Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’arttenuto conto di quanto previsto dall'art. 3211, comma 8 commi 9 e ss del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatoreD.Lgs.vo n. 163/2006. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente viene stipulato, sema in considerazione delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 e 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, potrà rendersi necessario in futuro modificarlo in tutto o in parte ovvero cederlo a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e di provvedimenti legislativi che comportino il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Entela redistribuzione delle relative competenze, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, ciò senza che l’Impresa la ditta appaltatrice possa vantate alcunché vantare nei confronti della Provincia di Reggio EmiliaProvincia, alcunché per danno emergente o lucro cessante. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emiliadel Comune. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla ProvinciaComune, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’arttenuto conto di quanto indicato dall'art. 3211, comma 8 commi 9 e ss del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatoreD.Lgs.vo n. 163/2006. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente viene stipulato, se, a seguito delle recenti normative e ma in particolar modo considerazione dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che comportino la Legge 56/2014 e soppressione o il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Entela redistribuzione delle relative competenze, la Provincia potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo trovarsi nella necessita di modificarlo in tutto o in parte, recedere, ovvero cederlo senza che l’Impresa la ditta appaltatrice possa vantate alcunché vantare nei confronti della Provincia di Reggio EmiliaProvincia, alcunché per danno emergente o lucro cessante. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione Il contratto è stipulato “a corpo” articolo 59 comma 5-bis, del contratto Codice dei contratti nonché degli articoli 43, commi 6,7, e 9, del Regolamento generale. Il lavoro a corpo, indicato nella tabella di appaltocui all’articolo 2, comma I, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il presente appalto “a corpo”, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, deve aver luogo entro sessanta giorni obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. Si stabilisce inoltre che non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla aggiudicazione definitivaStazione appaltante negli atti progettuali, ai sensi dell’art. 32ancorché rettificata, comma 8 del Codiceessendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privatain forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e le eventuali spese di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedentidi legge, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato i termini di legge per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’arttenuto conto di quanto previsto dall’art. 3211, comma 8 commi 9 e ss del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatoreD.Lgs.vo n. 163/2006. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente viene stipulato, sema in considerazione delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011, a seguito delle recenti normative convertito nella Legge 214/2011, 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 e in particolar modo 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e Provincia potrà trovarsi nella necessita di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo modificarlo in tutto o in parte, recedere, o cederlo a seguito di provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l’Impresa la ditta appaltatrice possa vantate alcunché vantare nei confronti della Provincia di Reggio EmiliaProvincia, alcunché per danno emergente o lucro cessante. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente viene stipulato, sema in considerazione delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011, a seguito delle recenti normative convertito nella Legge 214/2011, 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 e in particolar modo la 95/2012 convertito nella Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014135/2012, non ci siano vincoli normativi e l'Amministrazione potrà trovarsi nella necessita di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo modificarlo in tutto o in parte, ovvero recedere, o cederlo a seguito di provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l’Impresa la ditta appaltatrice possa vantate alcunché vantare nei confronti della Provincia di Reggio Emiliadell'Amministrazione, alcunché per danno emergente o lucro cessante. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provinciaall'Amministrazione, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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