Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali di collaudo. La DL, ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di rito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'artall’art. 102141, comma 3 del D.Lgs. 50/2016D. Lgs 12 Aprile 2006, n.163, nel caso di lavori di importi importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell'Aggiudicatariodell’Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal dai collaudi saranno riportati sui relativi Verbali di collaudo. La DL, ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario all’Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di rito.
4. Per la nomina del collaudatore si fa riferimento all’art. 120 e all’art. 141 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il Le operazioni di collaudo, compresa l‘emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio è emesso e la trasmissione dei documenti all‘Amministrazione, devono compiersi entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori., secondo le modalità fissate dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 215 e ss. xxx X.X.X. x. 000/0000, xxxxx x casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 102, comma 3. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Durante l'esecuzione dei lavori Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il Collaudatore contesti l’esistenza di errori di progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare stabilità dell’opera e la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contrattosua corretta funzionalità.
3. Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. La DL227 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.
5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, ove si trovi ad eccepirenei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il collaudo e/o l’approvazione del C.R.E. dovrà comunque essere garantito in ordine ai risultati riscontratitempo utile per consentire il pagamento del saldo a valere sulle risorse PNRR, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di ritonei termini assegnati dal Ministero titolare dell’intervento.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione un anno dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, accertata dal certificato del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione Direttore dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamentoNel caso che, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettualid’opera, nel presente Capitolato speciale visite dei collaudo in corso d'opera e/o nel contrattoparziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
3. Tutta la strumentazione richiesta Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
4. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le prove descritte deve essere fornita a cura e a ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali sono prelevate dalla rata di collaudo. La DL, ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di ritosaldo da pagare all’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che esecuzione deve essere emesso non oltre 3 (tre) entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche accertata dal certificato del Direttore dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contrattolavori.
3. Tutta la strumentazione Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le prove descritte deve essere fornita a cura e a ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali sono prelevate dalla rata di collaudo. La DL, ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di ritosaldo da pagare all’appaltatore.
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Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il Le operazioni di collaudo, compresa l‘emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio è emesso e la trasmissione dei documenti all‘Amministrazione, devono compiersi entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori., secondo le modalità fissate dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 215 e xx. xxx X.X.X. x. 000/0000, xxxxx i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 102, comma 3. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Durante l'esecuzione dei lavori Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il Collaudatore contesti l’esistenza di errori di progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare stabilità dell’opera e la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contrattosua corretta funzionalità.
3. Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. La DL227 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.
5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, ove si trovi ad eccepirenei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il collaudo e/o l’approvazione del C.R.E. dovrà comunque essere garantito in ordine ai risultati riscontratitempo utile per consentire il pagamento del saldo a valere sulle risorse PNRR, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di ritonei termini assegnati dal Ministero titolare dell’intervento.
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