Modifiche rilevanti Clausole campione

Modifiche rilevanti. Il CONTRAENTE e/o la PERSONA ASSICURATA comunicheranno immediatamente per iscritto all’ASSICURATORE ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla Polizza. Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’ASSICURATORE possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, ai sensi e per gli effetti del codice civile. In caso di aggravamento del rischio, l’ASSICURATORE avrà inoltre il diritto di recedere dalla Polizza ai sensi dell’Art. 1898 c.c. L’ASSICURATORE rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all’Art. 1897 c.c. In caso di ACQUISIZIONE, FUSIONE O PROCEDURA CONCORSUALE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la Polizza opererà solo ed esclusivamente per qualsiasi ATTO DANNOSO verificatosi antecedentemente alla data dell’ACQUISIZIONE, FUSIONE O PROCEDURA CONCORSUALE.
Modifiche rilevanti a) Il CONTRAENTE e/o la PERSONA ASSICURATA comunicheranno immediatamente per iscritto all’ASSICURATORE ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla Polizza. Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’ASSICURATORE possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio, l’ASSICURATORE avrà inoltre il diritto di recedere dalla Polizza ai sensi dell’art. 1898 C.C. L’ASSICURATORE rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all’art. 1897 C.C. In caso di ACQUISIZIONI, FUSIONI O PROCEDURE CONCORSUALI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la Polizza opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI ILLECITI verificatisi antecedentemente alla data delle ACQUISIZIONI, FUSIONI O PROCEDURE CONCORSUALI. b) In aggiunta a quanto indicato alla lettera a) che precede, qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la SOCIETA’ dovesse effettuare un’offerta pubblica o privata di TITOLI, o i cui TITOLI dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori: i) il CONTRAENTE dovrà fornire all’ASSICURATORE copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l’offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e ii) l’ASSICURATORE, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della Polizza al fine di includere le PERDITE causate da ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo, in tal caso la garanzia sarà estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO basate su o attribuibili a tale offerta di TITOLI, dalla data in cui il CONTRAENTE avrà pagato il premio addizionale richiesto dall’ ASSICURATORE.
Modifiche rilevanti. Uno qualsiasi dei seguenti eventi: (a) la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto; (b) l’acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall’art. 2359 del codice civile;
Modifiche rilevanti. Uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto; b) l’acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall’art. 2359 del codice civile; c) (c) l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale. OPERAZIONE Uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) quando la Contraente della polizza si fonde o s’incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi; b) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.

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  • MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  • Modifiche contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

  • MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

  • Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Modifiche del contratto 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

  • Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.