Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore esponeva di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

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Svolgimento del processo. Con atto 1. - P.L., titolare di citazione ritualmente notificatouno studio tecnico industriale operante nel settore dei macchinari per cartiere, l’attore esponeva citò innanzi al Tribunale di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.aVerona la società Covit s.r.l., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabiliaveva acquistato, in frigoriferi e congelatori domesticiuna vendita fallimentare, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore l'impianto della Rete di Trasmissione Nazionale cartiera (G.R.T.N.OMISSIS), e tale circostanza che ad ella si era da considerarsi causa rivolta per reperire acquirenti dei macchinari stessi, chiedendo che fosse condannata a pagarle Euro 120.000,00, pari alla somma tra la provvigione, convenuta nella misura del 6% del prezzo di forza maggiorevendita a terzi, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto individuati, per il tramite del suo interessamento, nella società australiana Encore Tissue, e l'ulteriore percentuale del 2% per la cessione dei disegni tecnici dei macchinari. L'attrice deduceva di essersi attivata a reperire potenziali acquirenti, che aveva prontamente comunicato alla società convenuta. La Covit s.r.l. si costituì, opponendosi all'accoglimento della domanda, sia contestando lo svolgimento degli antecedenti storici esposti in citazione, sia eccependo la nullità della pattuizione sulla provvigione, non essendo la P. iscritta nell'elenco dei mediatori; fece valere, in subordine, l'annullabilità per dolo incidente della ulteriore pattuizione del 2% , assumendo a tale eventoproposito che falsamente la P. avrebbe dichiarato di dover dividere la provvigione con altra società, mediante approntamento che avrebbe avuto la disponibilità dei disegni tecnici necessari per lo smontaggio dell'impianto e per la sua commercializzazione, così celando alla controparte di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, essere già in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenzapossesso degli elaborati medesimi.

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Svolgimento del processo. Con C. B.. , con atto di citazione ritualmente notificatodel ‘21.12.81, l’attore esponeva di aver stipulato che, con contratto di somministrazione appalto del 26.07.1976, aveva affidato all’impresa edile M A la costruzione di energia elettrica un fabbricato, all’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx 1’incarico della progettazione e direzione dei lavori strutturati in cemento armato e allo Studio Tecnico H Xxxxxxxx la progettazione c direzione dei lavori concernenti la parte architettonica. Dopo che i lavori erano stati ultimati (luglio 1976), collaudati (marzo 1977) e consegnati (aprile 1977), aveva rilevato vizi e lesioni ai pavimenti, alle pareti e ai solai. Alla denuncia dei vizi aveva fatto seguito un accordo in data 29.10.1979 che prevedeva sia il risanamento delle strutture, con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.aattuazione degli interventi progettati da un diverso professionista, l’ing. Collina, sia l’eliminazione di ogni difetto. Il collaudo dei lavori di ripristino era stato effettuato in data 22.10.1980 c successivamente, con lettera del 30.07.1981, aveva chiesto il risarcimento dei danni, ma senza alcun esito. Pertanto, il B. conveniva dinanzi al Tribunale di Forli 1’impresa M., l’ing. Z. e lo Studio Tecnico H al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, costituito nel diminuito valore dell’edificio emendato dai vizi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva (n. 490/ 1987), respingeva le eccezioni di decadenze e prescrizione sollevate dai convenuti in riferimento agli artt. 2226 e 1667 c.c., numero cliente 837544874; c, con sentenza definitiva (39119), escludeva ogni addebito dello Studio Tecnico H ed affermava la corresponsabilità dell’ing. Z e dell’impresa M, determinando in misura prevalente e pari all’ 80% la percentuale di colpa del professionista, riferita sia ed errore nei calcoli delle opere in cemento armato quale progettista, sia ad omissione delle verifiche sulla qualità dei materiali, oltre che a mancata acquisizione della documentazione prescritta dall’art. 4 della legge n. 1086/71, in relazione alla diversa e ulteriore veste di direttore dei lavori afferenti le parti in cemento armato. Condannava, pertanto, l’ing. Z e l’impresa M, in misura del rispettivo apporto causale (g0°U e 205’0), a pagare al B, a ti tolo dì risarcimento danni, la somma di £. 170 milioni, con rivalutazione secondo indici ISTAT dal 16 giugno 1993 alla data della sentenza, oltre agli interessi legali, calcolati anno per anno sulla somma capitale. Con sentenza n. 1261199 del 5.11/2.12.1999, la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’ing. Z, riduceva l’entità del danno risarcibile da £. 170 milioni a £. 136 milioni dovuto al B e confermava nel resto la decisione dei Tribunale, respingendo l’appello incidentale del B nei confronti dello Studio Tecnica H. Per quanto è rilcvantc in queste sede, in relazione all’appello principale dell’ing. Z c alle ore 03:25 della notte eccezioni di decadenza e prescrizione dallo stesso sollevate, la Corte bolognese, premesso che in primo grado la responsabilità dell’ing. Z tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed stata affermata in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione relazione ad entrambi gli incarichi ricevuti di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino progettazione e di Roma hanno avviato direzione dei lavori in cemento armato, dopo aver richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del professionista intellettuale per difformità e vizi occulti dell’opera. osservava, innanzitutto, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione disposizioni di cui all’art. 1559 2226 x.x., xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx denuncia nel termine di otto giorni) e pre- scrizione annuale dell’azione di garanzia, spettante al committente in caso di difformità c vizi occulti dell’opera, avrebbero potuto applicarsi solo alla prestazione progettuale dell’ing. Z, qualificabile come obbligazione di risultato e non anche all’attività di direzione dei lavori, inquadrabile fra le obbligazioni di mezzi. Riteneva che tale orientamento non era condivisibile, in quanto la valutazione di compatibilità prescritta dall’art. 2230 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria avrebbe dovuto portare ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che escludere in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3I’ applicabilità dell’art. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso2226 c.c. sul lavoro autonomo, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (esinconciliabile con l’essenza stessa delle prestazioni d’indole intellettuale. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabiliOsservava, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesiparticolare, che l’interruzione energetica la distinzione delle obbligazioni d’opera intellettuale a seconda che fossero o meno produttive di un opus era dovuta a causa non imputabile allo frutto di un equivoco, consistente nel confondere il supporto del prodotto dell’obbligazione con il prodotto stesso, ai sensi dell’artequivoco e sua volta dovuto e due ragioni, ossia alla non sempre agevole possibilità di attribuire prevalenza a] profilo intellettuale piuttosto che al risultato materiale della prestazione ed alla necessità di trasfondere su supporto materiale il prodotto dell’attività ideativa. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore Concludeva che nelle prestazioni intellettuali ‘...l’attività mentale assume netta prevalenza su quella fisica” sicché «la trasformazione della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), materia o manca del tutto ...o assume un ruolo del tutto marginale e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenzasecondario».

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Svolgimento del processo. Con atto 1. La società C.D. Spa propone ricorso principale per cassazione, affidato a due mo- tivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 61/ 44/09, depositata l’8 giugno 2010, con la quale essa accoglieva in parte l’appello dell’a- genzia delle entrate contro la decisione di citazione ritualmente notificatoquella provinciale, l’attore esponeva sicché l’opposizione della medesima, inerente all’avviso di aver stipulato contratto liquidazione dell’imposta complementare di somministrazione registro, dovuta con riferimento alla cessione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a.azienda industriale per la produzione di mobili da parte della cedente società P.M. Spa. in liquidazione, numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed nonché in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umaniconcordato preventivo, e verificaregià Ca. Spa, cosìveniva ritenuta fondata parzialmente. In particola la CTR osservava che l’atto finale di cessione di azienda del mese di dicembre 2004 doveva essere valutato nel- la sua dimensione “dinamica”, se sia configurabile l’ipotesi e quindi non poteva essere interpretato in funzione “stati- ca” con i negozi precedenti di reato per disastro colposo; che il perdurare cessione condizionata dell’opificio, e vendita delle merci e prodotti di magazzino, sicché tutte le varie operazioni andavano valutate come contratto a formazione progressiva, a fronte delle quali si configurava un’ipotesi di elusione fiscale, mentre invece l’avviamento come stabilito nel prezzo dalle parti non poteva essere ride- terminato in misura maggiore, secondo l’esatta formula enunciata dall’agenzia, giacché si trattava di vendita effettuata nel corso della procedura di concordato preventivo, e quin- di con la prevista omologazione del black - out giudice delegato, potendosene semmai stabilire un valore maggiore, purché solo nell’ambito del prezzo definitivo, già stabilito dalle parti. Il Ministero e l’agenzia delle entrate resistono con controricorso, e a sua volta la seconda ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, proposto ricorso incidentale sulla base di un impegno di potenzaunico motivo, cioè cui la ricorrente principale resiste con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza"altro controricorso, configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.adepositato memoria., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

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Svolgimento del processo. Con atto citazione notificata in data 26.11.1991 (A), dopo aver premesso di citazione ritualmente notificato, l’attore esponeva essere proprietario di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed un immobile sito in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino S. Lucia del Mela e di Roma hanno avviato averlo dovuto demolire, a seguito di ordinanza comunale, per le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi gravi lesioni ad esso causate dai lavori di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base sbancamento effettuati su di un impegno contiguo terreno di potenzaproprietà dei coniugi (B) e eseguiti dalla ditta (C), cioè conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale di Messina e detti coniugi per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano i convenuti e, in particolare, (C) deduceva di avere eseguito le opere in questione con l’obbligo la ordinaria diligenza e chiedeva comunque di essere garantito, previa chiamata in causa, dalla (D) (con cui aveva stipulato in data 30.7.91 polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile a favore di imprese industriali ed edili) e dal direttore dei lavori (E). Il Giudice Istruttore (GI) autorizzava le chiamate in causa con ordinanza dell’ 8.10.1992. Costituendosi, la (D) eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa, essendo la voce di danno invocata dall’attore esclusa dall’ambito oggettivo del somministrante contratto, mentre il (E) rilevava che con la scrittura del 3.08.1991 la impresa esecutrice lo aveva esonerato da ogni responsabilità insieme ai committenti dell’opera. Espletata consulenza tecnica di tenere ufficio e acquisto il fascicolo di accertamento tecnico preventivo richiesto dagli (A) al pretore di Milazzo, con sentenza n. 83/2002, il G.O.A. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (divenuto competente a disposizione dell’utente una determinata quota seguito della sua istituzione) accoglieva la domanda, dichiarando l’esclusiva responsabilità della ditta (C) con condanna della stessa in solido con la (D) al pagamento, in favore dell’attore, della somma di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza"€ 37.494,77, configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energiaoltre rivalutazioni e interessi, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento calcolati nella misura dell’interruzione della prestazione media del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone 4% sulla somma rivalutata anno per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento anno dall’agosto 1991 al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.asoddisfo., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Illegittime Le Clausole Troppo Generiche

Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificatocitazione, l’attore esponeva di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto notificato il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso2.4.2010, il risarcimento Curatore del danno da liquidarsi fallimento della [conveniva in via equitativa ricorrendo alle nozioni giudizio, innanzi al Tribunale di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie Milano, la [factor], chiedendo la declaratoria di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi inefficacia e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarlo, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stessola revoca, ai sensi dell’art. 1218 c.c67, primo comma n. 2 L.Fall., di pagamenti avvenuti con mezzi non normali che la [factor] avrebbe ricevuto dalla [controllante del debitore ceduto] (per l’ammontare di € 809.652,00), società controllante della [debitore ceduto], nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima, nonché la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 L.Fall., di pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento effettuati dalla [controllante del debitore ceduto] a favore della stessa [factor] (corrispondenti a € 507.513,50). Domandava, per l’effetto, di condannare la convenuta al pagamento di tali somme oltre interessi dalla domanda al saldo. In tale giudizio si costituiva [factor], contestando sotto ogni profilo la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari. Con la sentenza n. 8999/2011 del 5.7.2011 il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande di parte attrice nei confronti di [factor], condannandola alla rifusione delle spese di lite. Avverso la sentenza su indicata proponeva appello il Fallimento [debitore ceduto], lamentando il mancato accoglimento delle domande revocatorie e pertanto chiedendo, in primo luogo, di revocare, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 L.Fall., in quanto l’energia elettrica atti estintivi di debiti esigibili dalla fallita non gli era stata fornitaeffettuati con mezzi normali, i pagamenti di complessivi € 809.652,00 eseguiti dalla [xxxxxxxx ceduto] nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale somma, e, in secondo luogo, domandando l’applicazione dell’art. 44 L.Fall. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti effettuati dalla [controllante del debitore ceduto] in favore di [factor] dopo la dichiarazione di fallimento della [xxxxxxxx ceduto] e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento di € 507.513,50. [factor], costituitasi in giudizio, domandava respingersi l’appello avversario e, in via subordinata, come per legge, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENELappello incidentale, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto anche parziale accoglimento della domanda del fallimento chiedeva il riconoscimento a proprio favore dei pagamenti anteriori alla cessione d’azienda, per complessivi € 371.105,00, i quali non sarebbero stati revocabili, differentemente da quanto affermato dal giudice di prime cure in punto di motivazione, né ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 L. Fall., nè sotto il profilo dell’art. 67, secondo comma X.Xxxx. Domandava, poi, in via ulteriormente subordinata, l’accoglimento delle questioni assorbite, con vittoria riferimento all’esenzione di spese[factor] dalla revocatoria e della declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. Essendo 6, L. 21 febbraio 1991, n. 52, all’infondatezza delle domanda di inefficacia e revocatoria in relazione al momento della “fuoriuscita patrimoniale rilevante”, e all’inesistenza di pagamenti con mezzi non normali. All’udienza del 16.06.2016 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la Corte tratteneva la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’epigrafe legge per il deposito di comparse conclusionali e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenzamemorie di replica.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificatonotificato in data 21.10.2008 A. ha tratto in lite, l’attore esponeva innanzi al Tribunale di aver stipulato contratto Napoli, la D. s.r.l. (da ora in poi anche siglata come D. s.r.l.) al fine di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a.sentire nei suoi confronti accogliere le seguenti richieste: 1) in via preliminare disporre l’acquisizione al presente giudizio dell’accertamento tecnico preventivo RG n. 23632/08 svoltosi in contraddittorio tra le parti; 2) dichiarare e ritenere la convenuta responsabile dei vizi e difetti indicati in premessa la cui natura rende l’imbarcazione in oggetto inidonea ad un uso normale, numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto ne diminuisce il territorio nazionale, ed valore in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umanimodo significativo, e verificarecomunque per mancanza di conformità a causa dell’inclinazione della stessa a “dritta” (lato destro) oltre che per la insufficienza del sistema di pulizia dei vetri (tergicristallo), cosìcosì come evidenziato nell’ATP innanzi citato, se sia configurabile l’ipotesi di reato nonché per disastro colposoi difetti del parabrezza indicati in premessa (bolle); 3) per l’effetto dichiarare e ritenere che il perdurare prezzo dell’imbarcazione di €. 449,908,00 oltre Iva deve 4 essere ridotto di € 66.736.20, oltre IVA, pari al 15% del black - out ha cagionato danni all’istantevalore iniziale della barca, patrimoniali ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e non; che il contratto tra il consumatore per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di esso istante della suddetta somma, oltre interessi e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento rivalutazione monetaria dalla data del pagamento del consumosino all’effettivo soddisfo; 4) condannare, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da esso istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull’imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell’imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate, delle vacanze estive. Danni da liquidarsi nell’importo che verrà precisato in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Inoltre, l’attore ha provveduto alla notifica del medesimo atto di citazione all’allora E. S.p.A., affinché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti, laddove avesse ritenuto. A fondamento della domanda così proposta ha dedotto l’attore che: - in data 14/4/2008 aveva stipulato il contratto di leasing n. 00903564/001 con la spa E. (oggi B. S.r.l.), per l’acquisto di una imbarcazione da diporto a motore modello (YYY), numero di identificazione ..., prodotta dalla S.r.l. D.; e, in ragione di quanto stabilito all’art. 9 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing, ad esso istante, quale utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria, era riconosciuto 5 il diritto di agire nei confronti del costruttore dell’imbarcazione per eventuali vizi e/o difetti della stessa. -Il contratto concluso tra le parti rientrava infatti nella disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e segg. c.p.c., essendo stato concluso per scopo di puro diletto, estraneo alla attività lavorativa di esso utilizzatore. - L’art. 1519 ter c.c., di poi recepito dal predetto art. 129 del C.d.C., dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e stabilisce una presunzione di conformità, qualora coesistano i seguenti elementi: a) il bene sia idoneo all’uso; b) il bene possieda le qualità che il venditore ha presentato al consumatore quale campione; c) il bene presenti le qualità e le prestazioni abituali di un prodotto dello stesso tipo. - Nella fattispecie in esame alcuno dei detti elementi era sussistente in quanto l’imbarcazione oggetto del rapporto contrattuale dedotto in lite si era subito mostrata inclinata su di un lato e ciò ne impediva il suo normale utilizzo, dovendo il comandante rettificare – con l’uso dei flaps – l’assetto dell’imbarcazione ad evitare lo sbandamento a “dritta” in corso di navigazione, anche in condizioni meteorologiche favorevoli. - Prima di procedere all’acquisto dell’imbarcazione esso attore aveva visionato altra imbarcazione – modello (YYY) – del sig , verificandone il corretto assetto ed allineamento sull’acqua e sulla base di tale imbarcazione, mostratagli dal venditore quale “campione”, si era determinato all’acquisto oggetto di censura, per cui era evidente che la barca consegnatagli era difforme dal modello che il cantiere aveva presentato ad esso consumatore. -Il vizio dell’imbarcazione acquistata non era riscontrabile in altre imbarcazioni dello stesso cantiere, né in quelle di altri costruttori aventi le medesime caratteristiche; ed 6 era particolarmente inaccettabile visto che la predetta imbarcazione si posizionava in un segmento di mercato di livello medio-alto. -Il costruttore-venditore, pur avendo preso piena cognizione del vizio attraverso le tempestive denunce, sia verbali che per iscritto e i rilievi effettuati dal C.T.U. e dai tecnici di parte nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, non aveva proposto alcun tipo di intervento per eliminare le gravi deficienze di assetto dell’imbarcazione; e ciò nonostante nelle more dell’espletamento dell’ATP si fosse manifestato un ulteriore vizio dell’imbarcazione, consistente nella comparsa sul cristallo anteriore del parabrezza di bolle diffuse in più punti. -Con lettera raccomandata a/r del 14/07/08 esso istante aveva denunciato al cantiere tale difetto, richiedendo una verifica, ma anche tale invito era rimasto totalmente inevaso; per cui, stante l’accertata difettosità e non conformità e la mancanza delle qualità promesse dell’imbarcazione, era ravvisabile il suo diritto, ex artt. 1490, 1492, 1497 e 1516 ter c.c., ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto, nonché il rimborso – ex art.1493 c.c. – di tutte le spese relative agli accertamenti tecnici eseguiti, al tiro e varo della barca, i costi di rimessaggio e manutenzione già sostenuti e da sostenersi, fino alla data in cui la D. avrebbe curato il ritiro dell’imbarcazione stessa. Inoltre, aveva diritto al risarcimento del danno da liquidarsi subito per non aver potuto usare e godere dell’imbarcazione secondo le abituali prestazioni che esso acquirente avrebbe potuto aspettarsi dal prodotto acquistato, nonché per avere dovuto forzatamente rinunciare alla già programmata crociera estiva, con conseguente perdita degli acconti versati per la prenotazione dell’ormeggio nelle località turistiche scelte per le vacanze, come dimostrato dalle disdette delle prenotazioni allegate in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza atti. Si è costituita la D. s.r.l. in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidianiprimo grado ed ha, (es. lattepreliminarmente, yogurteccepito 7 l’inutilizzabilità dell’accertamento compiuto nell’ambito del giudizio per ATP instaurato dal A., carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni avendo il tecnico nominato esperito il tentativo di bonario componimentoconciliare le parti. Tanto premesso citava La medesima D. ha poi contestato la fondatezza della domanda, atteso che, come accertato anche in sede di ATP, l’imbarcazione oggetto del rapporto dedotto in lite non presentava alcun vizio che la rendesse inidonea all’uso cui era destinata ed essa impresa venditrice non aveva affatto rifiutato di procedere a quelle piccole riparazioni che avrebbero completamente azzerato l’incidenza dei trascurabili difetti riscontrati sussistenti nell’ambito del ridetto procedimento per ATP. Inoltre, la medesima convenuta ha fatto rilevare come il vizio relativo alla presenza di bolle nel parabrezza fosse stato tardivamente contestato, solo dopo il ricorso per ATP. In ogni caso, siccome l’imbarcazione era stata costruita in subappalto dalla C. s.n.c. ne ha chiesto la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, che potesse derivarle dall’eventuale accoglimento della domanda, proposta dal A. nei suoi confronti. Si è costituita la società di leasing innanzi indicata ed ha eccepito che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata, essendosi essa limitata ad acquistare l’imbarcazione descritta in atti per consegnarla all’utilizzatore; quindi, ha chiesto che venisse rigettata ogni domanda – anche riconvenzionale – nei suoi confronti avanzata ed ha chiesto che per qualunque eventuale accertamento di sua responsabilità il medesimo attore fosse dichiarato contrattualmente tenuto a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.amanlevarla e tenerla indenne di ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio. Si è costituita la terza chiamata C. ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, poiché alcun addebito poteva esserle mosso, atteso che la committente D. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.tdata 07.04.08 aveva accettato l’imbarcazione senza addurre alcuna lamentela, né contestazione, con la conseguenza di essere decaduta dalla relativa facoltà ai sensi 8 dell’art. 2226 c.c., onde accertare l’inadempimento dello stesso essendo palese il vizio contestato dalla parte attrice. Inoltre, benché la committente avesse ricevuto la contestazione scritta di tale vizio sin dalla data del 20 maggio 2008, solo in data 15.07.2008 il legale rappresentante della D. l’aveva invitata a partecipare al giudizio per ATP, instaurato dal medesimo A.. In ogni caso, essa chiamata C. ha evidenziato di aver utilizzato la “stampata dell’imbarcazione” e condannarloi materiali fornitile dalla stessa committente D.; e l’imbarcazione era stata assemblata seguendo le dettagliate istruzioni di quest’ultima ; quindi, a titolo indennitario o risarcitorioalcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata. Il primo giudice, contrattuale o extracontrattualeespletata l’attività istruttoria, così come dalle parti richiesta, ha deciso la causa con la sentenza oggetto di gravame, che ha rigettato la domanda, ha compensato le spese di lite ed ha condannato l’attrice al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati delle spese di consulenza relative al giudizio per ATP. Ha proposto appello avverso tale decisione A. ed ha formulato le richieste in quella somma ritenuta di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causaepigrafe riportate. Con comparsa di costituzione e rispostaIstauratosi il contraddittorio, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.asono costituite anche la società di leasing in epigrafe indicata e la C. s.n.c. ed hanno resistito al gravame, chiedendone il quale sostenevarigetto. È rimasta contumace la D. s.r.l., in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, ai sensi dell’artbenché regolarmente citata. 1218 c.c. in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della Rete Acquisito il fascicolo di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.), e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENEL, in caso di inadempimento, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussioneprimo grado, la causa è stata assegnata riservata a sentenza, all’udienza collegiale del 28.09.2016, previa concessione del termine di gg. 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 per repliche.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore esponeva di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure La s.a. C.R. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino P.A., esponendo che: – nello svolgimento della sua attività di ricerca degli eredi di eredità giacenti, ai quali vende le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti, ha accertato che il 24 gennaio 2002 è de- ceduta in (OMISSIS) la Sig. P.R., relativamente alla quale è stata aperta procedura di eredità giacente; – effettuate le ricerche del caso, ha accertato che la defunta ha lasciato cinque eredi di quinto grado ed ha interpellato gli stessi, offrendo di rivelare loro, dietro compenso, il nome della de cuius e di Roma gestire la successiva fase burocratico-amministrativa; – Gli eredi Q.S. e G., residenti negli USA, hanno avviato le indagini sottoscritto il contratto, rilasciando procura per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche la gestione della loro posizione; G.I. ed E., residenti a (OMISSIS), hanno rifiutato l’offerta, di- chiarando di essere già a conoscenza della loro posizione; – l’erede P.A. ha in un primo tempo dichiarato di non essere interessata all’eredità e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente avere in- tenzione di somministrazione di cui all’artrinunciarvi. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodotti quotidiani, (es. latte, yogurt, carni congelate etc..) non sono conservabili, in frigoriferi e congelatori domestici, per oltre sei ore in mancanza di energia elettrica; che vano è stato ogni tentativo di bonario componimento. Tanto premesso citava innanzi a questo giudice l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., onde accertare l’inadempimento dello stesso e condannarloSuccessivamente, a titolo indennitario o risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dei danni come sopra richiesti, stimati in quella somma ritenuta seguito di giustizia entro euro 1.032,00 con vittoria di spese diritti ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. il quale sosteneva, in sintesi, che l’interruzione energetica era dovuta a causa non imputabile allo stesso, formale invito formulato dall’attrice ai sensi dell’art. 1218 c.c481 cod. civ. e art. 749 cod. proc. civ., la P. ha dichiarato di accettare l’eredità; – l’attrice l’ha invitata a versarle il compenso per l’informazione, assumendo che – con l’accettazione dell’eredità – essa si è avvalsa della sua opera e della sua offerta contrattuale. – A fronte del rifiuto, ha convenuto in quanto l’energia elettrica non gli era stata fornitagiudizio la stessa e ne ha chiesto la condanna a pagarle una somma equivalente al 25% del valore della quota conseguita, come previsto dalla propo- sta contrattuale a suo tempo formulata, o l’altra somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. In subordine ha chiesto che le venisse liquidato un equo compenso per leggela sua attivi- tà, dal Gestore della Rete da determinarsi in applicazione analogica dell’art. 932 cod. civ., “o per l’arricchimento che essa cioè la P. ha illecitamente tratto dall’attività svolta dall’esponentì; oltre al risarcimento dei danni per essersi resa responsabile di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.)truffa contrattuale, e tale circostanza era da considerarsi causa di forza maggiore, nè l’E.N.E.L. poteva premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissioni giacchè le è vietato per legge; che la Carta dei servizi ENELdolo o mala fede, in caso relazione al- la vicenda”. La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto. Proposto appello dalla C.R., a cui ha resistito l’appellata, con sentenza depositata in data 8 otto- bre 2010 n. 1445 la Corte di inadempimentoappello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado. C.R. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, non prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda illustrati da memoria. Resiste l’intimata con vittoria di spese. Essendo la causa fondata su fatti notori, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenzacontroricorso.

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