l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio; m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che forma parte integrante della presente polizza, le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute:
a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery;
b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti;
g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche;
h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie.
l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio;
m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazioni, Contratto Di Assicurazioni
SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che forma parte integrante della presente polizzaassicurata, le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute:
a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery;
b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti;
g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche;
h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie.
l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio;
m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione
SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che forma parte integrante della presente polizzanell’Allegato “Tabella limiti di indennizzo”, le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute:
a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery;
b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti;
g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche;
h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie.
l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio;
m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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Samples: Assicurazione, Contratto Di Assicurazioni
SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che forma parte integrante della presente polizzanell'Allegato Tabella limiti di indennizzo", le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute:
a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery;
b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti;
g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche;
h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie.
l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio;
m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO. La Società rimborsa fino a concorrenza della somma indicata nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO che ALLEGATO 1 - QUADRO SINOTTICO MASSIMALIche forma parte integrante della presente polizza, le spese mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza sostenute:
a) durante il ricovero in istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery;
b) per gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
c) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
d) per apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e) per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
f) per cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi regolarmente prescritti;
g) per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, protesi oculari e acustiche;
h) per l’applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
i) per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
j) per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
k) per cure e protesi dentarie di primo intervento rese necessarie da infortunio, senza sottolimiti per dente, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve esser procrastinata oltre tre anni dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa) non è considerata protesi e rientra a tutti gli effetti nelle spese per cure dentarie.
l) per spese e cure oculistiche compreso l’acquisto di montature, lenti anche a contatto rese necessarie da danno oculare. Sono altresì comprese le spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) già in uso all’assicurato rotti a seguito di infortunio;
m) per spese e cure all’apparato uditivo ivi comprese le spese per l’acquisto o la riparazione di protesi acustiche rotte a seguito di infortunio; si precisa che le spese per protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro quattro anni dal giorno dell’Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di enti sociali o privati, la garanzia “Spese mediche a seguito di infortunio” vale ad integrazione per eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli enti predetti.
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