IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il sig. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tel. 00-00000000, 8255.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO x.xx Xxx. Xxxxxxx Xxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Geom. Xxxxx Xxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del regolamento, deve valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del valore economico delle riserve, al quale la legge riconnette l’avvio del procedimento di cui si tratta. Da ciò si desume che presupposti per l’avvio del procedimento sono la espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori, l’importo e l’oggetto delle riserve, nonché la valutazione del responsabile del procedimento ai sensi del succitato comma 2. Detta valutazione concerne, come s’è detto, l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte, laddove per ammissibilità deve intendersi la iscrizione delle riserve secondo le modalità e nei termini prescritti dall’art. 165 dello stesso regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve (46[46]). Tali valutazioni sono espressamente finalizzate dalla norma alla verifica “ … dell’effettivo raggiungimento dei limiti di valore” ( art. 149, comma 2 ), al fine di scongiurare l’eventualità di elusioni applicative della norma, come nel caso in cui l’appaltatore del tutto artatamente iscriva riserve al solo fine di superare il limite percentuale del 10 per cento dell’importo contrattuale necessario per l’accesso alla procedura di accordo bonario ed ivi definire le sole reali riserve, di valore, però, più o meno nettamente inferiore al predetto limite. La espressa finalizzazione della propedeutica operazione di valutazione, come espressamente operata dalla norma, consente certamente di escluderne la necessità e rilevanza, nell’iter procedurale, laddove la procedura di accordo bonario prescinda del tutto da qualsiasi rapporto delle riserve iscritte rispetto all’importo contrattuale e cioè sia attivata con riferimento alle risultanze del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione. La scelta compiuta in sede regolamentare di porre in capo al responsabile del procedimento la predetta incombenza è dettata dal fatto che allo stesso spetta il controllo su tutti i fattori comportanti 46[46] V., in tal senso, la Determinazione della l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 22 del 05/12/2001, recante “Indicazioni relative alla soluzione bonaria di controversie (art. 31 bis comma 1 legge 109)”. aumenti di spesa, che, anche se non influenti in maniera diretta ed immediata sull’appalto, comunque ...
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90 e segg., ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovranno essere indicati il nominativo del responsabile del procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx ……………………………………………………………………………….…………. I PROGETTISTI Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ……………………………………………………………………………….…………. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ……………………………………………………………………………….………….
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx La documentazione di gara comprende: LETTERA D’INVITO A. CAPITOLATO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Xxxxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente