RIMBORSO SPESE MEDICHE. Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:
1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:
a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato;
c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalg...
RIMBORSO SPESE MEDICHE. Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. La Società rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Società provvede al pagamento dell’indennizzo all’Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. In caso di Infortunio del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Compagnia assicura il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per: • gli accertamenti diagnostici; • gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento; • i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della somma assicurata; • gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della somma assicurata; • le rette di degenza; • l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; • il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il Rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie; • il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della somma assicurata.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale. L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: - di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; - farmaceutiche, purché prescritte dal medico; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per denuncia dei sinistri Xxxxxxxx e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentami- Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Alunni stranieri iscritti presso l’Istituto contraente, durante la loro permanenza in Italia per mo- tivi di studio. L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: - di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; - farmaceutiche, purché prescritte dal medico; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per denuncia dei sinistri Malattia e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentami- tività professionale; quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’at- prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché guenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero; visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conse- naturale; zioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inonda- sicurato abbia preso parte attiva; connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’As- terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° fessionale e relativi allenamenti; sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo pro- detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; centi o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefa- infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di curato; questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso pro- connesse ad atti volontari di autolesio...
RIMBORSO SPESE MEDICHE. La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea dell’Assicurato, rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato: le spese e gli onorari sostenuti per prestazioni mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, accertamenti medico legali, terapie fisiche e trattamenti riabilitativi, acquisto di farmaci, tutori, presidi e protesi ortopediche ed oculari, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi. Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, l’assicuratore rimborsa, dedotto uno scoperto del 10% con un minimo di € 160,00 per evento, le spese sostenute in Italia ed all’estero a seguito di infortunio con lesione indennizzabile a termini di polizza in caso di:
A. Intervento Chirurgico
RIMBORSO SPESE MEDICHE. Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità. La presente garanzia è valida esclusivamente per i famigliari dell’Assicurato che rimangono a casa e decorre dal giorno della partenza del viaggio dell’Assicurato e scade al rientro del viaggio.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, per il noleggio di carrozzine, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio, compresi eventuali ticket. L’assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all’infortunio denunciato dall’ente, con il limite massimo di € 250,00= per dente; per la sola prima protesi viene previsto un limite di indennizzo di € 1.600,00=. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, occhiali, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 500,00=: