Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Il condominio di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE

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Samples: Preliminary Sales Agreement

Svolgimento del processo. Il condominio Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxPescara confermò il decreto del Gip di Pescara in data 21 aprile 2008 di sequestro preventivo degli impianti radiotelevisivi e delle relative apparecchiature accessorie site in zona San Xxxxxxxxx di Pescara, tra cui quello gestito dall'attuale ricorrente, in Romarelazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen. per l'emissione di onde elettromagnetiche. Osservò, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pacetra l'altro, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese tribunale: - che l'art. 674 cod. pen. è astrattamente applicabile anche alla ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche; - che nella specie l'emittente in questione aveva contribuito al superamento dei valori limite, perché le analisi effettuate dall'ARTA avevano indicato l'emittente stessa tra quelle da ridurre a conformità; - che era irrilevante la condanna al pagamento circostanza che il valore di emissione singolarmente prodotto dalla emittente in questione non superasse i limiti di legge, perché con la imputazione provvisoria era stato contestato ai titolari di tutte le emittenti di produrre in concorso ed in cooperazione tra loro onde elettromagnetiche superiori ai limiti di legge; - che peraltro tale tematica involge l'elemento soggettivo del reato che deve essere approfondito in sede di merito, mentre l'attuale ricorrente era sicuramente a conoscenza della somma problematica insorta da tempo nella zona di lire 3.562.355San Xxxxxxxxx; - che non vi era motivo per ritenere che alcuna delle emittenti interessate esercitasse abusivamente o in violazione della autorizzazione; - che vi era anche l'attitudine ad offendere o molestare le persone perché le onde elettromagnetiche, a titolo qualora siano superiori ai limiti di sanzione pecuniarialegge, dovutapresentano di per se stesse una potenzialità dannosa per la salute, perché altrimenti non si spiegherebbe la previsione di un limite normativo; - che dunque il superamento del limite pone una presunzione "ex lege" in base agli artt. 18 e 23 ordine alla effettività del regolamento condominialepericolo; - che in ogni caso, anche volendo seguire la diversa interpretazione secondo cui non si tratta di reato di pericolo astratto, l'accertamento di un pericolo concreto non ha alcun rilievo nella adozione di un sequestro preventivo, per la quale è sufficiente la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato contestata; - che sussiste anche il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa "periculum in mora" perché, benché all'emittente fosse stato notificato fin dal 2003 l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, le emissioni erano risultate superiori al valore ritenuto conforme dall'ARTA. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto L'indagata propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEdeducendo:

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Samples: Request for Review and Appeal Against the Preventive Seizure Decree

Svolgimento del processo. Il condominio Con citazione notificata il 5 marzo 1991 la Leasing & Service conveniva in giudizio davanti al tribunale di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxTerni la Reve France S.r.l., per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autoveicolo Renault RVI tipo Master T35D, telaio XX0XX00X000000000, ceduto in Romaleasing a tale Xxxxxxx Xxxxxxxx, convenne e la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo della vendita, pari a lire 30.210.134, oltre al risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione, deducendo l'inadempimento della convenuta. Nel costituirsi in giudizio, davanti al Giudice la Reve France replicava di paceavere adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti dell'acquirente e chiedeva, pertanto, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx rigetto della domanda di risoluzione, che, peraltro, non poteva comunque essere accolta, in quanto la Leasing & Service non poteva più restituire il furgone. Con sentenza del 15 novembre 1999, l'adito tribunale rigettava le domande e ne chiese condannava l'attrice alle spese del giudizio. Proposto appello dalla soccombente e costituitasi la condanna Reve Service per resistere, la corte di appello di Perugia, con sentenza del 16 marzo 2003, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato risolto, per inadempimento della srl Reve France, il contratto di compravendita 24-11- 1988 del furgone Renault ed ha condannato l'appellata al pagamento alla Leasimpresa della somma di lire 3.562.355euro 15.602,23 e interessi legali dal 24-11- 1988 al saldo, oltre alle spese dei due gradi, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Si ricava dalla parte narrativa della sentenza che il veicolo di cui trattasi fu venduto per il prezzo di euro 15.602,13 dalla Reve France alla Leasing Service ed a titolo questa locato al Barboni, ma la vendita non fu iscritta nel PRA; a seguito di sanzione pecuniariaesecuzione forzata mobiliare promossa da terzi nei confonti del Barboni, dovutail veicolo stesso fu venduto, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominialequindi, all'asta, per il mancato pagamento cui essa Leasing, che ne era proprietaria, non fu più in grado di lire 1.045.281recuperarlo. Tali essendo i fatti, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domandala corte ha ritenuto che quanto accaduto si è verificato perché la venditrice Reve France, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano sulla quale incombeva l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per consegnare il ritardato pagamento dei ratei veicolo con i titoli ed i documenti relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme alla proprietà ed all'uso del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento bene venduto ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ1477 c.c., applicabile in tutte “nonchè quello di fornire Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Automobile Club d’Italia - 2008 la dichiarazione di vendita per l'immatricolazione e, trattandosi di veicolo nuovo da sottoporre a prima iscrizione, di trascrivere al PFUL l'avvenuta compravendita, provvide a questo adempimento solo nel settembre 1930; a distanza, cioè, di molto tempo dalla compravendita (24-11-1988), e solo dopo le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”rimostranze della società appellante. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulleLa Leasing, perché prevedevano che pertanto, ha perso la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione proprietà del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condominomezzo, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominialinon essere entrata in possesso del relativo titolo opponibile a terzi; e ciò in conseguenza del grave inadempimento del la Reve France, non erano interessi pattuiti per che legittima la ritardata risoluzione del contratto ed impone la condanna della parte inadempiente alla restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'artprezzo. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso Ricorre per la cassazione della suddetta sentenzasentenza la Reve France S.r.l. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni sempliciin liquidazione, in ordine al potere persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la Leasimpresa s.p.a., in persona del giudice di ridurre d'ufficio procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Motivi della decisione Denuncia la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEricorrente:

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Samples: Compravendita Di Autoveicoli

Svolgimento del processo. Il condominio Con la sentenza impugnata la Corte di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxappello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto n. 172/98 emesso dal Giudice del lavoro di Catanzaro per il pagamento di contributi, sanzioni e somme aggiuntive sugli importi che l'opponente aveva corrisposto ai lavoratori (OMISSIS) e (OMISSIS) in esecuzione di transazioni intervenute tra le parti. La Corte di appello, premesso che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma appunto del contratto di transazione, affermava che l'INPS puo' azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui e' inserito, quali siano le somme assoggettabili a contribuzione. Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto, in Romaquanto nulla era emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, convenne in giudiziomentre dagli accordi transattivi, davanti che pur avevano preso origine da rivendicazioni dei lavoratori collegate al Giudice rapporto di pacelavoro, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese era emersa la condanna al pagamento della somma volonta' delle parti di lire 3.562.355, a titolo correlare le erogazioni all'esigenza di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 evitare l'alea del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale Gli accordi contenevano, inoltre, un riferimento espresso all'incentivo all'esodo, titolo non assoggettabile a contribuzione. Per la cassazione di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx sentenza l'INPS ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensivaaffidato a due motivi. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civsoc. (questione dedotta OMISSIS) resiste con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEcontroricorso.

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Samples: Sentenza

Svolgimento del processo. Il condominio Con atto di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxcitazione notificato l'8 luglio 1998 la Expoplast C.A., in Romapersona del suo legale rappresentante pro tempore, convenne conveniva in giudizio, davanti innanzi a questo Tribunale, la Reg Mac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che ritenuto cd accertato l'inadempimento per fatto e colpa esclusivo della società convenuta relativamente al Giudice contratto di pacecompravendita del macchinario « Medw Asb 10001100 lino with agglometrator» fornito dalla convenuta detto contratto venisse dichiarato risolto con condanna della convenuta al risarcimento, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento in favore della somma medesima attrice, di lire 3.562.355, tutti i danni cagionati anche a titolo di sanzione pecuniariadanno emergente e di lucro cessante. Esponeva la società attrice che tra le parti e per il tramite della società Imocom, dovutaagente per I'Equador della società convenuta, era intervenuto un contratto relativo alla vendita di un macchinario destinato al riciclaggio di sacchetti di plastica utilizzati nella produzione delle banane; che preliminarmente al perfezionamento del predetto contratto erano intervenute intense trattative tra le parti circa la disamina del tipo di materiale che si intendeva lavorare; che proprio per tale ragione la società attrice aveva inviato alla convenuta una campionatura del prodotto che intendeva riciclare, altresì segnalando, anche verbalmente, la peculiarità delle problematiche connesse al riciclo di detto materiale; che la società convenuta, effettuati gli opportuni accertamenti aveva garantito l'idoneità del macchinario oggetto di compravendita alle lavorazioni previste garantendone altresì la capacità produttiva di 250/300 Kg/h; che il contratto che si era perfezionato tra le parti aveva altresì previsto il tipo di garanzie, le modalità di pagamento e tutto quanto necessario per l'adempimento del contratto; che integralmente pagato dalla attrice il prezzo convenuto, già in fase di collaudo il macchinario aveva evidenziato problemi di malfunzionamento con indici di produttività ampiamente inferiori a quelli promessi; che detti problemi, che continuarono a manifestarsi anche successivamente, erano sempre stati denunziati dalla attrice alla convenuta sia direttamente sia tramite l'agente per detto paese, senza peraltro che gli interventi sollecitati alla convenuta per porre rimedio venissero tempestivamente da quest'ultima evasi; che peraltro anche gli attuati interventi, tutti diretti ad accertare il tipo di problema del macchinario, non avevano portato ad alcun miglioramento di produzione; che solo in ultima analisi la convenuta aveva imputato il problema connesso alla ridotta capacità produttiva al tipo di prodotto utilizzato per la lavorazione, assumendone una diversità rispetto a quello utilizzato per le prove; che attesa la gravità ed essenzialità dell'inadempimento della convenuta, legittimo doveva ritenersi il diritto della attrice ai sensi della convenzione di Vienna di ritenere risolto il contratto de quo, come comunicato alla convenuta, ottenendo la restituzione del prezzo corrisposto nonché l'ulteriore ristoro dei danni cagionati. Costituitasi in giudizio la Reg Mac s.r.l. chiedeva il rigetto di tutte le domande contro la stessa spiegate denunziando la totale infondatezza in fatto ed in diritto all'uopo rilevando da un lato la conformità del macchinario fornito alla previsione contrattuale e dall'altro evidenziando ed eccependo la decadenza della convenuta sia dalla tempestività della denunzia dei vizi, sia dal diritto ad esercitare la risoluzione del contratto attesa la corretta interpretazione da fornire alla richiamata convenzione. [...] M0TIVI DELLA DECISIONE [...] Sul punto concorda questo giudice sulla applicabilità alla fattispecie attesa la natura del contratto intercorso tra le parti e la qualità soggettive delle parti medesime, delle disposizioni di cui alla convenzione di Vienna applicabilità invero non contestata dalla società convenuta la quale, svolgendo una interpretazione della richiamata convenzione, eccepisce la mancanta dei requisiti di legge ivi previsti per l'accoglimento della domanda Orbene alla luce dell'istruttoria svolta ritiene questo giudice che le prove orali e la copiosa quantità di documenti prodotti dalla difesa di parti attrice non lascino sussistere dubbi avuto riguardo al contenuto del contratto intercorso tra le parti nonché sulle obbligazioni specificamente incombenti tra le parti. In particolare, accertata la tipologia del macchinario compravenduto, appare rilevante osservare che l'obbligazione di fornitura espressamente assunta dalla Reg Mac srl. prevedeva altresì la necessità che il macchinario garantisse determinati livelli-capacità produttive della macchina. Infondata è risultata, quindi, l'eccezione relativa alla mancata garanzie del promesso livello produttivo, atteso l'espresso contenuto dei documenti 2, 5, 6, e 10 prodotti dalla medesima società attrice. Né può dirsi che l'ottenimento dei predetti livelli produttivi non sia un elemento essenziali dell'accordo dal momento che, al contrario, tutto l'insieme delle trattative precontrattuali precedenti la definitiva formalizzazione dell'accordo ebbe particolare riguardo a tale aspetto, ben presente alla società attrice e dalli stessa evidenziato sia direttamente sia indirettamente attraverso la Imocom (agente della convenuta per 1'Equador) alla Reg. Mac s.r.l., medesima. In tal senso, peraltro, significativo risulta il pacifico invio di campioni del materiale da riciclare attesa la peculiarità dell'utilizzo che del macchinario la società attrice intendeva attuare e, attese soprattutto le problematiche evidenziate dalla medesima attrice alla convenuta anche per il tramite della società agente in ordine a problemi che la lavorazione di tale materiale aveva presentato per macchine fornite ad altre società del settore da altri produttori europei. E, poi, inconfutabilmente emerso che la convenuta anche attraverso Imocom avesse fornito ampie assicurazioni sul punto attesa la propria specifica tecnologia. Peraltro una volta concluso il contratto e installata presso la sede dell'attrice la macchina compravenduta e della quale si erano garantite le capacità produttive e l'idoneità all'uso, detto macchinario manifesta sin da subito problemi di funzionamento. Che la macchina non abbia funzionato mai ai livelli ottimali raggiunti durante le prove effettuate in Italia è peraltro circostanza da ritenersi pacifica, anche in relazione alla stessa prospettazione difensiva della società convenuta la quale non contesta il mancato raggiungimento di determinati standard produttivi, ma nega che tali manchevolezze siano imputabili alla propria fornitura dipendendo, a suo parere, da fattori differenti quali una diversità del materiale utilizzato per la lavorazione in loco ovvero una incapacità di far funzionare la macchina, ed in ogni caso contestando la tempestività della denunzia dei vizi da parte della società attrice. Peraltro il malfunzionamento del macchinario si palesava sin dalla sua installazione come confermato dalle dichiarazioni testimoniali dei testi Xxxx, Xxxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx oltre che dal contenuto del doc. 14, come dimostrato dalle lettere degli esperti di Expoplast ( doc. 15, 24 e 32) dalla stessa Imocom (doc. 19 e 20) oltre che dalla medesima convenuta con lettere del 26 e 29 agosto 1996 (doc. 27 e 28) e dai verbali redatti dall'Ing. Xxxxxxxxxx nel maggio e nell'ottobre 1997 (doc. 30 e 34). Xxxxxx risulta inconfutabilmente dimostrato che, anche dopo gli interventi ed i correttivi apportati dalla convenuta, la macchina era ben lungi dal garantire la capacità produttiva promessa. Risultano infatti comprovati continue interruzioni del ciclo produttivo, sostituzioni ed interventi di riparazione e manutenzione, elevato consumo energetico rispetto ai, non raggiunti, livelli produttivi con conseguente antieconomicità della produzione. Quanto al tipo di problema che, in base agli arttconcreto, determinava le descritte disfunzioni, devesi osservare che la stessa convenuta andava per cosí dire per tentativi, non essendo mai stata in grado di individuare, con certezza, la causa dei relativi problemi che a volte imputava alla «lavatrice» a volte alla pressa essicatrice, altre volte alla valvola idraulica di pressione ed altre ancora all'addensatore, come ampliamente dimostrato da tutta la documentazione prodotta in atti e confermata dall'istruttoria svolta. 18 In siffatto contesto ritiene questo giudice che nel caso concreto risultino pienamente confermati i requisiti richiesti dall'art. 35 della convenzione di Vienna atteso che il bene compravenduto si è dimostrato inidoneo all'uso pattuito, mancante delle qualità che il venditore aveva assicurato come modello e 23 peraltro inidonea allo specifico uso, noto alla venditrice, al momento della conclusione del regolamento condominialecontratto. Come dimostrato dai testi, per il mancato pagamento di lire 1.045.281infatti, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto prima della domanda, sostenendo che le clausole stipulazione del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed contratto erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascrittoattuate prove sui campioni, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; conseguenza che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiestaconvenuta sapeva l'uso specifico che l'attrice intendeva svolgere, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessariama la macchina consegnata è risultata assolutamente inidonea all'uso pattuito e carente delle qualità, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re essenziali (corretto funzionamento e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONElivelli produttivi) promesse.

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Samples: Contratto Di Compravendita

Svolgimento del processo. Il condominio (XXXXXXX), con citazione notificata nel febbraio 1997, proponeva un'azione di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxsimulazione relativa, e di dichiarazione di validita' del contratto dissimulato, nei confronti della societa' (OMISSIS), relativa alla compravendita di un complesso immobiliare, denominato (OMISSIS) intercorsa tra gli eredi di (OMISSIS), in Romaqualita' di venditori, convenne in giudizioe la societa' convenuta, davanti al Giudice la quale avrebbe assunto la qualita' di paceacquirente per interposizione di persona, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma essendo l'effettivo titolare del diritto di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovutaproprieta' l'attore medesimo. Alla compravendita, in base agli arttsede di rogito avevano partecipato (OMISSIS), in qualita' di procuratore speciale della societa', e (OMISSIS), in qualita' di procuratore degli eredi di (OMISSIS). 18 L'attore deduceva altresi' che (XXXXXXX) aveva agito in nome della societa' che gli aveva conferito la procura e 23 per conto di esso attore, nei confronti del regolamento condominialequale era vincolato da un mandato fiduciario per il quale era stata prevista una remunerazione pari a 200.000 dollari USA. Aveva inoltre rilasciato, in nome e per conto della societa' interposta, una dichiarazione, reiterata nel corso degli anni, di titolarita' del diritto di proprieta' in capo all'attore, ma non aveva mai consegnato a quest'ultimo il founder certificate che avrebbe comprovato l'avvenuta simulazione. Assumendo, quindi, che aveva constatato che il mandatario aveva mutato destinazione al complesso immobiliare e l'aveva trasformato in un albergo di lusso, concesso in locazione alla s.r.l. (OMISSIS), spogliandolo cosi' del possesso e del godimento dell'immobile, (OMISSIS) proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del mandatario, (OMISSIS), per il mancato pagamento violazione del pactum fiduciae ed inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario, nonche' domanda di lire 1.045.281, dovute per spese nullita' o risoluzione del contratto di condominiolocazione nei confronti della s.r.l. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio(OMISSIS). Il Tribunale di Roma respinse l'appelloRoma, osservandocon sentenza depositata il 21 marzo 2001, dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, nei confronti degli eredi di (OMISSIS), in ordine alle domande di accertamento della simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia del predetto atto di compravendita, nonche' della nullita' e risoluzione del contratto di locazione con la s.r.l. (OMISSIS); rigettava, invece, per difetto di prova, la domanda risarcitoria nei confronti di (OMISSIS), rimasto contumace in primo grado. Impugnata la pronuncia dalla parte attrice, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 settembre 2005, rigettava tutte le domande dell'attore, confermando il difetto d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS), quanto alla domanda di simulazione, e decretando il passaggio in giudicato del rigetto della domanda risarcitoria azionata nei confronti di (OMISSIS) per inesistenza della notificazione dell'atto di appello. La Corte d'appello, in ordine alla domanda di simulazione relativa affermava che: che alla fattispecie a) la notifica al procuratore degli eredi di (OMISSIS), effettuata in esame primo grado, in adempimento all'ordine d'integrazione del contraddittorio, era radicalmente invalida perche' non era applicabile il disposto stata provata ne' l'attualita' della qualita' di rappresentante del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condominopredetto procuratore ne' la natura generale della procura ad esso rilasciata; b) la deduzione difensiva dell'appellante, relativa alla non necessita' della notifica della domanda di simulazione relativa agli eredi di (OMISSIS), per il caso difetto d'interesse, essendo finalizzata l'azione esclusivamente alla sostituzione della parte acquirente, doveva ritenersi superata "dalla constatata inesistenza della notifica dell'appello allo (OMISSIS), che era indubitabilmente parte necessaria rispetto alle domande di ritardo nell'adempimento dell'obbligo accertamento della simulazione relativa". In ordine alla domanda risarcitoria e di corrispondere i ratei condominialinullita' e risoluzione del contratto di locazione con la s.r.l. (OMISSIS), non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione Corte territoriale affermava che la notificazione dell'atto d'appello nei confronti di (OMISSIS), era inesistente in quanto effettuata presso l'Albergo (OMISSIS), (sede legale dell'omonima societa') ove era stata ricevuta da un prestito "delegato" la notifica dell'atto di denarocitazione relativo al primo grado di giudizio, ma erano oggetto nel quale, secondo la dichiarazione del Direttore dell'albergo, lo (OMISSIS) era presente solo saltuariamente in qualita' di una penale, contenuta nel regolamento ospite; da qui la conseguenza che doveva ritenersi mancante qualunque relazione stabile della parte con tale luogo. Per questa ragione la Corte riteneva non suscettibile di natura contrattuale debitamente trascrittorinnovazione la notifica, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto affermata in primo grado. Per la cassazione di questa sentenza, (XXXXXXX) proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., nonche' (OMISSIS), il quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiestaproponeva altresi' ricorso incidentale condizionato, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessariaaffidato ad un motivo. Il ricorrente principale resisteva, con controricorso, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensivaincidentale. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Cortetrattazione dei ricorsi veniva fissata, chedapprima, con ordinanza per l'udienza del 30 marzo 20049 febbraio 2011, ha trasmesso gli atti in vista della quale depositavano memoria il ricorrente principale ed (OMISSIS), e, quindi, per l'udienza dell'11 maggio 2011, all'esito della quale i ricorsi sono stati rimessi al Primo Presidente per l'eventuale la eventuale assegnazione alla a queste Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE.

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Samples: Sentenza

Svolgimento del processo. Il condominio Con citazione del 15.04.1993 (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxRoma il fratello (OMISSIS) per procedere alla divisione dell"eredita" del padre (XXXXXXX), deceduto in Romadata (OMISSIS), convenne consistente in giudizioun appartamento all"interno (OMISSIS), davanti al Giudice nella nuda proprieta" dell"appartamento all"interno (OMISSIS) e in un capannone di pace28 mq., tutti siti in (OMISSIS). (OMISSIS) si costituiva e si opponeva alla divisione, producendo scrittura privata intercorsa tra le parti in data 13.04.1983, con la quale si stabiliva testualmente: "Premesso che con atto notarile, stipulando in questi giorni, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx padre Xxxxxxxx, cede ai sunnominati figli due appartamenti, gia" da essi occupati, (appartamento int. (OMISSIS) a (OMISSIS) e ne chiese int. (OMISSIS) piano terra a (OMISSIS)) nel fabbricato di (OMISSIS), si pattuisce tra essi che al momento della divisione della casa, (OMISSIS) avra" la condanna al pagamento meta" della somma medesima sita ad est e (OMISSIS) la meta" sita ad ovest, intendendosi per centro il vano scale del fabbricato. H patrimonio non verra" diviso tra fratello e sorella sino a quando non si avra" l"intera disponibilita" del medesimo". Tale scrittura valeva per il convenuto a precludere l"azione di lire 3.562.355divisione giudiziale in considerazione del diritto di usufrutto sull"immobile n. 4 costituito dal comune genitore in favore di (OMISSIS) per scrittura privata autenticata del 1.12.1976. In via subordinata, il convenuto (XXXXXXX) chiedeva l"integrazione e la collazione del patrimonio ereditario attraverso: a) la stima e la valutazione anche degli immobili siti in (OMISSIS) ceduti a titolo oneroso dal padre con atto del 18.04.83; b) l"acquisizione alla massa ereditaria di sanzione pecuniariataluni beni mobili di proprieta" del de cuius e detenuti dall"attrice, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento nonche" delle somme di lire 1.045.281, dovute per spese denaro risultanti da un libretto di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudiziorisparmio nominativo. Il Tribunale di Roma respinse l'appelloRoma, osservando: che con sentenza del 19 luglio 2000, rigettava la domanda di divisione, persistendo sull"appartamento all"interno 4 caduto in eredita" l"usufrutto in favore di (OMISSIS) e dunque non essendo il bene nella piena disponibilita" degli eredi, ritenendo a tale effetto validamente manifestata da costoro la volonta" di cui alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto scrittura privata del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino13.04.1983, della quale, per il caso resto, dichiarava la nullita" ex articolo 458 c.c., nella parte in cui le parti disponevano dei diritti loro spettanti in base ad una successione non aperta. (XXXXXXX) proponeva appello, chiedendo la divisione dei beni e l"attribuzione delle quote come da progetto predisposto dal CTU nominato dal Tribunale, e (OMISSIS) formulava appello incidentale condizionato per la declaratoria di ritardo nell'adempimento dell'obbligo inammissibilita" della avversa domanda di danni all"immobile, giacche" nuova. Con sentenza non definitiva del 20/02/2005 la Corte d"Appello di Roma dichiarava la nullita" della scrittura privata del 13.04.1983 anche nella parte in cui i fratelli (XXXXXXX) avevano convenuto di non procedere alla divisione del patrimonio paterno sino al conseguimento della sua piena disponibilita", negando quindi qualsiasi preclusione alla domanda di divisione giudiziale e percio" disponendo per il prosieguo istruttorio. Veniva formulata riserva di ricorso a norma dell"articolo 361 c.p.c. e il giudizio proseguiva per l"espletamento di CTU e prova per testi. All"esito, veniva pronunciata ulteriore sentenza il 15/03/2011, la quale disponeva la divisione del patrimonio ereditario di (OMISSIS), assegnando a (OMISSIS) il lato ovest del fabbricato di (OMISSIS) (unita" abitativa interno (OMISSIS) e porzione di tettoria) ed a (OMISSIS) il lato est (unita" abitativa interno 4 e porzione di tettoria), ed ordinando a quest"ultimo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute alla sorella a titolo di penale, conguaglio la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento somma di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'artEuro 25.150,00. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha Ha proposto avverso entrambe le sentenze ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte(OMISSIS) articolato in tre motivi, che, cui resiste con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. controricorso (questione dedotta con il primo motivo del ricorsoOMISSIS). Il Primo Presidente difensore del ricorrente ha assegnato la causa alle sezioni unite presentato memoria ai sensi dell"articolo 378 c.p.c. il 1 giugno 2016, evidenziando l"avvenuto decesso di (OMISSIS) in data 21 aprile 2016, e xxxxxx" chiedendo rinvio per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEconsentire l"intervento nel processo dei suoi eredi.

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Samples: Accordo Tra Futuri Coeredi Sulla Comunione Ereditaria

Svolgimento del processo. P.G. ed G.A.M. hanno convenuto in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura deducendo che tra il 7 agosto 1997 ed il 29 gennaio 2001 essi avevano operato presso la banca 19 acquisti di obbligazioni argentine per il controvalore di Euro 879.498,10 senza che i singoli ordini fossero preceduti da un valido contratto quadro avente ad oggetto la prestazione del servizio di negoziazione. Inoltre la banca aveva agito in conflitto d'interessi, aveva violato l'obbligo di segnalazione della inadeguatezza delle operazioni nonchè gli obblighi informativi relativi alle caratteristiche ed ai rischi effettivi connessi agli investimenti eseguiti. La Banca ha ritenuto l'esistenza di un contratto quadro del tutto valido avendo provveduto a produrlo ancorchè sottoscritto soltanto dagli investitori. Ha inoltre precisato che nel 2001 era stato sottoscritto un nuovo contratto quadro con relativa scheda di profilatura nella quale gli attori avevano dichiarato di avere intenti speculativi, media esperienza e alta propensione al rischio. Il condominio Tribunale ha accolto la domanda di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna nullità del contratto ed ha condannato al pagamento dell'intera somma investita. Su impugnazione della somma banca intermediaria, la Corte d'appello ha invece ritenuto che il contratto quadro fosse valido ed efficace sulla base delle seguenti argomentazioni: il contratto quadro in considerazione è quello stipulato il giorno (OMISSIS); il contratto non può ritenersi nullo per mancanza di lire 3.562.355forma scritta in quanto prodotto dalla banca nella copia sottoscritta dagli investitori. Nel testo è contenuta la seguente formulazione: "prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi". Da tale formula si deve desumere che il contratto si sia perfezionato mediante scambio di corrispondenza comportante secondo la prassi il trattenimento presso ciascuna parte della copia sottoscritta dall'altra. La sottoscrizione da parte degli investitori, unita all'effettiva successiva instaurazione di un rapporto di negoziazione che è stato regolarmente eseguito, depone per l'effettivo incontro delle volontà negoziali delle parti. Deve, pertanto, escludersi che l'attività di negoziazione sia posta in essere in mancanza di un corrispondente e consapevole consenso dei clienti. Peraltro vi è la dichiarazione scritta degli investitori di essere in possesso di una copia del contatto sottoscritta dalla banca. Infine la L. n. 1 del 1991, art. 1 non prevedeva l'obbligo di forma scritta ad substantiam; nè tale obbligo è stato previsto dalle fonti comunitarie (Direttiva n. 93/22/CE del 10 maggio 1993; Direttiva 2004/39/CE del 21/4/2004). Solo a titolo di partire dal D.Lgs. n. 415 del 1996 (art. 18) e X.Xxx. n. 58 del 1998, art. 23 è stata prevista la sanzione pecuniaria, dovuta, della nullità da intendersi in base agli modo diverso da quello codicistico derivante dagli artt. 18 1350 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, 1418 cod. civ., applicabile in tutte “quanto da intendersi in modo non formale ma funzionale alla rimozione dell'asimmetria informativa riguardante la posizione dell'investitore. Anche la rilevabilità soltanto da parte del cliente ne è un indice. Si tratta pertanto di nullità di protezione produttive non propriamente d'invalidità ma d'inefficacia. In conclusione, ritiene la Corte d'Appello che, quando la volontà negoziale si sia pacificamente perfezionata ed abbia trovato attuazione nel corso del tempo, gli obiettivi normativi risultino soddisfatti dalla sottoscrizione del contatto ad opera del cliente. Non si ravvisa peraltro la nullità del contratto per mancata indicazione della controprestazione a carico degli investitori, in quanto tale elemento contrattuale è del tutto determinabile. Infine la nullità denunciata non può che investire l'intero rapporto. Non può essere consentito all'investitore, pena l'inammissibile esercizio strumentale ed abusivo del diritto, di limitare ad alcuni investimenti gli effetti della invocata invalidità del contratto quadro. Viene, invece, accolta la domanda relativa all'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di astensione dall'investimento se non adeguato nonchè del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Il rifiuto del cliente di fornire alla banca le convenzioni informazioni richieste sul proprio profilo finanziario non elide gli obblighi sopra illustrati e la profilatura del 2001 in quanto successiva all'esecuzione degli acquisti è irrilevante. Le diciture stampigliate sul retro di interessi” alcuni ordini di acquisto nei quali gli investitori si limitavano a dare atto del legame tra elevata redditività dell'investimento e “quindi rischio non costituiscono informazioni specifiche sulla tipologia di investimento; il documento sui rischi generali non dà conto dei rischi specifici propri delle operazioni riguardanti i bond argentini. I capitoli di prova richiesti sono stati ritenuti generici ed ininfluenti non risultando indicate quali compiute informazioni erano state fornite al cliente. Il rilievo secondo il quale inizialmente le obbligazioni argentine non erano problematiche poteva valere solo gli investimenti eseguiti nel 97/98. Dal gennaio 1999 il compendio informativo attingibile dal mercato evidenziava una situazione di elevata rischiosità dell'investimento, non comunicata al cliente. In particolare era già noto che il rating era basso (BB, BA3, BB) ed i titoli erano compresi nella tipologia puramente speculativa a futuro incerto. Si trattava pertanto di operazioni inadeguate, non solo per tipologia ma anche in quelle contenute in un regolamento condominiale per dimensione e frequenza che potevano essere realizzate solo dietro ordine scritto specifico del cliente. Il "warning" dell'operazione, deve, infatti, corrispondere a canoni di natura contrattuale”effettività e concretezza e non all'adempimento d'incombenze meramente formali. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulleNella specie, perché prevedevano la banca non ha provato che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento scarna stampigliatura sul retro di taluni ordini trovasse fondamento nell'effettiva rappresentazione ai clienti dei ratei entro venti giorni dall'approvazione profili di speciale rischiosità del bilancio preventivo senza titolo. Peraltro l'inesistenza di una formale messa profilatura oltre che un pregresso dossier titoli caratterizzato da investimenti assolutamente prudenziali avrebbe dovuto indurre ad una rigorosa informazione. Al contrario, quasi a ridosso del default furono fatti acquisti numerosi e con frequenza infrannuale. Sussiste in moraconclusione un plurimo inadempimento della banca. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente quantum è stato determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute nell'ammontare degli investimenti detratto quanto realizzato a titolo di penale, cedole e di realizzo al valore residuo di mercato. Il nesso causale è stato ritenuto provato in via presuntiva da tutti gli indici già evidenziati in ordine al non assolvimento degli obblighi informativi e alla non adeguatezza delle operazioni. Tali elementi hanno condotto univocamente a ritenere che se informati gli investitori non avrebbero consentito a tali operazioni. Sull'importo dovuto che integra un debito di valore deve essere riconosciuta la messa rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data della costituzione in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento alla liquidazione oltre ad un ulteriore 1% a titolo di condominio a prevedere la mora ex re e che maggior danno. Avverso tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P. G. e G.A.M. affidati a sei motivi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi la cassazione della suddetta sentenzaBanca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEEntrambe le parti hanno depositato memorie.

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Samples: Contratto Bancario

Svolgimento del processo. Il condominio P.G.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxCagliari la Cosin s.r.l. per sentire pronunciare, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, 2932 cod. civ., applicabile l'esecuzione in tutte “le convenzioni forma specifica del contratto preliminare con il quale la predetta aveva promesso di interessi” e “quindi anche vendergli il fabbricato sito in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”via (OMISSIS) da destinarsi a uso ufficio, rimanendo inadempiente a tale obbligazione. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulleLa convenuta, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì costituendosi in giudizio,chiedeva il rigetto della domanda; deduceva che l'adempimento della prestazione posta a suo carico era stata impedito dalla condotta tenuta dall'attore il quale non aveva consegnato, secondo quanto previsto dall'art. Il Tribunale di Roma respinse l'appello5 del contratto, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per gli elaborati contenenti la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, ripartizione degli spazi interni dell'immobile nei termini prescritti ovvero li aveva consegnati con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; contenuto che non era necessariastato accettato dalla direzione dei lavori; in via riconvenzionale, al fine chiedeva che fosse accertata la legittimità del suo recesso con ritenzione della decorrenza dell'obbligo caparra confirmatoria versata dall'attore. Nel corso del pagamento giudizio, essendo emerso che il fabbricato era stato venduto a terzi, l'attore modificava la domanda in quella di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni. Con sentenza n. 1823/2002 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attore, accogliendo quella riconvenzionale. Con sentenza dep. il 22 giugno 2005 la Corte di appello di Cagliari rigettava l'impugnazione proposta dall'attore. Nel confermare la decisione di primo grado, i Giudici di appello ritenevano che gli elaborati progettuali consegnati dal tecnico incaricato dal P., ing. D.M., prevedevano una ripartizione degli spazi interni, in parte a garage e in parte ad altro uso, in contrasto con quella che era stata la destinazione del progetto approvato dal Comune (interamente a garage): poichè, secondo quanto previsto in contratto, l'esecuzione della somme dovute prestazione posta a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re carico della promittente venditrice prevedeva che questa avrebbe realizzato l'immobile sulla base della ripartizione degli spazi interni indicata dal promissario acquirente e che tale previsione questi non provvide a consegnare nei termini previsti altri elaborati conformi al progetto approvato, veniva ritenuto l'inadempimento dell'attore che non aveva prestato la cooperazione necessaria per consentire l'adempimento della controparte. D'altra parte, le ragioni del legittimo rifiuto opposto dalla convenuta erano perfettamente note al tecnico ing. D.M. il quale, avendo progettato la suddivisione degli spazi inviando dettagliate elaborazioni progettuali, era conforme senz'altro a conoscenza del progetto approvato dal Comune. L'inadempimento veniva considerato grave, atteso che la promittente non avrebbe potuto consegnare l'immobile senza ripartizione degli spazi, perchè ciò avrebbe comportato la consegna di un bene diverso o comunque non corrispondente al disposto dell'art. 1219valore e al prezzo pattuito; inoltre, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso l'inosservanza dei termini stabiliti per la cassazione presentazione degli elaborati incideva sull'equilibrio contrattuale perchè si traduceva nella sopportazione da parte della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata promittente venditrice di maggiori oneri collegati alla seconda sezione civile necessità di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza tenere a disposizione le imprese subappaltatrici incaricate dell'effettuazione delle opere di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONErifinitura.

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Samples: Contratto Preliminare

Svolgimento del processo. Con sentenza del 3/4/2001 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da G.R. e K.C., condannava M.G., ritenuto inadempiente in relazione ad un contratto qualificato come preliminare di vendita, a pagare agli attori la somma di L. 150.000.000 in aggiunta a quella corrispondente all'importo dell'assegno che gli attori avevano consegnato a un fiduciario e che da questi era stato loro restituito. Il condominio M. proponeva appello deducendo che, al di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxlà della terminologia usata nei preliminare, non era stata data dagli attori, alcuna caparra confirmatoria in quanto nessuna somma gli era stata consegnata; sosteneva inoltre di non essere inadempiente in quanto avere assunto il solo impegno di nominare gli attori al momento della stipulazione del definitivo che doveva essere concluso, in Romaforza di preliminare, convenne con tale L.F., proprietario dell'immobile promesso in giudiziovendita, davanti ma il promittente venditore non aveva ritenuto di addivenire alla stipula del definitivo. Con sentenza del 23/2/2006 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello del M. rilevando: che le parti avevano concluso un contratto per il quale il M. prometteva che al Giudice momento del definitivo con il L.F.avrebbe indicato G. e K. quali acquirenti; - che l'interesse comune era quello di pace, fare subentrare G. e K. nei pregressi accordi con il condomino Xxxxxxx Xxxxxx promittente venditore L. F.; - che la dazione della caparra confirmatoria può legittimamente essere differita ad un momento successivo e ne chiese la condanna al pagamento della circostanza che era consegnato un assegno ad un terzo fiduciario di entrambe le parti invece che una somma di lire 3.562.355denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 non snaturava l'istituto della caparra perchè le parti attribuivano alla dazione dell'assegno proprio lo scopo della liquidazione convenzionale del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, danno per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimentoinadempimento; che la penale sarebbe potuta lettera della clausola contrattuale, nel riferimento specifico alla caparra confirmatoria rivelava la volontà delle parti; - che l'inadempimento era imputabile al M. perchè si era impegnato a fare acquisire la proprietà del bene e dunque avrebbe dovuto provare di essersi attivato per l'adempimento dell'obbligo contrattuale mediante esercizio di azione di adempimento in forma specifica o diffida ad adempiere; - che doveva essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiestaapplicato l'art.1218 cc che pone a carico del debitore l'onere di provarne la non imputabilità in relazione all'obbligo di procurare ai promissari acquirenti del bene, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo oggetto di penalepreliminare di vendita di cosa altrui, la messa proprietà del bene; - che la vendita del bene da parte del L.F. non costituiva condizione di efficacia del contratto perchè la parti avevano inteso perseguire lo scopo di impegnarsi reciprocamente in mora ordine alla futura conclusione del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unitecontratto, avendo ravvisato l'esistenza di un contrastoil M., all'interno delle sezioni semplicipromittente venditore, in ordine al potere dato per scontato il consenso del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'artterzo proprietario e xxxx assumendosi il rischio del suo mancato consenso. 1384 codM.G. propone ricorso affidato a quattro motivi. civ. (questione dedotta Resistono con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEcontroricorso G. e K..

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