Cessione del contratto e cessione di crediti Clausole campione

Cessione del contratto e cessione di crediti. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 58.10 della l.p. 26/1993. 2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare. 3. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 58.11 della l.p. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Cessione del contratto e cessione di crediti. Fatto salvo quanto previsto nell. Art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; in caso di cessione il Committente provvederà alla risoluzione del contratto. Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Cessione del contratto e cessione di crediti a) E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. b) Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente
Cessione del contratto e cessione di crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Cessione del contratto e cessione di crediti. In caso di cessione del corrispettivo d’appalto, successiva alla stipula del singolo contratto di Appalto specifico, effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dei contratti d’appalto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’Accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento dell’eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Cessione del contratto e cessione di crediti. 30.1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Codice, e salvo quanto altrimenti previsto dal Codice, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 30.2. Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 13 e ss. mm. ii. del Codice.
Cessione del contratto e cessione di crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Cessione del contratto e cessione di crediti. (a) Ai sensi dell’art. 118 e salvo quanto previsto all’art. 116 del Codice, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. (b) Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 117 del Codice.
Cessione del contratto e cessione di crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Cessione del contratto e cessione di crediti. Ai sensi dell’Art.105 del D.Lgs. n.50/16 è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’Art.106 e seguenti del D.Lgs. n.50/16.