Terrorismo Clausole campione

Terrorismo. Azione, inclusa a titolo esemplificativo l’uso della forza, violenza o la minaccia dell’uso degli stessi, di una persona o gruppo di persone che agiscono autonomamente o per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commessa per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo tutta o parte della popolazione.
Terrorismo. La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell’importo dovuto col minimo di Euro 5.000,00. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,10 °/°° cui va aggiunta l’imposta vigente.
Terrorismo. Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Terrorismo. L’atto, compreso ma non limitato all’uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un’organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore. Il Cyber Terrorismo non è considerato terrorismo.
Terrorismo. Premesso che per atto di Terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. a) I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, caduta aeromobili, loro parti e Cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di Terrorismo b) Gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di Terrorismo a) Sostanze chimiche e biologiche
Terrorismo. La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Terrorismo. Caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti
Terrorismo. E’ considerato terrorismo qualsiasi atto violento o minaccia di violenza attuati per finalità politiche, religiose, etniche, ideologiche o di tipo analogo. L’atto violento o la minaccia di violenza è idonea a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della stessa oppure a influenzare un governo o istituzioni statali.
Terrorismo. La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05°/°°.
Terrorismo. Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l’uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l’intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura